Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20729 del 14/10/2016

Cassazione civile sez. III, 14/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24924/2013 proposto da:

COMUNE GRIMALDI, (OMISSIS) in persona del Sindaco p.t.

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 10/A,

presso lo studio dell’avvocato LUISA BAGLIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALDO VETERE giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., D.V.R., S.G.,

SP.GI., S.B. gli ultimi quattro quali eredi di

S.V., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PIETRO GRECO giusta procura speciale a margine del controricorso;

S.G. nella qualità di figlio ed erede di

s.g., domiciliato ex lege in ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ETTORE ZAGARESE giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1074/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ORSINI per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1989 il comune di Grimaldi convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza S.V., P. e g., esponendo che:

-) i convenuti avevano intercluso un fondo comunale, e l’avevano adibito a pascolo abusivo;

-) per questi fatti erano stati condannati in sede penale con sentenza definitiva al risarcimento in favore del Comune dei danni a questo causati dal reato.

Chiese pertanto al giudice civile la quantificazione del danno e la condanna dei convenuti al pagamento del relativo importo.

2. Il Tribunale di Cosenza con sentenza 27.3.2006 n. 514 quantificò il danno patito dal Comune nell’importo di 75.190 Euro, e condannò i convenuti al relativo pagamento.

La sentenza venne appellata dai soccombenti in via principale, e dal Comune di Grimaldi in via incidentale.

3. La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 25.7.2013 n. 1074 accolse l’appello principale e rideterminò il danno nella minor somma di Euro 10.238.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di Grimaldi, con ricorso che dichiara fondato su quattro motivi (riassunti a p. 2 del ricorso), ma che non sono illustrati separatamente nel corpo del ricorso stesso.

Hanno resistito con controricorso S.P.; S.G. (nato il (OMISSIS)), quale erede di s.g.; D.V.R., sp.gi. (nato il (OMISSIS)), Sp.Gi. e S.B., gli ultimi quattro quali eredi di S.V..

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il contenuto del ricorso.

1.1. Il ricorso proposto dal Comune di Grimaldi ha il seguente contenuto.

Alla p. 2, la difesa dell’amministrazione ricorrente anticipa di volere censurare quattro diversi vizi:

(a) l’omesso esame di “punti decisivi della controversi” (spiegando, però, che essi consistono nell’esame delle prove);

(b) la violazione dell’art. 112 c.p.c.;

(c) “la violazione dei principi normativi che regolano il processo civile”;

(d) “la contraddittorietà ed illogicità della decisione perchè palesemente conflittuale con le risultanze istruttorie.

1.2. Segue (p. 3) una pagina intitolata “Principi sui quali si ritiene fondato il ricorso”, nella quale sono contenute affermazioni non del tutto perspicue, e comunque avulse dal caso concreto, come la seguente – paradigmatica del contenuto dell’intero ricorso: “Il fatto, nei suoi elementi giuridicamente rilevanti, costituisce la trama della questione controversa e, pertanto, va considerato nei suoi giusti profili, al fine di sperimentarne l’efficacia nello svolgimento del tema che è attinente ai limiti di una sua rituale proposizione nel giudizio di legittimità”.

1.3. Si apre quindi (pp. 4-16) una lunga e circonvoluta trattazione, non distinta in paragrafi, tutta sorretta dal titolo “Vicenda storico processuale”, i cui contenuti sono così riassumibili:

(-) alle pp. 4-6 si legge un generico riassunto delle fasi di merito;

(-) alle pp. 7-8, dopo avere dichiarato di “dare per conosciuta la trama della vicenda contenziosa come descritta nella pronuncia impugnata”, il ricorrente lamenta in sostanza che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto “nuova” la domanda di risarcimento del particolare danno consistito nella perdita di un finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno;

(-) alle pp. 9-15, il ricorrente lamenta in sostanza che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove, ed erroneamente ritenuto insussistente la prova dei danni pretesi dal Comune.

2. Inammissibilità del ricorso.

2.1. Il ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Grimaldi è manifestamente inammissibile, per plurime ragioni.

2.2. In primo luogo, lo è ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per grave carenza nell’esposizione del fatto. Carenza, del resto, ammessa dallo stesso ricorrente là dove afferma candidamente di “dare per ammessa e conosciuta la trama della vicenda contenziosa, così come descritta dalla pronuncia impugnata”(p. 8, primo capoverso).

2.3. In secondo luogo, nella parte in cui lamenta l’erroneità della decisione là dove ha ritenuto inammissibile, perchè nuova, la domanda di risarcimento del danno da perdita d’un finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto non indica dove ed in che termini quella domanda sia mai stata formulata.

2.4. In terzo luogo, nella parte in cui lamenta l’erroneità della decisione per (5” avere malamente valutato (o non esaminato) le prove raccolte nel corso dell’istruttoria, il ricorso è inammissibile perchè:

(a) l’omessa valutazione delle prove non costituisce un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., il quale è configurabile solo nel caso in cui il giudice trascuri di esaminare una domanda od un’eccezione, sicchè restano irrilevanti tutte le deduzioni del ricorrente al riguardo;

(b) il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le prove raccolte, potendo limitarsi ad utilizzare quelle che ritiene sufficienti;

(c) è consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto da/la parte è incensurabile in Cassazione”).

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

-) condanna il Comune di Grimaldi alla rifusione in favore di S.G. (nato il (OMISSIS)) delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

-) condanna il Comune di Grimaldi alla rifusione in favore di S.P., D.V.R., sp.gi. (nato il (OMISSIS)), Sp.Gi., S.B. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Comune di Grimaldi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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