Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20728 del 04/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 04/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.04/09/2017), n. 20728
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26296-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
F.G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
GALLEANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8250/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/11/2010 R.G.N. 9916/2006.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza in data 20.10. 2010 N. 8250 la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da F.G. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. e stipulato nel 2003, condannando la società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili maturate dal 3.5.2004 sino al 30.9.2006 oltre accessori dì cui all’art. 429 c.p.c., comma 3;
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, chiedendo, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens. Il F. ha resistito con controricorso.
che in data 18.07.2012 le parti conciliavano la lite in sede sindacale e che in data 28.8.2012 veniva depositato il relativo verbale di conciliazione presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorso, depositato il 15.11.2011, è stato notificato il 27.10.2011;
Che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto una transazione in sede sindacale come risulta dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle stesse in data 18.7.2012;
Che, pertanto, al venir meno di ogni interesse concreto ed attuale alla decisione della causa consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate considerato il tenore della raggiunta conciliazione.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017