Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20728 del 04/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.04/09/2017),  n. 20728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26296-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

GALLEANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8250/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2010 R.G.N. 9916/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 20.10. 2010 N. 8250 la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da F.G. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. e stipulato nel 2003, condannando la società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili maturate dal 3.5.2004 sino al 30.9.2006 oltre accessori dì cui all’art. 429 c.p.c., comma 3;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, chiedendo, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens. Il F. ha resistito con controricorso.

che in data 18.07.2012 le parti conciliavano la lite in sede sindacale e che in data 28.8.2012 veniva depositato il relativo verbale di conciliazione presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il ricorso, depositato il 15.11.2011, è stato notificato il 27.10.2011;

Che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto una transazione in sede sindacale come risulta dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle stesse in data 18.7.2012;

Che, pertanto, al venir meno di ogni interesse concreto ed attuale alla decisione della causa consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate considerato il tenore della raggiunta conciliazione.

PQM

 

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA