Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20727 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 31/07/2019), n.20727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19563-2016 proposto da:

B.P., T.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA FARAON;

– ricorrente –

contro

SITA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, e BUSITALIA SITA NORD S.R.L. (già

F.S.TRASPORTI SU GOMMA S.R.L.), in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARCO CAPPELLETTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 687/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/02/2016 R.G.N. 1027/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 687 depositata il 17.2.2016 la Corte di appello di Venezia, confermando la pronuncia del Tribunale di Padova, respingeva le domande proposte da B.P. e T.C., conducenti di linea, di applicazione – da parte di SITA s.p.a società cessionaria, nel novembre 1994, del servizio di trasporto pubblico locale di Padova – degli accordi aziendali vigenti presso le società cedenti nonchè di accertamento del superiore parametro retributivo 175, della nullità del contratto di formazione e lavoro per assenza di formazione e delle differenze retributive conseguenti al lavoro straordinario dei c.d. tempi accessori pre e post turno.

2. La Corte distrettuale, rilevato preliminarmente che i due lavoratori sono stati assunti tra il 2001 e il 2004 ossia in data successiva al 1994 (anno della cessione di azienda da ATP e CO.ATP a SITA), ha conseguentemente escluso l’applicabilità delle tutele dettate dall’art. 2112 c.c. con riguardo all’inquadramento professionale (dovendosi applicare la disciplina dell’Accordo 27.11.2000, come indicato nelle lettere di assunzione), ed ha richiamato altresì alcune statuizioni della Corte di Cassazione (sentenze n. 200 del 2015 e n. 1302 del 2016) intervenute nei confronti della medesima società; ha, inoltre, rilevato che dalla documentazione prodotta dalla società doveva ritenersi dimostrato l’adempimento dell’obbligo formativo, di carattere teorico e pratico, da parte della SITA, dovendo ritenersi tardiva, e quindi inammissibile, l’ulteriore doglianza relativa all’inidoneità dei formatori incaricati della parte pratica; infine, ha osservato che l’Accordo quadro 2.11.1994, applicabile ratione temporis ai lavoratori, ha forfettizzato i tempi accessori considerandoli quale lavoro effettivo e ricomprendendovi tutte le prestazioni accessorie e complementari previste dalla L. n. 138 del 1958, art. 6.

3. Avverso la detta sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (pur se non numerati). La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. I lavoratori, nell’imminenza dell’adunanza, hanno presentato istanza di rinvio all’udienza del 2.7.2019 in considerazione della trattazione, a detta udienza, di altra causa promossa nei confronti della SITA s.p.a., istanza che va respinta in considerazione sia della trattazione, anche alla presente adunanza, di altre cause nei confronti della medesima società sia della elaborazione, da parte di questa Corte, di un orientamento concernente la cessione di azienda di cui in oggetto (cfr., da ultimo, Cass. nn. 15549 e 14798 del 2019, Cass. n. 12546 del 2018, Cass. 12812 del 2014, Cass. n. 1278 del 2010, Cass., b, 5708 del 2009).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. per avere, la Corte distrettuale, trascurato che la Suprema Corte ha dichiarato, con sentenza n. 5708 del 2009, la nullità del contratto aziendale 2.11.1994 e che il successivo Accordo quadro di secondo livello è stato stipulato solamente il 18.2.2015; inoltre, la Corte distrettuale ha omesso di applicare correttamente il CCNL 13.5.1987 in relazione all’inquadramento dei lavoratori, conducenti di linea.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 138 del 1958, art. 6 per avere, la Corte distrettuale, ritenuto vigente l’Accordo aziendale 2.11.1994 che forfettizava i c.d. tempi accessori di lavoro senza considerare che i tempi di lavaggio dell’autobus e di rifornimento debbono considerarsi lavoro effettivo, dovendo invece applicare l’Accordo aziendale del 1983.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “errata applicazione di legge in riferimento alla dedotta nullità del contratto di formazione lavoro” avendo, la Corte distrettuale, accolto come verità assoluta la documentazione presentata dalla SITA riguardo ai contratti di formazione e lavoro senza disporre, ex art. 421 c.p.c., ulteriori accertamenti sul punto, visto che gli asseriti formatori, addestratori durante la fase pratica, non possedevano la patente “E pubblica” e non potevano dunque svolgere il ruolo di tutor.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono “sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.” l’evidenza di un comportamento fraudolento tenuto dalla società mediante falsa assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità, come dimostrato dalle prove documentali prodotte e dalla querela di falso presentata autonomamente, con diritto alla conservazione del trattamento economico e normativo dei contratti, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento di azienda dalla CO.ATP Scral alla SITA s.p.a.

5. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente vista la stretta connessione, sono inammissibili.

6. Preliminarmente, pur tralasciando la mancata rispondenza di tutti i motivi agli archetipi normativi previsti dall’art. 360 c.p.c., difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha espressamente rilevato che i lavoratori (originari ricorrenti) non potevano invocare l’applicazione degli Accordi aziendali applicati dalle società (ATP e CO.ATP) che avevano precedentemente gestito il servizio di trasporto pubblico locale di Padova in quanto assunti in data successiva (2001-2004) al trasferimento di azienda (risalente all’anno 1994).

7. Le censure non colgono, dunque, la ratio decidendi perchè i ricorrenti insistono sull’obbligo della società, cessionaria, di applicare i contratti vigenti prima della cessione di azienda, e in particolare l’Accordo aziendale del 1983, ma nulla deducono sull’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2112 c.c., sulla stipulazione dell’Accordo aziendale del 2000 e, più in generale, sulla insussistenza di una continuità del rapporto di lavoro (nei confronti di società cedente e cessionaria) in quanto lavoratori assunti a notevole distanza di tempo dall’intervenuto trasferimento di azienda (cfr. con riguardo al principio per cui la disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, Cass. n. 4598 del 2015 e Cass. n. 7517 del 2010).

8. Non può sottacersi, inoltre, che le svolte censure concernenti il contratto di formazione e lavoro si traducono in critiche ed obiezioni avverso la valutazione delle risultanze istruttorie quale operata dal giudice del merito nell’esercizio del potere di libero e prudente apprezzamento delle prove a lui demandato dall’art. 116 c.p.c. e si risolvono altresì nella prospettazione del risultato interpretativo degli elementi probatori acquisiti, ritenuto dallo stesso ricorrente corretto ed aderente alle suddette risultanze, con involgimento, così, di un sindacato nel merito della causa non consentito in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 22283 del 2014, Cass. n. 21424 del 2015).

9. La censura relativa all’invalidità dei contratti di formazione e lavoro per inidoneità dei formatori durante la fase pratica del contratto, dichiarata inammissibile dalla Corte distrettuale, viene riproposta pedissequamente dai ricorrenti senza tener conto che nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della “causa petendi” non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur già esposti nell’atto introduttivo, vengano dedotti in grado d’appello, in modo da introdurre un nuovo tema d’indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia (Cass. n. 16298 del 2010).

10. Infine, in ordine al trasferimento fraudolentamente occultato dalla società al fine di escludere il diritto dei lavoratori alla declaratoria di continuità del rapporto di lavoro, va ribadito che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (cfr. ex plurimis Cass. n. 1474 del 2007).

11. il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

12. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquidata in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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