Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20727 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/07/2021), n.20727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23546/2015 proposto da:

COMPOTECH S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BETTOLO 17, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ELENA BALESTRA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/04/2015 R.G.N. 507/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza n. 149 del 2015 la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato il ricorso proposto dalla s.r.l. Compotech avverso l’avviso di addebito per il pagamento di sanzioni civili, per omissioni contributive;

2. la Corte di merito, in considerazione del grave ritardo nella presentazione delle denunce e nel pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata, nel periodo febbraio 2009 – aprile 2011, applicava il regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), ritenuta inapplicabile, nella specie, l’ipotesi di evasione lieve prevista dalla seconda parte della citata lettera b);

3. avverso tale sentenza la s.r.l. Compotech ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi; ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. con i motivi di ricorso si deduce violazione di legge e del divieto di mutatio, in appello, della causa petendi, sul presupposto che, indicate nell’avviso di addebito sanzioni civili alla stregua della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), pur con importo corrispondente alla lettera b) del medesimo comma, risultavano inammissibili le modifiche della causa petendi introdotte con i motivi di gravame dell’INPS, incentrate sulla condotta di evasione e relative sanzioni (primo motivo); gli ulteriori motivi, per diversi profili, censurano l’applicazione della sanzione secondo la fattispecie dell’evasione in luogo dell’omissione assumendo che ogni eventuale ritardo era giustificato dalla favorevole giurisprudenza in tema di doppia contribuzione (secondo e terzo motivo); infine, per non avere la Corte di merito detratto la somma versata in corso di causa, revocando l’avviso opposto e condannando soltanto al pagamento della minor somma dovuta (quarto motivo);

5. il ricorso è da rigettare;

6. il primo motivo è infondato;

7. questa Corte già chiarito che in tema di riscossione di contributi e premi, l’opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento d’iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento, nel merito, della fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. nn. 12025 e 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati);

8. ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per cui nel giudizio di opposizione, a cartella e a ruolo, soggetto ai termini perentoriamente fissati dal legislatore, la parte investe il giudice del merito della cognizione, non limitata alla declaratoria di illegittimità della cartella o del ruolo, ma estesa al merito del rapporto contributivo (cfr., fra le tante, Cass. 19 gennaio 2015, n. 774);

9. trattandosi, dunque, di un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, l’ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell’opposizione, anche la condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi);

10. lo stesso vale per l’opposizione ad avviso di addebito dell’INPS che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010);

11. l’estensione degli affermati principi alle sanzioni civili per

l’inadempimento dell’obbligazione contributiva comporta che la cognizione del giudice, adito dal contribuente per la verifica della fondatezza della pretesa sanzionatoria, può essere sollecitata dall’INPS anche in ordine al meno favorevole regime sanzionatorio in luogo del più favorevole emergente dall’avviso di addebito, e il giudice della cognizione sarà investito del merito della pretesa sanzionatoria e dell’apprezzamento della condotta sanzionata e delle circostanze di fatto allegate comprovanti l’omissione, l’evasione o l’evasione lieve;

12. non coglie nel segno, pertanto, la censura, non ravvisandosi allegazione di fatti nuovi e diversi, e dunque un mutamento di causa petendi, nel gravame svolto dall’ente previdenziale, per violazione della disciplina sulle sanzioni civili per la condotta di evasione contributiva, avverso la sentenza di primo grado fondata sul più favorevole regime sanzionatorio per l’omissione contributiva valorizzando lo spontaneo pagamento dei contributi, benché in ritardo, e l’onere, non assolto dall’Inps, di allegare idonei elementi comprovanti la condotta di occultamento fraudolento;

13. da rigettare sono anche il secondo e terzo motivo, per essere consolidati i principi elaborati da questa Corte nel senso che le incertezze normative, interpretative, giurisprudenziali e finanche la pendenza del giudizio di costituzionalità non valgono a suffragare l’esenzione da sanzione o la sanzionabilità dell’evasione in misura lieve, considerato che la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, pone come premessa per la riduzione delle sanzioni civili, in caso di ritardato o omesso pagamento dei contributi “derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza”, l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, condizioni queste che non risultano adempiute nella specie (v., fra le tante, Cass. nn. 11591 e 13069 del 2016 e numerose successive conformi);

14. infine, l’ultimo motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, per essere rimasti meramente evocati, nell’illustrazione della censura, pretesi pagamenti, in corso di causa, per somme non contestate, laddove la parte ricorrente avrebbe dovuto non soltanto riportarne il contenuto ma anche specificare quando e con quale atto sarebbero stati specificamente acquisiti al giudizio;

15. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

16. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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