Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20727 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/09/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/09/2017),  n. 20727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 20857/2015 r.g. proposto da:

B.F.A., cod. fisc. (OMISSIS), difensore di se stesso ex

art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, alla via F.

Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’Avv. Andrea Manzi;

– ricorrente –

contro

NUOVO PIGNONE s.p.a., cod. fisc. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.M., con sede in

(OMISSIS), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta

procura speciale allegata al controricorso D.M. n. 44 del 2011, ex

art. 18 dagli Avv.ti Roberto Calabresi e Lapo Guadalupi, unitamente

ai quali elettivamente domicilia in Roma, alla via Ovidio n. 32,

presso lo studio dell’Avv. Debora Mililli;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

NUOVO PIGNONE s.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

B.F.A., difeso come sopra;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2124/2015 della CORTE DI APPELLO di MILANO,

depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. B.F.A., che ha chiesto

accogliersi il ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avv. Lapo Guadalupi, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso;

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Avv. B.F.A. ha proposto ricorso per cassazione, con dieci motivi (rectius: undici, posto che se ne rinvengono due, distinti, contrassegnati come 8^), ulteriormente illustrati con memoria depositata ex art. 378 c.p.c., avverso la sentenza, resa dalla Corte di appello di Milano il 14 aprile/18 maggio 2015, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Nuovo Pignone s.p.a., aveva accertato il diritto del menzionato legale a percepire un compenso professionale, per prestazioni giudiziali da lui svolte, tra il marzo 2006 e l’agosto 2009, nell’interesse di quest’ultima, in misura inferiore (Euro 3.630,00 per onorari ed Euro 350,00 per diritti, oltre interessi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 12,50%, IVA e CPA come per legge) rispetto a quanto (complessivi Euro 26.180,88, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo) sancito dall’impugnata decisione di primo grado, altresì rigettando l’appello incidentale del B. che aveva investito l’omessa pronuncia, in tale decisione, su di una sua domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c., comma 1, e la conseguente istanza risarcitoria ex art. 89, comma 2, nonchè sull’ulteriore sua domanda ex art. 96 c.p.c..

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la Corte milanese, dopo aver evidenziato che la Nuovo Pignone s.p.a. aveva affermato “…di non censurare alcunchè sull’an, dichiarando di limitare il gravame all’erronea quantificazione della somma liquidata in favore dell’Avv. B. e deducendo, in proposito, che il primo giudice, pur avendo correttamente individuato lo scaglione tariffario di riferimento (cause di valore indeterminabile di particolare importanza), ha però liquidato il compenso erroneamente, e cioè conformemente a quanto richiesto dall’Avv. B., che tale compenso aveva calcolato con riferimento al diverso scaglione previsto per cause di valore superiore ad Euro 5.164.600,00…”, aveva ritenuto, in estrema sintesi: 1) che la Nuovo Pignone s.p.a. non aveva contestato le attività precisate dall’Avv. B. nella prenotula n. 47/6, nè aveva proposto appello avverso la parte della sentenza nella quale il primo giudice aveva dichiarato essere stata provata dal predetto legale anche l’attività diretta alla definizione transattiva della lite, con conseguente formazione di giudicato interno su tale punto e conseguente necessità di calcolare il compenso invocato dal medesimo in ordine a tutte le prestazioni da lui dedotte; 2) che doveva confermarsi la prima sentenza nella parte in cui aveva stabilito che il corretto scaglione tariffario di riferimento era quello per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza, e non quello per le cause di valore superiore ad Euro 5.164.600,00, come invece preteso dall’appellato. Invero, la causa instaurata da Nuovo Pignone s.p.a. davanti al TAR Lombardia (poi trasferita al TAR Emilia Romagna) aveva ad oggetto l’annullamento dell’aggiudicazione della procedura negoziata indetta dalla società HERA in favore della controinteressata Società Turbomach Sa e la domanda di risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi all’esito del giudizio cautelare e del prosieguo del giudizio. La domanda, dunque, non aveva alcuna specifica indicazione di valore, nè sotto il primo profilo (annullamento dell’aggiudicazione), nè sotto il secondo (risarcimento del danno), ed inoltre, dall’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione non sarebbe conseguita, automaticamente e certamente, l’aggiudicazione del detto appalto in favore dell’appellante, e, quindi, la certa soddisfazione dell’interesse economico di quest’ultima, ma solo una mera chance di una possibile, futura aggiudicazione, come poteva leggersi, oltre che nelle istanze di prelievo, ancora nella memoria conclusionale dell’appellato (cfr. pag. 2-3 “…in caso di positivo esito cautelare Nuovo Pignone avrebbe potuto ottenere l’affidamento dell’appalto o la ripetizione della procedura, con nuove chance di successo”). In mancanza, dunque, di elementi certi per valutare la rilevanza patrimoniale della causa, il valore di essa era stato correttamente ritenuto indeterminabile, ancorchè di particolare importanza, D.M. n. 127 del 2004, ex art. 6, comma 5, applicabile ratione temporis.

Aveva, quindi, proceduto alla liquidazione delle attività che dovevano ritenersi incontestabilmente effettuate dall’Avv. B., – e cioè: a) quattro istanze di prelievo; b) una trasferta a Bologna per l’incontro con il Presidente del TAR Emilia Romagna; c) le consultazioni con il cliente; d) l’attività diretta alla definizione transattiva della lite (con la precisazione che questa attività doveva considerarsi giudiziale, trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui il mandato era stato conferito al difensore) – escludendo, peraltro, ogni diritto al “raddoppio”, reputando trattarsi, in concreto, di prestazioni che, all’evidenza, non ricoprivano “particolare importanza per le questioni giuridiche trattate” (come, invece, richiesto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 2), riconoscendo, così, all’Avv. B. la minor somma (rispetto a quanto – complessivi Euro 26.180,88 – attribuitogli dalla sentenza di primo grado) di Euro 3.630,00 per onorari e di Euro 530,00 per diritti, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo così come specificato dal primo giudice, oltre al rimborso forfettario nella misura del 12,50% ed agli oneri fiscali e previdenziali spettanti per legge.

1.2. Respingeva, infine, l’appello incidentale del menzionato professionista, assumendo: 1) che la frase censurata (“essendo ormai evidente che l’Avv. B. aveva tutto l’interesse a proseguire il procedimento, la convenuta si decise a revocargli il mandato”) era diretta ad illustrare il motivo della revoca del mandato all’Avv. B. ed aveva dunque una sua ben precisa ragion d’essere; li) che essa appariva del tutto “contenuta” nella sua formulazione nell’ambito dell’ordinaria dialettica processuale, non esorbitando certo nella gratuità contumeliosa; 3) che l’affermazione di un “interesse dell’Avv. B. a proseguire il procedimento” poteva trovare giustificazione nella prospettata (da Nuovo Pignone s.p.a.) convinzione, del detto legale, di una decisione positiva del TAR; 4) che, per tali motivi, la domanda di cancellazione andava rigettata, e così anche quella di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., comma 2, che solo nell’accoglimento della prima poteva trovare il suo presupposto logico giuridico; 5) che, infine, il parziale, ma significativo in termini quantitativi, accoglimento dell’appello principale escludeva l’applicabilità alla presente fattispecie dell’art. 96 c.p.c., invocato dall’appellato.

2. Con i formulati motivi dell’odierno ricorso, l’Avv. B. ha prospettato:

1) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 5, con riferimento alla pretermessa valutazione del comportamento delle parti in costanza del rapporto professionale. Il ricorrente si duole, in sostanza, della mancata considerazione, da parte della corte di appello, del fatto che la Nuovo Pignone s.p.a. ebbe a corrispondergli prestazioni calcolate in guisa affatto analoga rispetto alla richiesta denegata: tale circostanza, insieme ad una comunicazione con cui egli indicava, in termini percentuali, il possibile risarcimento che la suddetta società avrebbe potuto richiedere al TAR, assumerebbe, a suo dire, rilievo sia come comportamento concludente e canone interpretativo dell’accordo professionale, ex art. 1362 c.c., comma 2, sia come riprova della violazione dei canoni di buona fede, da parte della medesima società, ex artt. 1366 e 1375 c.c.. Tali fatti, inoltre, avrebbero dovuto essere considerati come definitivamente accertati ex art. 115 c.p.c., mai avendo espresso la Nuovo Pignone s.p.a. alcuna contestazione al riguardo;

2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 3, con riferimento alla mancata osservanza del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c.. Si sostiene, in connessione a quanto indicato nel primo motivo, la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.;

3) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 5, con riferimento al contegno processuale tenuto da Nuovo Pignone s.p.a. ed alla sua valutazione ex art. 116 c.p.c., comma 2. Nello specifico, si assume che detta società avrebbe affidato la propria difesa a fatti palesemente pretestuosi ed inveritieri, chiedendo, in via principale, di accertare che nulla era dovuto e proponendo numerosi mezzi istruttori in questo senso, mentre, nel ricorso in appello, la stessa aveva rinunciato a tale istanza principale. Quanto alla rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si afferma che il giudice del merito avrebbe potuto trarre elementi di prova idonei a sorreggere la propria decisione, e si aggiunge che, in presenza di contestazione solo sul quantum debeatur, sia prima che nel corso del giudizio, egli avrebbe potuto verificare la possibilità di proporre una soluzione conciliativa;

4) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 3, con riferimento all’art. 324 c.p.c., ed al giudicato formatosi in relazione alla complessità delle questioni ed al D.M. n. 127 del 2004, art. 5, commi 2 e 3. Si ascrive alla corte milanese di aver sovrapposto a quella del giudice di primo grado una propria autonoma valutazione in punto di complessità e difficoltà delle questioni trattate dall’Avv. B.;

5) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 3, con riferimento al principio della domanda, ex art. 112 c.p.c., al principio di non contestazione, ex art. 115 cod. proc. civ., ed omessa o apparente motivazione, ex art. 132, comma 4, c.p.c., ed art. 111 Cost., comma 6. Richiamando gli stessi fatti alla base del precedente motivo di ricorso, si ascrive alla decisione della corte di appello la violazione del principio della domanda, non avendo la Nuovo Pignone s.p.a. gravato la valutazione del giudice di primo grado sul punto, e di quello di non contestazione, posto che lungo il corso dell’intero giudizio, mai vi era stata sul tema specifica contestazione. La corrispondente motivazione risulterebbe, inoltre, chiaramente apodittica ed inidonea a spiegare le ragioni per le quali è stata ivi ritenuta la non complessità delle prestazioni;

6) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 3, con riferimento ai presupposti per l’applicazione del raddoppio o del quadruplo di cui al D.M. n. 127 del 2004, art. 5, commi 2 e 3. Richiamandosi nuovamente i fatti posti a base del quarto e quinto motivo (e, quindi, ancora una volta la decisione sulla non complessità dell’attività svolta), si denuncia il fatto che la corte milanese, liquidando gli onorari dell’Avv. B., avrebbe confuso le singole prestazioni con la causa vera e propria, finendo, implicitamente, per stabilire che, in ragione delle prime, la seconda non dovesse ritenersi di particolare importanza ai sensi della citata normativa;

7) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 3, con riferimento alla individuazione del valore economico di causa attribuibile al giudizio avanti al TAR, al D.M. n. 127 del 2004, artt. 5 e 6 agli artt. 10 c.p.c. e ss., ed all’art. 2233 c.p.c., comma 2. La complessa articolazione della doglianza censura, in sostanza, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la causa innanzi al TAR di valore indeterminato – calcolando sul corrispondente scaglione il compenso preteso dall’Avv. B. – piuttosto che di entità superiore ad Euro 5.614.600,00;

8) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 3, con riferimento alla mancata applicazione a talune prestazioni degli onorari e dei diritti di cui al D.M. n. 127 del 2004, nonchè alla L. n. 794 del 1942, art. 25 ed all’art. 12 preleggi. Si ascrive alla decisione impugnata di non aver, erroneamente, riconosciuto i diritti e gli onorari per alcune attività prestate dal ricorrente, assumendosi che, pur in mancanza di una specifica voce nei tariffari, si sarebbe dovuto sopperire mediante l’utilizzo dell’analogia, applicandosi voci tariffarie ragguagliabili a tali prestazioni;

8) (così indicato nel ricorso. Ndr) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 3, violazione del principio della domanda e del petitum in relazione all’art. 112 c.p.c.. In connessione con il motivo precedente, si assume, in estrema sintesi, che la corte di appello avrebbe errato a non riconoscere diritti in relazione all’audizione in Bologna, nè per l’opera di conciliazione, sull’assunto che l’Avv. B. non ne aveva fatto menzioni nei propri scritti conclusivi, e si sostiene, in proposito, che la memoria di replica non deve, per forza, contenere il riepilogo di tutte le singole voci di diritti, dovendo essere lo stesso giudice eventualmente anche tramite c.t.u. – ad accertare in quali termini applicare le disposizioni tariffarie, dovendo le parti, con quell’atto, ribadire le domande già rassegnate, non potendo introdurre modificazioni di sorta;

9) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 3, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 96 c.p.c., ed alla violazione del principio dispositivo, ex art. 112 c.p.c., e di quello di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., ovvero, in subordine, alla omessa valutazione ex art. 116 c.p.c., comma 2. La censura investe il rigetto (nel merito) della formulata domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., assumendone, invece, sussistenti tutti i presupposti di legge per il suo accoglimento;

10) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 3, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 89 c.p.c., anche in violazione del principio dispositivo, ex art. 112 c.p.c., e di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., nonchè per motivazione difettosa, illogica e solo apparente, ex art. 132 c.p.c., comma 4, ed art. 111 Cost., comma 6.

3. La Nuovo Pignone s.p.a., nel resistere a tale impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto, ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo, con cui censura la sentenza della Corte milanese per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo di essere stata totalmente vittoriosa in ordine alle questioni ivi sollevate dall’Avv. B., sicchè non potevano essere poste a suo carico, come invece era avvenuto, le spese di quel grado.

4. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perchè strettamente connessi, sono inammissibili.

Giova premettere che è incontroverso tra le parti che le prestazioni professionali per cui è causa, svolte dall’Avv. B., nell’interesse della Nuovo Pignone s.p.a., in un arco di tempo ricompreso tra il 2006 e l’agosto del 2009, attengono all’attività di assistenza dal primo posta in essere, innanzi al TAR Lombardia ed al TAR Emilia Romagna, in un giudizio, intrapreso dalla seconda, concernente la richiesta di annullamento, previa sua sospensione cautelare, dell’atto amministrativo con cui la Nera s.p.a. aveva disposto l’aggiudicazione, in favore della Turbomach s.a., di un contratto di fornitura per turbine da destinare alla produzione di energia elettrica.

In particolare, per quanto si apprende dal ricorso (cfr. pag. 4-7) e dal controricorso (cfr. pag. 3-4), e di specifico interesse in questa sede, dopo l’infruttuoso esperimento della fase cautelare innanzi al TAR Lombardia, la Nuovo Pignone s.p.a. aveva inizialmente manifestato l’intenzione di voler proseguire il giudizio di merito nella prospettiva risarcitoria, sicchè l’Avv. B. aveva svolto molteplici attività miranti alla sollecita definizione di un siffatto giudizio, ma, successivamente, essa si era diversamente determinata, prima cercando di raggiungere una soluzione transattiva della controversia (con conseguente attività ad essa propedeutica intrapresa dall’odierno ricorrente), e poi decidendo di continuare a curare autonomamente la vertenza. Tale ultima decisione aveva comportato la richiesta, indirizzata all’Avv. B., di restituzione del fascicolo relativo alla pratica e della notula a saldo dell’attività da quest’ultimo fino a quel momento svolta: istanze cui il menzionato legale aveva prontamente dato riscontro, restituendo la documentazione in suo possesso e, contestualmente, inviando la nota pro forma con la richiesta del pagamento, a titolo di residuo compenso spettantegli, della somma di Euro 26.180,88.

E’ utile, peraltro, sottolineare che, precedentemente a tale nota, all’Avv. B. erano pacificamente stati già corrisposti, da parte della Nuovo Pignone s.p.a., Euro 59.920,47, sulla base di altre due notule dal primo redatte all’esito della fase cautelare del giudizio suddetto innanzi al TAR Lombardia.

Fermo quanto precede, il denominatore comune delle censure veicolate dai due motivi in esame è allora quello secondo cui la Nuovo Pignone s.p.a. mai nulla aveva obbiettato in ordine allo scaglione quello per le controversie di valore superiore ad Euro 5.164.600,00, rapportato alla entità del contratto di fornitura di cui si è detto in precedenza – utilizzato per la predisposizione delle due notule da ultimo indicate, e dalla stessa regolarmente saldate, sicchè da tale comportamento avrebbe dovuto trarsi la duplice conclusione che le parti avevano concordemente considerato la controversia descritta avente il valore suddetto e che l’Avv. B. correttamente aveva utilizzato il medesimo scaglione anche per la successiva notula a saldo (quella di Euro 26.180,88).

Questo, in sintesi, sarebbe il “fatto”, asseritamente decisivo, del cui omesso esame da parte della sentenza impugnata il ricorrente oggi si duole con il primo motivo, ad esso ricollegando, poi, con il secondo, la censura di pretesa violazione di legge sotto il profilo della mancata osservanza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..

Orbene, la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per come rimodellata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui utilizzabile ratione temporis, posto che la sentenza predetta risulta essere stata depositata il 18 maggio 2015), esclude la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. La novella, invero, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053, nonchè, più recentemente, ex multis, Cass. n. 7472 del 2017; Cass. n. 21304 del 2016).

Tanto premesso, rileva il Collegio che nulla, sullo specifico “fatto” in precedenza descritto, è riportato nella sentenza impugnata, da ciò derivando che, per non incorrere nella declaratoria di inammissibilità, per novità, della formulata censura, l’Avv. B. aveva l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 8206 del 2016; Cass. n. 23675 del 2013).

In proposito, nel ricorso si legge (cfr. pag. 10-11) che l’Avv. B., già con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, depositata in primo grado, aveva rappresentato “come la pretesa di applicare lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore “indeterminabile” contrastasse sia con la vigente normativa, che con il comportamento tenuto dalle parti in corso di rapporto”, e che (cfr. pag. 15-16), in sede di gravame (ricordandosi, peraltro, che la sentenza del Tribunale di Milano lo aveva visto integralmente vincitore), nella propria memoria conclusionale depositata nei termini all’uopo concessi dalla Corte di appello ambrosiana, egli aveva “diffusamente argomentato come la pretesa avversa di applicare scaglioni parametrici o comunque importi del tutto diversi rispetto a quelli pagati in occasione delle due precedenti notule, contrastasse con il patto così implicitamente convenuto tra le parti, o comunque, con i principi della esecuzione ed interpretazione contrattuale di buona fede, dato l’affidamento così ingenerato nell’Avv. B. che anche le successive prestazioni sarebbero state valorizzate in modo analogo”.

Due sarebbero, allora, i quesiti da porsi, e cioè la possibilità, o meno, di considerare ritualmente e tempestivamente dedotto il “fatto” predetto nei precedenti gradi di merito, e se poterlo ritenere, o non, decisivo nei sensi in precedenza indicati.

Il principio della ragione più liquida induce il Collegio a privilegiare l’esame di questo secondo interrogativo, cui deve darsi risposta negativa.

E’ noto che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all’importanza dell’opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (cfr. Cass. 1900 del 2017).

Nella specie, è incontroverso che, tra le parti, non fosse stato pattuito alcunchè in ordine al compenso al momento del conferimento dell’incarico dalla Nuovo Pignone s.p.a. all’Avv. B.: quest’ultimo, infatti, ha, come si è detto, fondato sull’avvenuto pagamento, senza contestazioni, delle precedenti parcelle recapitate alla menzionata società – redatte utilizzandosi il medesimo scaglione di valore di quella oggetto del presente procedimento e riferite all’attività svolta, per fasi precedenti dello stesso incarico, dal medesimo professionista – l’asserita conclusione dell’essersi formato un accordo tra le parti in ordine al valore da attribuirsi alla controversia de qua.

Ma una siffatta conclusione non è condivisibile perchè la così descritta condotta della Nuovo Pignone s.p.a. non sembra essere improntata a sufficienti caratteri di univocità idonei a giustificarla: in altri termini, non si ravvisano ragioni convincenti per cui il fatto di aver corrisposto, in passato – in forza di parcelle comunque non vincolanti perchè non conformi ad un pregresso accordo o espressamente accettate (argomentando da Cass. 6454 del 2008) importi avulsi dalla tariffa relativa al valore indeterminabile della controversia dovrebbe far concludere nel senso che Nuovo Pignone s.p.a. fosse nuovamente tenuta a pagare importi maggiori di quelli previsti dalla legge.

Da ciò, pertanto, la non decisività del “fatto” di cui sarebbe stato omesso l’esame dalla Corte milanese e la conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso in esame per come concretamente formulati.

5. Analoga sorte merita il terzo motivo, sia per le argomentazioni già esposte quanto alla non univocità dell’avvenuto pagamento senza contestazione, da parte della Nuovo Pignone s.p.a., delle precedenti parcelle recapitatele dall’Avv. B., sia, soprattutto, perchè, come già chiarito da questa Corte (senza che l’odierno ricorrente abbia offerto argomentazioni che giustifichino un ripensamento di tale orientamento), l’esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata (cfr. Cass. n. 20273 del 2012).

6. Infondati sono, poi, nella parte in cui prospettano violazioni di legge, il quarto ed il quinto motivo, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, quest’ultimo rivelandosi, altresì, inammissibile laddove prospetta un ulteriore vizio motivazionale della sentenza impugnata.

L’Avv. B., invero, ascrive alla Corte di appello di Milano di aver sovrapposto, con riferimento alla complessità e difficoltà delle questioni da lui trattate, a quella del giudice di primo grado una propria autonoma valutazione, così incorrendo nella violazione degli artt. 324,112 e 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 4 e del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, commi 2 e 3, non avendo la Nuovo Pignone s.p.a. gravato la valutazione del giudice di primo grado sul punto, e posto che lungo il corso dell’intero giudizio, mai vi era stata sul tema specifica contestazione.

In realtà, rileva il Collegio che la menzionata società, nel proposto appello, aveva affermato (come agevolmente può desumersi dalla sentenza impugnata) “…di non censurare alcunchè sull’an, dichiarando di limitare il gravame all’erronea quantificazione della somma liquidata in favore dell’Avv. B. e deducendo, in proposito, che il primo giudice, pur avendo correttamente individuato lo scaglione tariffario di riferimento (cause di valore indeterminabile di particolare importanza), ha però liquidato il compenso erroneamente, e cioè conformemente a quanto richiesto dall’Avv. B., che tale compenso aveva calcolato con riferimento al diverso scaglione previsto per cause di valore superiore ad Euro 5.164.600,00…”.

E’ evidente, quindi, che, essendo stata devoluta alla suddetta Corte l’intera questione attinente al quantum della domanda, nessun giudicato formale poteva intendersi formato in punto di complessità e difficoltà delle questioni trattate dal menzionato professionista, atteso che il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicchè non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondo grado che esamini questioni non specificamente proposte o sviluppate dall’appellante, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 8604 del 2017; Cass. n. 1377 del 2016).

Va, peraltro, osservato che, dal contenuto del suo gravame (cfr. pag. 4), emerge che la Nuovo Pignone s.p.a. aveva continuato a smentire l’importanza e/o complessità dell’attività svolta dalla controparte.

E’, invece, inammissibile, alla stregua di quanto si è già riferito in precedenza quanto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazione, dalla L. n. 134 del 2012, il riportato quinto motivo nella parte in cui assume che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe apodittica ed inidonea a spiegare le ragioni per le quali è stata ivi ritenuta la non complessità delle prestazioni.

Sul punto è sufficiente evidenziare, da un lato, che la riformulazione della norma suddetta deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017); dall’altro, che la decisione impugnata, dopo un analitico esame delle prestazioni per le quali aveva riconosciuto il diritto al compenso in favore dell’Avv. B., ha ritenuto (cfr. pag. 9) che le stesse non ricoprissero “particolare importanza per le questioni giuridiche trattate”, potendo, in tal modo ritenersi soddisfatto, sebbene in modo sintetico, l’onere minimo motivazionale di cui si è appena detto.

7. Infondato è anche il sesto motivo, che, come si ricorderà, ascrive alla decisione impugnata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento ai presupposti per l’applicazione del raddoppio o del quadruplo di cui al D.M. n. 127 del 2004, art. 5, commi 2 e 3. Richiamandosi nuovamente i fatti posti a base del quarto e quinto motivo (e, quindi, ancora una volta la decisione sulla non complessità dell’attività svolta), si denuncia il fatto che la corte milanese, liquidando gli onorari dell’Avv. B., avrebbe confuso le singole prestazioni con la causa vera e propria, finendo, implicitamente, per stabilire che, in ragione delle prime, la seconda non dovesse ritenersi di particolare importanza ai sensi della citata normativa.

In proposito è sufficiente, oltre che ribadire – circa l’invocato raddoppio – quanto si è appena detto con riferimento ai motivi quarto e quinto, che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’Allegato al D.M. n. 127 del 2004, la liquidazione degli onorari a carico del cliente fino al quadruplo dei massimi stabiliti dalla tariffa postula il previo parere del Consiglio dell’Ordine, della cui avvenuta richiesta non si rinviene traccia.

8. Identica sorte merita il settimo motivo, che censura, in sostanza, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la causa innanzi al TAR di valore indeterminato – calcolando sul corrispondente scaglione il compenso preteso dall’Avv. B. piuttosto che di entità superiore ad Euro 5.614.600,00.

Giova ricordare che la Corte di Appello di Milano ha motivato le conclusioni raggiunte sul punto evidenziando che la causa instaurata da Nuovo Pignone s.p.a. davanti al TAR Lombardia (poi trasferita al TAR Emilia Romagna) aveva ad oggetto l’annullamento dell’aggiudicazione della procedura negoziata indetta dalla società HERA in favore della controinteressata Società Turbomach Sa e la domanda di risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi all’esito del giudizio cautelare e del prosieguo del giudizio. La domanda, dunque, – ha proseguito quella Corte – non aveva alcuna specifica indicazione di valore, nè sotto il primo profilo (annullamento dell’aggiudicazione), nè sotto il secondo (risarcimento del danno), ed inoltre, dall’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione non sarebbe conseguita, automaticamente e certamente, l’aggiudicazione del detto appalto in favore della società ivi appellante, e, quindi, la certa soddisfazione dell’interesse economico di quest’ultima, ma solo una mera chance di una possibile, futura aggiudicazione, come poteva leggersi, oltre che nelle istanze di prelievo, ancora nella memoria conclusionale dell’appellato (cfr. pag. 2-3 “…in caso di positivo esito cautelare Nuovo Pignone avrebbe potuto ottenere l’affidamento dell’appalto o la ripetizione della procedura, con nuove chance di successo”). In mancanza, dunque, di elementi certi per valutare la rilevanza patrimoniale della causa, il valore di essa era stato correttamente ritenuto indeterminabile, ancorchè di particolare importanza, D.M. n. 127 del 2004, ex art. 6, comma 5, applicabile ratione temporis.

Ora, ribadito che, nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, ai sensi dell’art. 2233 c.c., e che, nella specie, risulta incontroversa l’insussistenza di una tale preventiva corrispondente pattuizione, rileva il Collegio che il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del principio, più volte riaffermato da questa Corte e che, come appresso si dirà, merita in questa sede conferma, secondo cui, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato in base alla tariffa stabilita, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, qualora la causa petendi della domanda sia la illegittimità dell’atto ed il petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 21304 del 20/10/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1754 del 24/01/2013; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12178 del 19/08/2003; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997).

A base di tale orientamento è l’interpretazione che afferma come, ai fini della determinazione del compenso spettante ad un avvocato, il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento di un provvedimento deve essere considerato di valore indeterminabile perchè l’interesse alla legittimità degli atti amministrativi non è riducibile ad un’espressione pecuniaria, non avendo, al riguardo, alcuna rilevanza neppure l’entità della lesione patrimoniale arrecata al ricorrente dall’atto illegittimo. Cass. n. 1754/2013 negava esplicitamente pure ogni rilievo alla pretesa che la liquidazione del compenso dell’avvocato avvenisse assumendo a riferimento il criterio del valore del contratto di appalto oggetto di aggiudicazione o quanto meno il valore dell’utile che l’impresa aggiudicataria supponeva di poter ricavare dall’esecuzione dell’appalto aggiudicato.

Si tratta di un indirizzo interpretativo (cfr. le richiamate decisioni n. 21304 del 2016 e 1754 del 2013) formatosi nella vigenza di tariffe anteriori a quella stabilita dal D.M. n. 127 del 2004 (art. 6, comma 3), – qui, invece, applicabile ratione temporis (il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita, deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta, sicchè, per l’attività conclusa nella vigenza del D.M. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 41. Cfr. Cass. 12741 del 2016) che innegabilmente risente, in parte qua, del sopravvenuto venir meno della distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi (cfr. Cass., SU, n. 500 del 1999) – e che, magari, potrebbe anche essere suscettibile di rimeditazione alla luce della giurisdizione esclusiva ormai esistente, in favore del giudice amministrativo, nelle controversie, come quella di cui si è detto in precedenza, intrapresa dalla Nuovo Pignone s.p.a., con il patrocinio dell’Avv. B., innanzi al TAR Lombardia e poi traslata innanzi al Tar Emilia Romagna.

Nella specie, però, una siffatta esigenza non sembra ravvisabile atteso che la corte milanese, nell’evidenziare – all’esito della ricognizione dell’art. 6, comma, 3 dell’allegato al D.M. n. 127 del 2004, con relativa applicazione dello scaglione delle controversie di valore indeterminato – che la domanda formulata dalla menzionata società nel descritto giudizio amministrativo non aveva alcuna specifica indicazione di valore, nè sotto il primo profilo (annullamento dell’aggiudicazione), nè sotto il secondo (risarcimento del danno), ed inoltre, che dall’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione non sarebbe conseguita, automaticamente e certamente, l’aggiudicazione del detto appalto in favore della società ivi appellante, e, quindi, la certa soddisfazione dell’interesse economico di quest’ultima, ma solo una mera chance di una possibile, futura aggiudicazione, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, sono di valore “indeterminabile” le cause o le pratiche aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, in quanto tale indeterminabilità del valore va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza, cioè, di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al momento di proposizione della domanda o di espletamento della prestazione professionale (argomentando da, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11056 del 27/05/2016, non massimata; da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 19/03/2007; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7757 del 20/07/1999).

9. Vanno poi esaminate congiuntamente, perchè connesse, le distinte censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto riportate nei due motivi entrambi descritti come “8”: la prima, che ascrive alla decisione impugnata di non aver, erroneamente, riconosciuto i diritti e gli onorari per alcune attività prestate dall’Avv. B., assumendosi che, pur in mancanza di una specifica voce nei tariffari, si sarebbe dovuto sopperire mediante l’utilizzo dell’analogia, applicandosi voci tariffarie ragguagliabili a tali prestazioni; la seconda che, in estrema sintesi, lamenta che la corte di appello avrebbe errato a non riconoscere diritti in relazione all’audizione in Bologna, nè per l’opera di conciliazione, sull’assunto che l’Avv. B. non ne aveva fatto menzioni nei propri scritti conclusivi, e si sostiene, in proposito, che la memoria di replica non deve, per forza, contenere il riepilogo di tutte le singole voci di diritti, dovendo essere lo stesso giudice eventualmente anche tramite c.t.u. – ad accertare in quali termini applicare le disposizioni tariffarie, dovendo le parti, con quell’atto, ribadire le domande già rassegnate, non potendo introdurre modificazioni di sorta.

Ad avviso del Collegio, entrambe le doglianze devono considerarsi inammissibili.

Giova, invero, premettere che il giudice a quo, ha ritenuto incontestabilmente effettuate dall’Avv. B. tutte le prestazione dal medesimo indicate nella già menzionata notula n. 47/6, e cioè: 1) quattro istanze di prelievo; 2) trasferta a Bologna per incontro con il Presidente del TAR Emilia Romagna; 3) consultazioni con il cliente; 4) attività diretta alla definizione transattiva della lite (con la precisazione che questa attività deve essere considerata giudiziale, trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui il mandato è stato conferito al difensore).

Ha poi proceduto alla liquidazione di ciascuna di tali attività, specificamente motivando quanto per ognuna di esse riconosciuto al predetto professionista.

Per quanto ancora di interesse in questa sede, circa la voce istanze di prelievo (4), ha attribuito “i diritti stabiliti sotto la voce “istanze””, aggiungendo che “nulla può essere riconosciuto a titolo di onorari, posto che non esiste una voce in tal senso e che l’istanza di prelievo non può essere parificata (come invece vorrebbe l’appellato, v. comp. concl., p. 18 in alto) ad una istanza di sospensione, in quanto l’istanza di prelievo è meramente sollecitatoria della fissazione dell’udienza di discussione e non implica la prospettazione di questioni giuridiche (nel caso in specie giova infatti rilevare che le quattro istanze sono di contenuto identico)”.

Circa, invece, “la voce Trasferta a Bologna dell’Avv. B. per conferire con il Presidente del TAR al fine di ottenere la fissazione dell’udienza”, la corte milanese ha così motivato: “Nulla va riconosciuto a titolo di diritti (nel suo specchietto finale a p. 11 della memoria conclusionale di replica l’appellato B. nulla ha, infatti, chiesto a tale titolo); nulla deve essere riconosciuto a titolo di onorari – posto che non esiste una voce corrispondente e che la conferenza con un giudice (in questo caso: il Presidente del TAR) per perorare la fissazione di un’udienza non può certo essere parificata (come invece vorrebbe l’appellato, v. comp. Concl., p. 17, in fondo) alla discussione in camera di consiglio – se non nel limitato importo di Euro 365,00 riconosciuto dalla stessa Nuovo Pignone s.p.a. (v. tabella riportata a p. 5 dell’atto d’appello). Ciò tanto più considerando che non è stato specificamente dedotto in questo grado alcunchè in ordine alla durata, i tempi, le modalità, le spese vive ad essa riferibili. A titolo di onorari va dunque riconosciuta la somma di Euro 365,00”.

Per quanto concerne, infine, “la voce attività per la definizione transattiva della lite, sul cui avvenuto espletamento, così come ritenuto provato dal primo giudice, Nuovo Pignone s.p.a. non ha proposto appello, essa può essere liquidata, ex art. 12 preleggi, in relazione alla voce, esattamente corrispondente, sub n. 21 avanti al Tribunale “Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale” e può essere riconosciuta in Euro 1.995,00 per onorari, cioè nell’importo massimo previsto per cause di valore indeterminabile di particolare importanza (nulla è stato chiesto a titolo di diritti dall’appellato nel suo specchietto a p. 11 della memoria conclusionale di replica)”.

Appare, allora, di tutta evidenza che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha inteso riconoscere all’odierno ricorrente, per ciascuna delle attività appena menzionate, gli importi dalla medesima quantificati (anche, tenuto conto, per alcuni di essi, dei limiti ad essa imposti dall’art. 112 c.p.c.), sicchè, ricordandosi che, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass. n. 22509 del 2014), le censure in esame devono considerarsi inammissibili perchè fondate sulla volontà della parte ricorrente di sentirsi riconoscere ciò che la corte di appello gli ha consapevolmente negato: il che equivale a cercare inammissibilmente in questa sede – di sostituire una propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.

10. Il nono motivo, con cui l’Avv. B. censura il rigetto (nel merito) della formulata domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., assumendone, invece, sussistenti tutti i presupposti di legge per il suo accoglimento, è infondato, ove non addirittura inammissibile.

La corte milanese ha disatteso l’istanza suddetta in ragione del “parziale, ma significativo in termini quantitativi, accoglimento dell’appello principale”, circostanza, quest’ultima, che, a suo dire, escludeva “l’applicabilità alla presente fattispecie dell’art. 96 c.p.c. invocato dall’appellato”.

Posto, allora, che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non può farsi luogo all’applicazione della norma quando – come nella specie – non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass. n. 7409 del 2016), senza dimenticare, peraltro, che, ai fini della condanna al risarcimento dei danni invocata ai sensi della predetta disposizione, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo – per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11.9.2012, ipotesi che qui non ricorre – il controllo di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. 19298 del 2016).

11. Inammissibile, infine, è il decimo motivo, con cui l’Avv. B. censura il mancato accoglimento delle proprie domande ex art. 89 c.p.c.

Sul punto è sufficiente richiamare l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Suprema Corte, secondo cui il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive riveste una funzione meramente ordinatoria, avente rilievo esclusivamente entro l’ambito del rapporto endoprocessuale tra le parti, ed ha contenuto di puro merito, sicchè della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10517 del 28/04/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1018 del 16/01/2009).

12. Venendo, da ultimo, al ricorso incidentale della Nuovo Pignone s.p.a., quest’ultima, con unico motivo, censura la sentenza della Corte milanese per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. assumendo di essere stata totalmente vittoriosa in ordine alle questioni ivi sollevate dall’Avv. B., sicchè non potevano essere poste a suo carico, come invece era avvenuto, le spese di quel grado.

Tale assunto è, però, infondato perchè non tiene conto del principio, più volte ribadito da questa Suprema Corte in tema di liquidazione delle spese nella fase di gravame, del cd. “esito complessivo della lite”, in base al quale “il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. n. 19122 del 2015; Cass. n. 6259 del 2014; Cass. n. 23226 del 2013; Cass. n. 18837 del 2010; Cass. n. 15483 del 2008).

13. In conclusione, entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno respinti, potendosi, altresì, procedere alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della descritta reciproca soccombenza.

Infine, si deve dare atto, – mancando ogni discrezionalità al riguardo (cfr., tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) – per entrambi i ricorrenti, principale ed incidentale, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stati il ricorso principale e quello incidentale proposti successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, a norma del detto art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

 

 

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