Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20726 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al n. 799-2016

r.g., proposto da:

R.P., da considerarsi per legge, in difetto di elezione di

domicilio in Roma, ivi domiciliato presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

PILATO, per mandato a margine dell’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

CISGEM CENTRO INFORMAZIONI E SERVIZI GEMMOLOGICI AZIENDA SPECIALE,

INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA AZIENDA SPECIALE

DELLA C.C.I.A.A. MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13253/2015 del TRIBUNALE di MILANO, emessa e

depositata il 24/11/2015;

sulle conclusioni scritte del P.G. Dottor Gianfranco Servello, che,

visti gli artt. 45 e 47 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione,

in camera di consiglio, rigetti il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- R.P., con ricorso notificato il 28.12.15 ed articolato su tre motivi, ha impugnato con regolamento di competenza la sentenza n. 13253 del 24.11.15, con cui il tribunale di Milano ha dichiarato il difetto di competenza sulla domanda da lui proposta nei confronti di CISGEM – Centro informazioni e servizi gemmologici azienda speciale, cui aveva consegnato per analisi e valutazione anche una pietra blu di particolare valore e della quale la controparte aveva addotto lo smarrimento dopo la consegna, per conseguirne la condanna alla restituzione della medesima o del controvalore, indicato in non meno di Euro 1.000.000,00.

2.- In particolare, costituitasi la succeditrice della convenuta Innovhub Stazioni sperimentali per Industria – Azienda speciale della CCIAA di Milano ed invocata da questa la clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali di contratto, il tribunale ha, ritenuta la validità ed opponibilità all’attore di tale clausola, in base ad essa definito il giudizio dichiarando la competenza dell’arbitro rituale.

3.- Il ricorrente:

– col primo motivo, ripropone la tesi della non opponibilità, inefficacia, nullità od annullabilità della clausola compromissoria applicata dal tribunale (anche, tra l’altro, per la sua riconduzione ad un sito internet di pubblicazione delle condizioni generali che la comprendono e che erano richiamate nel modulo d’ordine, cui nega la natura di contratto, nonchè alla natura dell’organo arbitrale, costituito dalla stessa convenuta);

– col secondo motivo ed in subordine, sostiene la non esclusività della competenza della Camera arbitrale di Milano, o comunque l’inammissibilità od incompletezza della formulazione dell’eccezione di incompetenza;

– col terzo motivo, in ulteriore subordine, argomenta dalla previsione contrattuale di esclusione dalla devoluzione ad arbitri delle materie non arbitrabili che la controversia da lui introdotta, incentrata sulla responsabilità da furto o sottrazione della gemma consegnata per la valutazione, non rientra tra quelle riconducibili alla clausola compromissoria, essendo questa riferita alle controversie relative all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto.

4.- Mentre le intimate non svolgono attività difensiva in questa sede, il P.G., con sua requisitoria scritta pubblicata in data 8.6.16, chiede il rigetto del regolamento:

– per la genericità delle contestazioni formulare in ordine alla sottoscrizione del modulo d’ordine ed alla non consultabilità del sito ove sarebbero state riportate le condizioni generali contenenti anche la clausola compromissoria (richiamando, per la validità dei richiami per relationem e sul perfezionamento della volontà di compromettere ad arbitri le controversie, Cass. nn. 15993/14 e 18041/12);

– per la correttezza degli argomenti del tribunale sulle garanzie di terzietà cd indipendenza dell’organismo arbitrale, benchè costituito ad impulso della stessa Camera di Commercio;

– per l’implicita esclusività della clausola di devoluzione ad arbitri (Cass. n. 15219/07);

– per il tenore letterale della clausola, poichè nell’esecuzione del contratto si riconduce la controversia per cui è causa.

5.- Con memoria “ex art. 378 c.p.c.” il ricorrente ripropone, tra l’altro, le tesi dell’inidoneità del modulo d’ordine, della nullità per carenza di oggetto del contratto che si vorrebbe in esso consacrato, della riconducibilità dell’ente o delle regole in tema di arbitrato alla controllante di una delle due parti, della sussistenza di materie non arbitrabili, della non riconduzione all’ambito della clausola arbitrale della controversia in atto.

6.- Ciò posto, il primo motivo di ricorso non merita di essere condiviso:

– la natura di atto validamente inserito nel procedimento di formazione della volontà contrattuale delle parti, propria di ogni modulo d’ordine, non può contestarsi neppure in relazione a quello siglato o comunque contrassegnato dall’odierno ricorrente;

– la non conoscibilità del sito internet per sua non consultabilità non è tesi condivisibile, perchè comunque la sottoscrizione o sigla da parte dell’odierno ricorrente implica che egli ha potuto o avrebbe comunque dovuto, prima di procedere a tanto, acquisire le relative informazioni: così risultando quella manifestazione di volontà idonea a determinare l’efficacia tra le parti delle condizioni generali di contratto, validamente riprodotte in quel sito, il contenuto del quale al momento della sigla o conclusione del contratto stesso non si contesta efficacemente (per quanto argomentato nella parte finale della motivazione della qui gravata sentenza);

– la nullità dell’intero contratto per mancata espressa descrizione delle pietre e del loro numero pure va esclusa, visto che, in ogni caso, la consegna era avvenuta da parte dell’odierno ricorrente con una, per quanto evidentemente implicita, valutazione di sufficienza degli elementi per l’individuazione dell’oggetto del contratto di stima;

– la tesi della non terzietà dell’arbitro va disattesa, sulla base delle ragioni del tribunale (punto 8 della sentenza qui gravata) cd in riferimento dell’art. 30, comma 3 dello Statuto della Camera di commercio di Milano (quanto a garanzie di indipendenza dall’ente istituente), a ben vedere neppure rese oggetto di specifica impugnazione, ma – al contrario – idonee a garantire in modo sufficiente la necessaria indipendenza dell’arbitro;

– la devoluzione ad arbitri secondo il regolamento della Camera di Commercio, in luogo di una diretta devoluzione alla Camera Arbitrale, poi, lungi dall’inficiare la pattuizione, la corroborerebbe, perchè rinvierebbe a neutrali modalità applicative predeterminate pure in ordine alla stessa individuazione dell’organismo cui devolvere la risoluzione della controversia.

7.- Anche il secondo motivo è infondato: la costante giurisprudenza invocata dal ricorrente si riferisce alla deroga convenzionale ai criteri ordinari di competenza territoriale derogabili, ma non può logicamente riferirsi alla ben diversa fattispecie della radicale scelta dei contraenti di devolvere la controversia all’alternativo sistema di giustizia arbitrale.

– del resto – questo un sistema che, in quanto tale, è amministrato, nel suo primo segmento, da soggetti privati in sostituzione evidentemente integrale del sistema apprestato in via istituzionale dall’ordinamento; e risulterebbe incompatibile, con la scelta chiara e univoca di compromettere in arbitri una controversia e a meno di volontà altrettanto chiaramente espresse in senso contrario, la persistenza di una alternativa volontà di libera opzione, lasciata alle parti, di continuare ad avvalersi anche degli ordinari rimedi giurisdizionali.

Ed è anzi contrario a logica strutturare la permanente coesistenza tra il diritto di una delle parti di avvalersi della clausola, devolvendo quindi la controversia ad un arbitro, con quello dell’altra di continuare ad insistere per la cognizione da parte del giudice istituzionale: tanto che deve concludersi nel senso che la clausola di devoluzione in arbitri non può che intendersi come esclusiva nelle materie che sono in essa comprese o che sono ad essa riconducibili.

8.- L’ultimo motivo è del pari infondato: la responsabilità configurata è chiaramente ex recepto, siccome relativa alla restituzione della cosa oggetto del contratto di stima (non rilevando in questa sede se stipulato in proprio o per conto terzi) ed alla diligenza nella custodia di quella, una volta accettata in consegna appunto per sottoporla alle analisi cd alle valutazioni dedotte quali oggetto delle prestazioni professionali del contratto intercorso.

9.- In definitiva:

– il ricorso va rigettato;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento, per non avervi svolto attività difensiva le intimate (originaria convenuta e sua succeditrice);

– trova peraltro applicazione, attesa la soccombenza di parte impugnante, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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