Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20726 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.04/09/2017),  n. 20726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

De Clemente Conserve spa, domiciliata in Roma, via Germanico 109,

presso l’avv. Enrico Volpetti, rappresentata e difesa dall’avv.

Francesco Mandara, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) spa, domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv.

prof. Michele Sandulli, che lo rappresenta e difende, come da

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 1510/2015 del Tribunale di Napoli, depositato

il 13 luglio 2015;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La De Clemente Conserve spa impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli che ne ha rigettato l’opposizione alla stato passivo dal quale era stato escluso un suo credito per circa sei milioni di Euro, vantato quanto a quattro milioni di Euro per fornitura merci e quanto a due milioni di euro per finanziamenti.

La ricorrente propone cinque motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi la ricorrente lamenta che erroneamente i giudici del merito abbiano ritenuto non provate le forniture, benchè il relativo contratto, che non richiedeva certo la forma scritta pretesa dal tribunale, avesse evidentemente avuto esecuzione, come risulta dalle fatture regolarmente emesse e tenute in contabilità, dalle lettere di trasferimento della merce depositata presso la Best Pack srl, dal parziale pagamento per Euro 500.000 e dall’emissione di assegni per Euro 250.000 rimasti insoluti. Aggiunge che, in violazione del principio di continuità delle procedure concorsuali, il tribunale ha escluso il valore confessorio dell’inclusione del debito verso la ricorrente tra i debiti elencati nella domanda di concordato preventivo presentata dalla (OMISSIS) spa prima del fallimento.

Con il quarto e il quinto motivo la ricorrente censura la mancata ammissione al passivo del credito di 2 milioni di Euro per finanziamenti erogati alla società fallita, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente omesso di tener conto sia dell’inclusione del debito nella domanda di concordato preventivo, con l’attestazione del professionista, sia del parere dei curatori fallimentari, favorevole all’ammissione del credito.

2. I motivi sono tutti inammissibili, perchè propongono censure attinenti al giudizio di fatto plausibilmente giustificato dai giudici del merito con riferimento alla ritenuta mancanza di univocità della prova documentale prodotta dalla ricorrente sia con riferimento alla fornitura delle merci sia con riferimento al dedotto finanziamento.

La Corte di cassazione è chiamata infatti a un controllo di mera legittimità sul giudizio di fatto solo, limitato alla motivazione, senza possibilità di estensione alla correttezza della decisione, che può risultare corretta, in quanto fondata su premesse vere, benchè risulti mal giustificata; o, al contrario, può risultare scorretta, in quanto fondata su premesse false, benchè plausibilmente giustificata.

Quanto all’indicazione del credito verso la ricorrente nella domanda di concordato preventivo, è indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che l’inclusione di un credito nell’elenco allegato alla domanda di concordato preventivo ha solo la “funzione della identificazione dei creditori aventi diritto al voto, così da lasciare impregiudicate le questioni relative all’esistenza ed alla natura dei crediti considerati” (Cass., sez. 1^, 14/04/1993, n. 4446). Mentre le dichiarazioni e il parere del curatore non possano avere valore di confessione, perchè nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore, in quanto terzo rispetto al fallito, è privo della capacità di disporre del diritto controverso (Cass., sez. 1^, 24/07/2015, n. 15570).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 22.200, di cui Euro 22.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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