Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20725 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21536/2015 proposto da:

S.R., da se stesso rappresentato e difeso, da

considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma, quivi per

legge domiciliato presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 384/2015 della CORTE di APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 9.6.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 384 del 28.1.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – S.R. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettato il suo appello avverso la declaratoria di risoluzione per morosità pronunziata dal Tribunale di Napoli relativa al contratto intercorso di locazione ad uso diverso con P.A. (e relativo ad immobile sito in (OMISSIS)) ed alla condanna di esso ricorrente al pagamento di sette mensilità impagate di canone, pari ad Euro 14.000. L’intimata non resiste con controricorso.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

p. 3. – Dei due motivi di ricorso (il primo, di “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4”; il secondo, di “violazione e falsa applicazione della normativa ex art. 360 c.p.c., n. 3, relativa al litisconsorzio necessario come quello esistente tra le due associazioni Studio legale Santorio-Romaniello in persona del legale rapp.te p.t. Avv. S.R. e la LUETEC onlus in persona dell’Avv. Romaniello Maria Giovanna quale legale rapp.te p.t. della Libera Università Europea Terza Età Campania entrambe quali conduttori, giusta contratto di locazione uso diverso del (OMISSIS), dell’immobile ubicato in Napoli alla Via Morghen n. 36, scala A, int. 7, piano 4^”) è superflua la stessa illustrazione, per non essere il ricorso conforme ai requisiti di cui dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

p. 4. – Quanto al requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), è noto che il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Occorre quindi che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (in tali espressi termini, v. Cass., ord. 3 febbraio 2015, n. 1926; in precedenza, v., tra molte: Cass. 4 aprile 2006, n. 7825; Cass. 20 agosto 2004; n. 16360, Cass. 21 novembre 2001, n. 14728; ma v. pure: Cass. 27 luglio 2015, n. 15783). E quindi è indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito o la sentenza impugnata (Cass. 23 luglio 2004, n. 13830; Cass. 17 aprile 2000, n. 4937; Cass. 22 maggio 1999, n. 4998; Cass. 4 giugno 1999, n. 5492; Cass. 8 gennaio 2016, n. 130).

Ma, nella specie, quali siano state tutte le contrapposte pretese ed eccezioni e soprattutto le ragioni a sostegno delle une e delle altre non è dato sapere dalla criptica enunciazione delle prime pagine del ricorso, sul punto con ogni evidenza carenti, perchè incentrate ora sul dispositivo di alcuni dei provvedimenti, ora su subprocedimenti incidentali e accidentali di dubbia rilevanza.

p. 5. – Quanto al secondo, va ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

Ma, nella specie, nel ricorso non uno dei documenti di cui si presuppone la pretermissione, nè una delle tesi che si deduce malamente trascurata vengono trascritti, nè tanto meno ne vengono indicate le rispettive sedi di produzione o di formulazione dinanzi ai giudici del merito, così restando non integrato il detto requisito.

p. 6. – E già solo tali preliminari considerazioni, in disparte la singolare genericità del primo motivo di doglianza, che non pare neppure concretamente identificare in cosa si sostanzierebbe la denunziata nullità, impongono di proporre al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso, impregiudicati la verifica di tutti i suoi altri requisiti di contenuto-forma e, a maggior ragione, il merito delle doglianze, ove enucleabili come pertinenti alla ratio decidendi della qui gravata sentenza”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in Camera di consiglio per essere ascoltate, ma il ricorrente ha depositato memoria.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

4.- In particolare, non sussiste alcun diritto di questa ad un rinvio del processo in sede di legittimità: infatti, la previsione dell’art. 398 c.p.c., u.c., non può fondare in capo all’attore in revocazione un diritto al rinvio del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione in attesa che il giudice adito per la revocazione si compiaccia di provvedere sulla domanda di sospensione ivi prevista; spettando all’attore di proporla in tempi tali da consentire un tale esame prima della decisione da parte della Corte suprema ed al giudice della revocazione di adottare ogni opportuno accorgimento per intervenire prima che la Corte di legittimità concluda, nei tempi rispettosi dei principi della ragionevole durata del processo, il procedimento davanti a sè, dominato dall’impulso ufficioso e – se non altro di norma – insuscettibile di rinvii o differimenti ad istanza delle parti, il cui ruolo si esaurisce nel momento ed all’atto dell’avvio del giudizio di legittimità.

5.- Pertanto, ai sensi degli arti. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile in conformità alle argomentazioni ed alle conclusioni della su trascritta relazione, non rese oggetto di alcuna critica osservazione ad opera della parte interessata e restando insensibili alle argomentazioni sviluppate dinanzi al giudice della revocazione, che non consta avere tempestivamente fruito del potere di sospensione suddetto; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata.

6.- Deve, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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