Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20725 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 28/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20725
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso n. 23707/05, proposto da:
CASA di cura OSPEDALE INTERNAZIONALE s.r.l., P.I. (OMISSIS), in
persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma,
alla via dei Giornalisti 18, presso la sig.ra Carolina Mongillo,
rappresentata e difesa dell’avv. De Notaristefani Antonio di
Vastogirardi, come da procura a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2357/04 della Corte d’Appello di Napoli,
depositata il 9.7.04;
udita la relazione della causa, svolta alla pubblica udienza dal
Consigliere dr. Magda Cristiano;
udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dr. PRATIS Pierfelice
che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
ha pronunciato la seguente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che con atto dell’8.6.2011, sottoscritto dal legale rapp.te p.t della ricorrente, la Casa di cura Ospedale Internazionale s.r.l. ha rinunciato al ricorso;
che nulla va deciso in ordine alle spese, atteso che la resistente Regione Campania non ha svolto difese.
P.Q.M.
visto l’art. 390 c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 3 (nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al caso di specie): dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011