Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20725 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 28/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso n. 23707/05, proposto da:

CASA di cura OSPEDALE INTERNAZIONALE s.r.l., P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma,

alla via dei Giornalisti 18, presso la sig.ra Carolina Mongillo,

rappresentata e difesa dell’avv. De Notaristefani Antonio di

Vastogirardi, come da procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2357/04 della Corte d’Appello di Napoli,

depositata il 9.7.04;

udita la relazione della causa, svolta alla pubblica udienza dal

Consigliere dr. Magda Cristiano;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dr. PRATIS Pierfelice

che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;

ha pronunciato la seguente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che con atto dell’8.6.2011, sottoscritto dal legale rapp.te p.t della ricorrente, la Casa di cura Ospedale Internazionale s.r.l. ha rinunciato al ricorso;

che nulla va deciso in ordine alle spese, atteso che la resistente Regione Campania non ha svolto difese.

P.Q.M.

visto l’art. 390 c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 3 (nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al caso di specie): dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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