Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20724 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20899/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO, 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CAPPA, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REALE SRL, FINANZIARIA SAN GIACOMO SPA, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS),

FINAX SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5146/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Massimiliano Cappa, difensore dcl ricorrente, che si

riporta agli scritti e insiste nell’istanza di riunione alle Sezioni

Unite;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SGROI Carmelo,

che conclude per il rigetto dell’istanza di rimessione alle Sezioni

Unite e per la rimessione alla pubblica udienza della Sezione

ordinaria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 9.6.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Roma, n. 5146 del 4.3.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – B.M. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con cui è stata dichiarata inammissibile la sua opposizione ex art. 617 c.p.c., nei confronti dei creditori della procedura esecutiva immobiliare n. (OMISSIS) r.g.e. del tribunale di Roma – cioè della Unicredit Credit Management Bank spa, della Reale spa, della Finanziaria San Giacomo spa e della Equitalia spa – e dispiegata avverso il verbale di udienza del 18.5.11, articolata sulla richiesta di accertamento della effettiva volontà di esso ricorrente quanto alla ivi apparente rinunzia a due opposizioni esecutive. Gli intimati non resistono al presente ricorso, peraltro coevo ad altro, iscr. al n. 20898/15 r.g. ed avviato alla discussione in pubblica udienza.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

p. 3. – In particolare, dei motivi articolati dal ricorrente (“A) Nullità (senza esclusione della nullità derivata) della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia della nullità dell’atto opposto anteriore al processo”; “B) Error in procedendo e/o in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; “C) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ossia dell’art. 617 c.p.c. e/o violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3″), nessuno si fa validamente carico dell’espressa argomentazione della qui gravata sentenza (pagina 4, righe dodicesima e ss.) in ordine al già avvenuto conseguimento dei risultati perseguiti con le opposizioni di cui ancora il B. discuteva: se è vero che in ricorso si adombra la possibilità di una persistenza dell’interesse ai fini della regolazione delle spese, nel ricorso stesso non si fa cenno – in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – delle espressioni letterali e della sede processuale di loro formulazione con cui tale tesi sarebbe stata sottoposta al giudice di primo grado, sicchè della relativa questione non può qui apprezzarsi l’ammissibilità.

p. 4. – Ancora, ineccepibile è la conclusione del giudice del merito in ordine alla radicale impossibilità di impugnare ex art. 617 c.p.c., il verbale di udienza davanti al g.e., ovvero la relazione del c.t.u. (o perito), in luogo degli specifici provvedimenti contenuti nel primo di quelli o adottati sulla base della seconda: conclusione che, a stretto rigore, non è fatta oggetto di alcuno specifico mezzo di impugnazione in questa sede, non potendo dolersi il ricorrente della mancata interpretazione di un atto da lui stesso formato con esplicito ed univoco, ma errato, riferimento ad un provvedimento o ad altro atto esecutivo insuscettibili di impugnazione e neppure sussistendo l’obbligo del giudice di ricercare gli atti presupposti o esterni a quelli espressamente resi oggetto del thema decidendum dalla volontà del ricorrente che a lui si è rivolto.

p. 5. – Tali profili di inammissibilità, prima ancora di ogni altro preliminare profilo di conformità dei requisiti di contenuto-forma del ricorso alle prescrizioni di rito e risultando evidente la correttezza dell’omissione dell’esame del merito di un’opposizione ritenuta inammissibile, impongono di proporre al Collegio di adottare le relative declaratorie”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha depositato memoria e istanza di rimessione alle Sezioni Unite ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato, mentre il P.G. ha chiesto di rimettere la discussione alla pubblica udienza, sia pure non delle Sezioni Unite, bensì della sezione ordinaria e previa riqualificazione o diversa lettura dei motivi.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, reputando di dovere disattendere le diverse richieste del ricorrente e dello stesso P.G..

4.- In particolare, rileva il Collegio che in nessun passaggio della relazione, nè del provvedimento impugnato, nè di quelli da quest’ultimo esaminati, si è mai nemmeno per ipotesi affermato che siano non impugnabili i provvedimenti contenuti nel verbale; al contrario, si è riscontrato come ogni letterale espressione fino a quel momento adoperata dall’odierno ricorrente si riferiva all’impugnazione del verbale in quanto tale e non invece – proprio ed appunto – dei provvedimenti in esso contenuti.

5.- Pertanto, è avulsa dal contesto e dalla realtà la tesi che si sarebbe mai professata o prospettata la non impugnabilità dei provvedimenti contenuti nel verbale, solo essendosi rimarcata l’assoluta improprietà della stessa impostazione originaria – vanamente corretta negli scritti successivi, i quali, per consolidato insegnamento, non possono sanare eventuali lacune o vizi del ricorso per cassazione – del ricorrente di pretesa impugnazione del verbale, anzichè appunto di quanto ivi contenuto o consacrato.

6.- Di conseguenza, non ravvisa il Collegio alcuna necessità di rimettere alcuna questione nè alle Sezioni Unite, nè alla pubblica udienza della sezione ordinaria, semplicemente in quanto trattasi di questione prospettata dalla parte con una non consentita correzione dell’impostazione originaria, ma oltretutto non corrispondente a quanto reso oggetto della controversia: dovendo qualificarsi vincolanti le espressioni, quand’anche erronee, adoperate liberamente dal ricorrente nella formulazione del ricorso e nella redazione dei motivi, neppure potendo farsi carico questa Corte, oltretutto violando il principio di parità delle armi nei confronti delle controparti e per di più nelle notorie sue attuali condizioni di carico di lavoro, di sopperire ad improprietà di linguaggio o di ricercare l’esatta ed effettiva volontà dei ricorrenti al di là del tenore letterale delle espressioni liberamente e reiteratamente adoperate.

7.- Ancora, quanto alla persistenza dell’interesse alla regolazione delle spese, rileva il Collegio che non vi è menzione in ricorso delle specifiche espressioni sottoposte al giudice di primo grado in momento ovviamente successivo al dispiegamento della domanda ed in relazione allo specifico profilo suddetto e restato controvertibile: non potendosi sostenere che argomenti mai sviluppati e sottoposti al giudice della sentenza impugnata siano stati malamente pretermessi, in applicazione di giurisprudenza consolidata sull’inammissibilità di motivi di ricorso per cassazione in difetto di prova della non novità della specifica questione come prospettata (per tutte e per limitarsi alla più recente: Cass. Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9138).

8.- Infine, la convinta e meditata condivisione della valutazione dei vizi come descritti nella relazione e l’esclusione della sussistenza o della rilevanza delle questioni come prospettate, senza aderenza alle espressioni originarie del ricorso e sole a dovere e potere essere esaminate da quella, induce il Collegio ad escludere pure l’opportunità di una rimessione alla pubblica udienza della sezione ordinaria per la trattazione del ricorso in uno all’altro, di cui pure è menzione in relazione e relativo ad altre complesse vicende della medesima procedura esecutiva, attese le esigenze di definizione del carico reiteratamente richiamate come prioritarie e l’evidente possibilità di applicare i relativi criteri in presenza di vizi formali quanto meno in ordine al presente ricorso, ma non – appunto e proprio – quanto all’altro, avviato di conseguenza alla trattazione in udienza di discussione.

9.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva gli intimati.

10.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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