Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20724 del 04/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 04/09/2017, (ud. 31/05/2017, dep.04/09/2017), n. 20724
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANIELLO Roberto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19377/2013 proposto da:
P.A. (c.f. (OMISSIS)), P.N. (c.f. (OMISSIS)),
domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato
Zampaglione Carlo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Sicilcassa S.p.a. in L.c.a. (già Gestione di Credito Fondiario della
Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie Siciliane), in
persona dei Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Michele Mercati n. 51, presso l’avvocato
Marotta Nicola, che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
Unicredit S.p.a., subentrata al Banco di Sicilia in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Piazza del Fante n. 2, presso l’avvocato Palmeri Giovanni,
rappresentata e difesa dall’avvocato Piazza Luciano, giusta procura
in calce al controricorso;
– fcontroricorrente –
e contro
Banco di Sicilia S.p.a., Capitalia S.p.a., L.S.F.,
M.G., M.C., Unicredit Group S.p.a.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 9678/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 13/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/05/2017 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS
Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per la controricorrente Sicilcassa, l’Avvocato De Cocci, con
delega, che si riporta agli atti e al controricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 9678 del 13 giugno 2012, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione della sentenza della stessa Corte di Cassazione n. 20715 del 30 luglio 2008, che s’era pronunciata sui ricorsi proposti, tra gli altri, da P.A. e N. sia contro la sentenza della Corte d’appello di Catania, quale giudice del rinvio dopo la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina di condanna generica della Sicilcassa al risarcimento dei danni in favore dei P., sia contro la sentenza della stessa Corte di Messina, pronunciatasi sul quantum debeatur.
Avverso questa sentenza i P. hanno proposto ricorso per revocazione, al quale hanno resistito Sicilcassa e Unicredit. Le parti hanno presentato memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo i ricorrenti deducono un errore di fatto, a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in cui sarebbe incorsa l’impugnata sentenza della Corte di cassazione (cui dovrebbe conseguire un diverso governo delle spese processuali), per avere ritenuto che essi avessero addebitato alla sentenza di legittimità n. 20715 del 2008 di avere omesso di pronunciarsi sulle ulteriori domande di risarcimento dei danni da essi proposte, mentre tale omissione era stata addebitata alla Corte d’appello di Catania.
Il ricorso è inammissibile.
Le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione nel giudizio di revocazione non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, a norma dell’art. 403 c.p.c., comma 1 (il comma 2, ammette i soli mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione); il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall’art. 111 Cost., comma 7, implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull’oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l’esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111 Cost., comma 2 (Cass. n. 21019/2016, n. 5294/2014, n. 27865/2011, n. 5055/2006).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 15000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Doppio contributo a carico dei ricorrenti, come per legge.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017