Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20723 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20477/2015 proposto da:

S.F., per legge domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO

SERRA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAGLIARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 306/2015 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata

il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 24.5.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Cagliari n. 306 del 30.1.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – S.F. ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la reiezione della sua domanda di condanna del Comune di Cagliari al risarcimento dei danni da lui patiti per una caduta all’interno di un mercato comunale. L’intimato non espleta attività difensiva in questa sede.

p. 2. – Del ricorso può proporsi la trattazione in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., per la possibilità di esservi rigettato.

p. 3. – Il ricorrente si duole di violazione o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonchè di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostenendo la piena sufficienza della prova del nesso causale tra la cosa e l’evento e sul punto adducendo giurisprudenza di questa Corte.

p. 4. – La valutazione di fatto sull’assenza di nesso causale tra condizioni del pavimento nel punto di caduta – “reso viscido nel punto per mancanza di pulizia od altro”, come testualmente riporta il giudice di appello dalle difese attoree – e la caduta risponde ad un apprezzamento di merito scevro da vizi logici o giuridici.

p. 5. – E costituisce consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità in materia di valutazione del materiale probatorio ai fini della ricostruzione del fatto (da ultimo: Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776 e n. 21779; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21091; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21090; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20941) che:

– è sempre vietato invocare in questa sede un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè non ha la corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo invero la valutazione degli elementi probatori attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (tra le molte, v. Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, oppure Cass. 18 maggio 2006, n. 11670, oppure Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197);

– neppure sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c. (del resto, in astratto configurabile solo se invocata un’erronea specifica individuazione del soggetto onerato della prova di un altrettanto specifico fatto: ciò che non accade nella fattispecie) o degli artt. 115 o 116 c.p.c. (che non si spingono a tutelare il prodotto o il risultato delle argomentazioni di apprezzamento del materiale probatorio) può essere invocata una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla corte territoriale;

– la valutazione di quelle – al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione (per tutte, v. Cass. 20 settembre 2013, n. 21603) – è un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (Cass. 30 dicembre 2014, n. 27543; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 20 aprile 2012, n. 6260; Cass. 30 agosto 2004, n. 17365; Cass. 10 maggio 2000, n. 6023).

p. 6. – Pertanto, è proprio il nesso causale, unico fatto della cui prova è effettivamente onerato il danneggiato finanche nella fattispecie astratta dell’art. 2051 c.c. (come correttamente sostenuto dal ricorrente, ma altrettanto correttamente applicato dal tribunale), ad essere stato valutato dai giudici del merito non sorretto da valida prova: sicchè del ricorso – a parte i profili di dubbia conformità alle prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in ordine al contenuto degli elementi assertivi e probatori a sostegno della tesi qui riportata ed all’indicazione delle rispettive sedi processuali – non può che proporsi al Collegio il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il ricorrente ha depositato memoria.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

4.- Invero, la consolidata giurisprudenza di questa Corte mantiene ferma la necessità che sia comunque previamente provato il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento: ciò che, con valutazione eminentemente di fatto e che si sottrae così ad ogni riconsiderazione nella presente sede di legittimità in quanto scevra da vizi logici e giuridici, è appunto escluso proprio ed appunto dai giudici del merito sia in primo che in secondo grado.

5.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimato.

6.- Deve, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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