Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20723 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.P. e ALTRI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato D’ATRI ROBERTO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIAFFI ANNALISA;

– ricorrenti –

contro

SOFT4WEB SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1/2010 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,

depositata il 30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Con sentenza 16 marzo 2010 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava lo stato di insolvenza della Soft 4 Web s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 3, (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza) e contestualmente nominava il commissario giudiziale.

Depositata da quest’ultimo la relazione, contenente una valutazione negativa dell’ammissione alla predetta procedura, il Tribunale di Vibo Valentia, rilevata la natura solo fittizia del trasferimento della sede sociale da (OMISSIS), avvenuto nel luglio del 2005, dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti al Tribunale di Torino, L. Fall. ex art. 9, artt. 28 e 38 cod. proc. civ..

Avverso l’ordinanza proponevano regolamento di competenza la signora F.P. ed altri ricorrenti che avevano chiesto l’apertura della procedura per amministrazione straordinaria dell’impresa, deducendo che la società faceva parte di un gruppo la cui procedura- madre era appunto quella della Soft 4 Web in essere dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia,apertasi per prima;

che mancavano, in senso contrario elementi univoci per stabilire in (OMISSIS) la sede effettiva della società.

La parte resistente non svolgeva attività difensiva.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso appare fondato.

Il decreto di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 30, costituisce il momento conclusivo di una fase interna della procedura, iniziatasi con la sentenza dichiarativa dallo stato di insolvenza. La stessa forma del decreto (nella specie assunto d’ufficio, senza previo contraddittorio sul punto), in luogo della sentenza (prevista invece dall’art. 16, L. Fall.), sta a sottolineare l’intrinseca unità del procedimento: che si snoda senza soluzione di continuità e non consente, pertanto, il riesame officioso della questione di competenza già affrontata e risolta positivamente a contraddittorio pieno.

Indiretta conferma emerge dall’art. 33, comma 3, del D.Lgs. citato, secondo cui con il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento non si possono dedurre motivi che si sarebbe potuto far valere con l’opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza:

tra cui deve ritenersi inclusa la stessa incompetenza territoriale inderogabile, soggetta al regime di preclusioni di cui all’art. 38 c.p.c., comma 3.

Si ritiene dunque che l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia vada annullata, con dichiarazione di competenza dello stesso ufficio giudiziario.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore della parte, che non ha depositato memoria, nè è comparso in udienza per depositare l’avviso di ricevimento del ricorso notificato a mezzo posta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, per omessa produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notifica a mezzo posta (Cass., sez. 3, 28 aprile 2011, n. 9453; Cass. sez. unite, 14 gennaio 2008, n. 627);

– che il ricorso dev’essere dunque dichiara inammissibile, per omessa produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notifica a mezzo posta (Cass., sez. 3, 28 aprile 2011, n. 9453;

Cass., sez. unite, 14 gennaio 2008, n. 627).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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