Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20723 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/09/2017, (ud. 05/04/2017, dep.04/09/2017),  n. 20723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8116/2015 proposto da:

Gleismac Italiana s.r.l. in liquidazione, già Gleismac Italiana

s.p.a., in persona liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma,

via Antonio Stoppani n. 10, presso l’avvocato Buffoni Dario, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona dell’institore e legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Pezzuto Riccardo, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1294/2014 della Corte di appello di Bari,

depositata il 27 agosto 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

aprile 2017 dal cons. MUCCI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale

IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del quarto motivo di ricorso;

udito, per la ricorrente, l’avv. BUFFONI DARIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’avv. PEZZUTO RICCARDO che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Gleismac Italiana s.p.a. (in prosieguo Gleismac, cessionaria del ramo di azienda dell’appaltatrice GO.GE.MAR. Infrastrutture s.p.a.) conveniva in giudizio Ferrovie dello Stato s.p.a. (poi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in prosieguo R.F.I.) deducendo – per quel che qui ancora rileva – che, a causa della ritardata picchettazione delle aree da parte della stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori di consolidamento di una frana sulla linea ferroviaria Potenza – Metaponto, si era verificato il ritardo nella consegna dei lavori da parte di Ferrovie dello Stato sicchè essa appaltatrice aveva sopportato maggiori oneri dovuti al costo del materiale ferroso deteriorato e all’indebita protrazione dei lavori, nonchè al ritardato collaudo degli i lavori appaltati; chiedeva pertanto la condanna della committente al risarcimento dei danni. Costituitasi Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Bari, ritenuta sussistente la tardiva consegna dei lavori, accoglieva parzialmente la domanda con riferimento al deterioramento del materiale ferroso, stante la riserva tempestivamente formulata; accoglieva altresì la richiesta risarcitoria per il ritardato collaudo, ritenuto imputabile alla committente.

Interposto appello da R.F.I., la Corte di appello di Bari accoglieva il gravame rigettando integralmente la domanda risarcitoria. Motivava la Corte di merito che, quanto ai maggiori oneri per il deterioramento del materiale ferroso, non sussisteva la responsabilità di R.F.I. poichè l’appaltatrice aveva omesso di esercitare la previa facoltà di recesso ai sensi del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, sicchè nessuna pretesa risarcitoria poteva essere azionata con riferimento ai danni per il deterioramento del materiale ferroso e per il maggior onere sostenuto per l’approvvigionamento di nuovo materiale, conseguiti alla ritardata consegna dei lavori, indipendentemente dalla tempestività della relativa riserva; quanto al ritardato collaudo, questo doveva ascriversi al mancato adempimento da parte dell’appaltatrice degli incombenti necessari al fine della pubblicazione dei cd. avvisi ad opponendum del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, ex art. 93.

Avverso detta sentenza Gleismac propone ricorso affidato a quattro motivi, cui replica R.F.I. con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 10, essendo invece applicabile, come sostenuto da Gleismac, l’art. 19 delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera dell’Ente Ferrovie dello Stato” richiamate dal contratto di appalto del 28 marzo 1995 e prevalenti sulle altre norme.

Con il secondo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento all’interpretazione delle disposizioni del contratto di appalto 28.03.1995 nella loro relazione con le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera dell’Ente Ferrovie dello Stato” (del C.d.A. n. 589 del 27.10.1987), come ivi richiamate sub art. 2 lett. a) del contratto – Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per difetto di motivazione sul punto – art. 360 c.p.c., n. 3″: sostiene Gleismac che la Corte di appello avrebbe ignorato le disposizioni delle citate condizioni generali, recanti previsioni incompatibili con quelle del capitolato generale di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame del fatto decisivo concernente la consegna dei lavori in data 1 dicembre 1995 e il difetto assoluto di motivazione in ordine alla qualificazione della picchettazione o delimitazione delle aree già consegnate all’impresa appaltatrice quale consegna dei lavori: secondo Gleismac la Corte di appello avrebbe ignorato il fatto storico dell’avvenuta consegna dei lavori entro l’anno dalla conclusione del contratto di appalto, ai fini dell’applicazione del citato art. 19 delle condizioni generali di contratto e della conseguente mancata maturazione del diritto dell’impresa appaltatrice; la Corte di appello avrebbe inoltre confuso, sovrapponendoli, i due distinti eventi della consegna dei lavori e della successiva picchettazione delle aree consegnate, avvenuta tra settembre e ottobre 1996.

Con il quarto motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento all’interpretazione delle disposizioni del contratto di appalto 28.03.1995 nella loro relazione con le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera dell’Ente Ferrovie dello Stato” (del C.d.A. n. 589 del 27.10.1987), come ivi richiamate sub art. 2 lett. a) del contratto – Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per difetto di motivazione sul punto – art. 360 c.p.c., n. 3″: sostiene la ricorrente che la Corte di appello, nel fondare l’accoglimento del motivo di gravame proposto da R.F.I. relativamente al danno da ritardo nel collaudo sul disposto del R.D. n. 350 del 1895, art. 93, avrebbe ignorato le dette condizioni generali di contratto, il cui art. 81, comma 2, prevede la liberazione, a domanda dell’appaltatore, delle garanzie decorsi tre mesi dal termine ultimo stabilito in contratto per l’effettuazione del collaudo.

I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto riguardanti, nella sostanza, il medesimo profilo di doglianza in tema di falsa applicazione dell’art. 10 del citato capitolato generale di appalto di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, con la connessa questione dell’insorgenza del diritto al recesso, sono infondati.

L’art. 10 del capitolato generale di appalto delle opere pubbliche dispone che “La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto (…)” (primo comma) e che “Se la consegna non avvenga nel termine stabilito per fatto dell’amministrazione, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso dall’amministrazione appaltante delle spese di cui al precedente art. 9 nonchè ad un rimborso delle altre spese da lui effettivamente sostenute, (…). Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo” (comma 8).

Nella specie, sostiene la ricorrente, dovrebbe invece farsi applicazione, secondo quanto previsto nel contratto di appalto del 28 marzo 1995, delle condizioni generali di contratto per gli appalti dell’Ente Ferrovie dello Stato, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 589 del 27 ottobre 1987, il cui art. 19 dispone che, ove l’ente ritardi la consegna dei lavori oltre il termine di un anno dalla conclusione del contratto, l’appaltatore acquisterà solo il diritto di recedere dal contratto, senza pretendere alcun risarcimento danni o compenso per mancato utile, salvo la restituzione della cauzione e il rimborso delle spese sostenute per la formalizzazione del contratto. Da ciò la ricorrente conclude di non aver mai maturato il diritto al recesso, posto che la consegna dei lavori era avvenuta il 1 dicembre 1995, ossia entro l’anno dalla conclusione del contratto avvenuta con la comunicazione di aggiudicazione della gara il 5 dicembre 1994, con conseguente prosecuzione del rapporto contrattuale.

La censura, pur fondata limitatamente al profilo della esatta ricognizione della norma applicabile alla fattispecie – l’art. 19 delle condizioni generali di contratto per gli appalti delle Ferrovie dello Stato, secondo quanto previsto dal contratto di appalto e come del resto pacifico tra le parti -, con conseguente correzione in parte qua della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non conduce peraltro all’esito auspicato dalla ricorrente Gleismac.

Invero, premesso che la norma generale di cui all’art. 10 del capitolato generale di appalto di opere pubbliche e quella speciale di cui all’art. 19 delle condizioni generali di contratto per gli appalti delle Ferrovie dello Stato hanno contenuto sostanzialmente analogo, differendo esse per il più lungo termine annuale di consegna dei lavori previsto dall’art. 19 in favore della stazione appaltante, la ratio dell’art. 19 non può che essere individuata alla stregua dei principi affermati da questa Corte in tema di recesso dall’appalto pubblico per tardiva o parziale consegna dei lavori, stante la specialità della relativa disciplina rispetto all’ordinario regime codicistico. Così, per Sez. 1, 11 novembre 2004, n. 21484, negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, la consegna dei lavori costituisce obbligo dell’amministrazione appaltante, il cui inadempimento, però, è disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice civile, nel senso che non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto (nè con domanda ai sensi dell’art. 1453 c.c., nè a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.), nè di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce, invece, in base alla norma speciale dell’art. 10 del capitolato generale, la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; sicchè il riconoscimento all’appaltatore di un diritto al risarcimento può venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante (v. anche, più recentemente, Sez. 1, 29 ottobre 2015, n. 22112; Sez. 1, 19 ottobre 2015, n. 21100; Sez. 1, 7 febbraio 2013, n. 2983; Sez. 1, 7 giugno 2012, n. 9233).

Orbene, posto che, pacificamente, la consegna dei lavori è avvenuta il 1 dicembre 1995, entro il termine annuale fissato dal citato art. 19 con riferimento alla data di conclusione del contratto, l’interpretazione di detta norma sostenuta dalla ricorrente non può essere condivisa poichè tale da condurre all’irragionevole risultato di far conseguire all’appaltatore il risarcimento del danno prima della maturazione del termine annuale di consegna dei lavori, risarcimento che però non potrebbe essere richiesto e ottenuto dallo stesso appaltatore dopo lo spirare di detto termine.

Quanto teste ritenuto comporta l’infondatezza del secondo mezzo, che reitera in sostanza il primo.

E altresì infondato il terzo mezzo, concernente la mancata considerazione, da parte della Corte di appello, del “fatto storico” costituito dalla consegna dei lavori entro l’anno dalla conclusione del contratto, nonchè l’erronea “sovrapposizione” che la Corte di appello avrebbe operato con riferimento ai distinti fatti della consegna dei lavori e della successiva picchettazione dell’area. In disparte i profili di inammissibilità del motivo – non rinvenendosi nella motivazione della sentenza impugnata riscontro alcuno circa la suddetta sovrapposizione dei due momenti della consegna e della picchettazione -, valgono infatti anche qui le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo, cui deve aggiungersi l’evidente irrilevanza della questione attinente alla picchettazione dell’area.

Anche il quarto motivo, riguardante il danno da ritardo del collaudo, deve essere disatteso. Premesso infatti che l’art. 81, comma 2, delle condizioni generali di contratto, invocato dalla ricorrente, nel prevedere lo svincolo delle polizze fideiussorie decorsi tre mesi dal termine ultimo stabilito in contratto per l’effettuazione del collaudo, non esclude l’applicabilità del R.D. n. 350 del 1895, art. 93, sulle formalità relative ai cd. avvisi ad opponendum per gli eventuali reclami di chi vanti crediti nei confronti dell’appaltatore, il motivo difetta di specifica censura della sentenza di appello sul punto della ritenuta non imputabilità alla stazione appaltante del ritardo nel collaudo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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