Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20722 del 30/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32926/2018 R.G. proposto da:
AMA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA, (C.F. (OMISSIS)), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. FABIO LITTA e dall’Avv. STEFANO SCICOLONE,
elettivamente domiciliato presso l’Ufficio legale in Roma, Via
Calderon de la Barca, 87;
– ricorrente –
contro
D.R.G., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.
GIANLUCA FONTANELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Roma, Via della Pineta Sacchetti, 201;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,
n. 386/14/18 depositata in data 25 gennaio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 9 luglio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente D.R.G. ha impugnato una cartella di pagamento, notificata in data 29 gennaio 2015, relativa al periodo di imposta dell’anno 2012 per omessa dichiarazione TARI.
La CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 25 gennaio 2018, ha accolto l’appello del contribuente.
Propone ricorso per cassazione AMA affidato a due motivi; resiste con controricorso il contribuente.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1 – Con il primo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, comma 1, per omessa comunicazione ai fini del contraddittorio.
1.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto provati i fatti dedotti dal contribuente per effetto della mancata costituzione in giudizio, non potendo la mancata costituzione in giudizio integrare un comportamento confessorio.
2 – Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, come rilevato dal controricorrente, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata in data 25 gennaio 2018, laddove il ricorso è stato proposto in data 5 novembre 2018, oltre i sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. (nella formulazione vigente, per i giudizi successivi all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69) dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15% spese generali e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020