Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20722 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9751/2014 proposto da:

D.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA

13, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA, COMUNE PESCARA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1929/2014 del TRIBUNALE di MILANO del

7/02/2014, depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. D.L.R. ha proposto ricorso in Cassazione, contro la Soget s.p.a., avverso la sentenza n. 1929 del 10 febbraio 2014 con cui il Tribunale di Milano, dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto in seguito alla dichiarazione d’incompetenza del Giudice di Pace, rigettava l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’odierno ricorrente.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

p.2. La Soget s.p.a. non svolge attività difensiva.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis, si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile.

Queste le ragioni.

p.4. La struttura del ricorso si articola con una parte iniziale dalla prima pagina sino alle prime quattro righe della pagina 13, nella quale, pur essendo essa intestata con riferimento al “fatto”, si svolgono, in realtà una serie di critiche alla sentenza impugnata.

I quattro motivi che si intenderebbe articolare vengono, poi, indicati successivamente sino alla pagina 16, ma senza una formale intestazione e sotto forma di quesiti, come se fosse vigente l’art. 366-bis c.p.c..

Nei quesiti – tranne nel terzo, dove si allude al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., viene evocato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ma sempre con riferimento al paradigma della norma anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012.

Tanto basterebbe a giustificare l’inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo.

p.5. In ogni caso, avendo il Tribunale rigettato l’opposizione sul rilievo che le domande di cui ai numeri da 1 a 5 della citazione riassuntiva del giudizio erano nuove rispetto a quelle articolate con l’opposizione dinanzi al Giudice di Pace e che quella di cui al n. 6 era stata oggetto di rinuncia davanti a quel giudice, si deve rilevare che, se si dà rilievo alla sostanza di quanto lamentato nel primo e nel secondo motivo, naturalmente al lume di quanto esposto nel “fatto”, soltanto essi sono pertinenti alla motivazione adottata dal Tribunale, perchè si dolgono delle valutazioni di novità delle domande effettuate dal giudice meneghino.

Gli altri due motivi suppongono che quella valutazione sia superata e peraltro le ragioni in essi svolte sarebbero da esaminare nell’eventuale giudizio di rinvio.

p.6. Ciò premesso, i primi due motivi sono inammissibili, in quanto il ricorso non rispetta il requisito della indicazione specifica degli atti processuali su cui si fonda.

Infatti, per comprendere se il Tribunale abbia erroneamente valutato l’atto di riassunzione dopo la declinatoria di incompetenza del Giudice di Pace come introduttivo di domande nuove, occorrerebbe sapere se e dove sia l’atto introduttivo dell’opposizione davanti a quel giudice, sia l’atto di riassunzione siano stati prodotti in questo giudizio di legittimità, mentre nessuna indicazione in tal senso si fornisce nel ricorso e ciò nè nella parte

dedicata al “fatto”, nè in quella dedicata ai motivi. D’altro canto, nemmeno si è detto di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di merito, come, agli effetti di esentare dall’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ammette Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, sottolineando, però, la necessità di fornire l’indicazione in tal senso nel ricorso, al fini del rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (in termini Cass. (ord.) n. 22607 del 2014).

Si deve aggiungere, inoltre, che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non è osservato nemmeno quanto all’indicazione tramite riproduzione diretta od indiretta, in questo secondo caso con individuazione della parte dell’atto cui l’indiretta riproduzione corrisponda, del contenuto che evidenziava i motivi dell’opposizione proposta davanti al giudice di pace e di quello ipoteticamente corrispondente dell’atto riassuntivo. Indicazione specifica che era necessaria secondo consolidata giurisprudenza (Cass. sez. un. nn. 16887 del 20132).

Va detto anzi che nel ricorso non si coglie, meno che mai in modo chiaro, alcuna pur minima attività assertiva in ordine alla comparazione fra il contenuto della citazione originaria e quello dell’atto riassuntivo.

p.7. Per tutto quanto esposto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nella memoria, pur diffusasi per dieci pagine ed impropriamente qualificata come espositiva di “motivi aggiunti”, parte ricorrente non si è preoccupata in alcun modo di replicare, essendosi anzi “scusata” della struttura del ricorso e ad auspicare una “benevolenza” della Corte. Nelle prime sette pagine e mezza la memoria procede ad una nuova esposizione dei fatti e pretende di supplire alle indicazioni specifiche non fornite nel ricorso, con uso all’evidenza irrituale della memoria stessa.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

p.3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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