Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20721 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32899/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrenti –

contro

P.A., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. ANDREA LIBRANTI, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. GAETANO ALESSI in Roma, Via Monte Zebio, 28;

– controricorrente –

nei confronti di:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3744/5/2017 depositata in

data 2 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 luglio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente P.A. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa ai periodi di imposta degli anni 2003 e 2004, con cui veniva recuperata l’imposta dovuta per tali anni, oltre interessi e sanzioni, deducendo di essersi avvalso della definizione agevolata a termini della L. 27 dicembre 2002, n. 289 in seguito agli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 nel territorio della Provincia di Catania.

La CTP di Catania ha accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 2 ottobre 2017, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha osservato il giudice di appello che, a termini della L. n. 289 del 2002 il contribuente può beneficiare della sospensione dei pagamenti anche per gli eventi sismici-vulcanici dell’ottobre 2002 e per i periodi di imposta in oggetto.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’intimato contribuente, ulteriormente illustrato da memoria; l’agenzia delle Entrate Riscossione intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

i – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis in relazione alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di riconoscere legittimità alla definizione agevolata per gli anni di imposta in oggetto. Osserva il ricorrente che la disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis non consente la definizione per periodi di imposta per i quali si sia già usufruito di un precedente provvedimento agevolativo, non essendo ammissibile il “condono su condono”, trattandosi di misura straordinaria ed eccezionale, inapplicabile a versamenti che si sarebbero dovuti effettuare antecedentemente agli eventi sismici e, comunque, non applicabile a periodi non contemplati dalle norme agevolative.

2 – Il ricorso, diversamente dalla proposta del relatore, non è tardivo, posto che il termine di impugnazione della sentenza in oggetto cade nel periodo oggetto di sospensione dei termini di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11 (24 ottobre 2018 – 31 luglio 2019).

2.1 – Il ricorso è ugualmente inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.2 – In primo luogo, va osservato che la sentenza impugnata ha dato atto, con accertamento in fatto non oggetto di censura, che il contribuente ha inteso avvalersi delle disposizioni agevolative emesse “a seguito degli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania”, adducendo che il contribuente può avvalersi di tali agevolazioni anche se egli ha usufruito di un precedente provvedimento agevolativo (“il contribuente può beneficiare della rateizzazione dei versamenti, pur avendo già usufruito di un provvedimento di favore cui aveva precedentemente aderito ex L. n. 289 del 2002”).

2.3 – Le disposizioni agevolative relative agli eventi calamitosi per cui è causa vanno individuate, a termini dell’art. 113 c.p.c., stante l’insufficiente citazione normativa contenuta nella sentenza impugnata, nella L. 27 dicembre 2002, n. 286, art. 4 (non menzionato nel parametro normativo) e nella L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, (indicato nel parametro normativo). Si tratta, pertanto, di agevolazioni previste da specifiche disposizioni normative e non riguardano, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, periodi di imposta precedenti.

2.4 – In secondo luogo, si osserva – come dà atto il controricorrente – che l’agevolazione di cui sè è avvalso il ricorrente attiene all’applicazione del condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 e non alla definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui al D.L. n. 289 del 2002 cit., art. 9-bis come indicato nel ricorso introduttivo, indicato dal ricorrente sub all. n. 4.

3 – Il ricorso è, in ogni caso, infondato nel merito, posto che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari conseguente alle disposizioni emergenziali in oggetto si applica anche alle rate dovute sulla base dell’adesione del contribuente al condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002. Si è, difatti, affermato che “in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286, L. 27 luglio 2000, art. 9, comma 2, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di una interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua ratio – che è quella di favorire i contribuenti “interessati da eventi eccezionali o imprevedibili”, e della tipologia di agevolazioni da essa previste – di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate” (Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11629; conf. Cass., Sez. V, 5 luglio 2017, n. 16556).

4 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza in favore della parte controricorrente.

4.1 – Va disposta la distrazione delle spese nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario nella sola memoria ex art. 378 cod. proc. civ., potendo l’istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario essere formulata anche in sede di memoria illustrativa (Cass., Sez. Lav., 29 maggio 2014, n. 12111), senza che per questo venga violato il divieto del novum, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all’oggetto del giudizio, non sussiste l’esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (Cass., Sez. III, 12 gennaio 2006, n. 412; Cass., Sez. III, 1 ottobre 2009, n. 21070).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. ANDREA LIBRANTI, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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