Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20721 del 14/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 14/10/2016), n.20721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4248/2014 proposto da:

S.I., in proprio, in qualità di esercente la potestà

genitoriale sulle figlie minori D.I.,

D.O., D.F., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato

CLAUDIO DEFILIPPI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

EUROPEAN GROUP LIMITED, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO SIGILLO’, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI ROVEDA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CASSA EDILE PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI DI PARMA

E PROVINCIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 76, presso lo

studio dell’avvocato FABIO DE ANGEIIS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPO AMINO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Fabio De Angelis difensore della controricorrente

Cassa Edile che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. S.I., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori D.I., O. e F., ha proposto ricorso per cassazione contro la Cassa Edile per le Maestranze Dipendenti delle Imprese Edili di Parma e Provincia e la Ace Group Limited, avverso l’ordinanza del 15 luglio 2013, con cui, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto nella duplice qualità avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Parma il 30 dicembre 2012 che aveva rigettato la domanda da essa ricorrente proposta contro la Cassa, che aveva chiamato in garanzia la Ace Group, per ottenere un indennizzo assicurativo.

p.2. Hanno resistito al ricorso con separati controricorsi le intimate.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. La parte ricorrente e la resistente la Ace Group Limited hanno

depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis, si sono svolte le seguenti considerazioni:

p.3. Il ricorso, affidato a tre motivi, può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.4. Il ricorso è stato notificato nel gennaio del 2014 e in esso non si è allegato se e quando l’ordinanza della Corte territoriale venne comunicata.

L’art. 348-ter c.p.c., sebbene con riferimento all’impugnazione della sentenza di primo grado, prevede che l’esercizio del diritto di impugnazione avvenga in primo luogo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha ammesso una limitata impugnabilità dell’ordinanza di cui all’art. 348-bis c.p.c., ed è stato già affermato che quel termine riguarda anche l’eventuale impugnazione di detta ordinanza (Cass. (ord.) n. 18827 del 2015).

Ora, la Cancelleria di questa Corte, nel silenzio della ricorrente e su richiesta del relatore designato, ha acquisito attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di Bologna in ordine al se ed al come sia stata comunicata l’ordinanza impugnata ed è pervenuta un’attestazione che la dice avvenuta lo stesso (OMISSIS) e documenta tale assunto.

Ne segue che il ricorso è tardivo.

p.5. Si aggiunga che i tre motivi non sono in alcun modo riconducibili ai limiti ristretti in cui Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, sicchè tale ulteriore ragione di inammissibilità si cumula con l’altra”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, delle quali, del resto, con evidente singolarità, nella sua memoria la parte ricorrente si è totalmente disinteressata.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

p.3. Le spese seguono le soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alle parti resistenti delle spese del giudizio di revocazione, liquidate, a favore di ciascuna in Euro tremilatrecento, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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