Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20720 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27951/2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIMETO 12, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONICELLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso cui domicilia ex lege in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10495/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/04/2014 R.G.N. 8958/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza pubblicata il 24 aprile 2014 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da C.M. volta all’accertamento della condotta asseritamente discriminatoria dell’Agenzia Spaziale Italiana datrice di lavoro nonchè al risarcimento del danno da dequalificazione professionale;

2. la Corte di Appello, richiamato in diritto il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e rammentato che nell’ambito del pubblico impiego privatizzato “l’esercizio di superiori mansioni non comporta l’acquisizione del diritto all’inquadramento nella migliore qualifica” con conseguente inesistenza del “diritto all’adibizione alle mansioni proprie della superiore qualifica”, ha nella specie escluso che si fosse in concreto realizzato il dedotto demansionamento;

3. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso C.M. con 2 motivi, cui resiste l’Agenzia Spaziale Italiana con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, relativamente al regime dello jus variandi ex art. 2013 c.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e s.m.i. ovvero dell’inquadramento contrattuale per la dipendente C.M. – illegittimità derivata”, sostenendosi che “dinanzi alla natura vincolata dell’inquadramento che nasce dallo svolgimento di mansioni superiori a nulla valga la previsione di un effetto limitativo derivante dalla applicazione delle regole pubblicistiche che comporterebbero, di fatto, una interpretatio abrogans delle norme in materia di mansioni superiori”;

con il secondo motivo testualmente si denuncia “Violazione e falsa applicazione delle regole in materia di organizzazione amministrativa. Effetto”, deducendo che la “giurisprudenza della Cassazione analizza e valuta l’applicazione del regime delle mansioni superiori come un effetto diretto della natura “transitiva” della adibizione a mansioni superiori ex art. 2013 c.c.”;

2. il ricorso è inammissibile, sia perchè omette qualsivoglia adeguata “esposizione sommaria dei fatti di causa”, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (da ultimo v. Cass. n. 13312 del 2018), sia perchè entrambi i motivi del tutto genericamente invocano errores in iudicando trascurando che, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012);

in concreto poi la Corte territoriale ha correttamente applicato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, secondo cui “l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore”;

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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