Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20720 del 30/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32803/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;
– ricorrente –
contro
V.L.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania, n. 3293/2018 depositata in data 10 aprile 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 9 luglio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il contribuente V.L. ha impugnato un avviso di accertamento effettuato con metodo sintetico relativo al periodo di imposta dell’anno 2009 con cui era stato rideterminato il reddito.
La CTP di Avellino ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 10 aprile 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’Ufficio non ha mosso specifiche censure avverso le statuizioni della sentenza di primo grado, con violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e dell’art. 346 c.p.c..
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un solo motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi di appello. Riproduce per specificità, il ricorrente, il contenuto delle deduzioni dell’atto di appello, evidenziando le parti della pronuncia di primo grado oggetto di specifica censura.
2 – Il ricorso è fondato.
2.1 – Questa Corte è ferma nel principio secondo cui nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525); pertanto, è ammissibile a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 un atto di appello in cui l’amministrazione si limiti a ribadire ed a riproporre le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7369).
2.2 – Parimenti, si afferma il principio secondo cui l’enunciazione dei motivi di appello non deve consistere in una formalistica esposizione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, potendo i motivi essere ricavati anche per implicito dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30341), comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., Sez. VI, 24 agosto 2017, n. 20379).
2.3 – Tali motivi sono evincibili dal gravame proposto nel suo complesso, riprodotto per specificità dal ricorrente, dai quali risulta la contestazione di specifici profili di doglianza relativi alla sentenza di prime cure in punto mancata prova degli addebiti contestati.
3 – La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra menzionati e va cassata, con rinvio alla C.T.R. a quo, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020