Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20720 del 04/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 04/09/2017, (ud. 04/04/2017, dep.04/09/2017),  n. 20720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3231/2012 proposto da:

Movimento per la Giustizia Robin Hood O.n.l.u.s., in persona del

legale rappresentante pro tempore; A.A. e

A.S., nella qualità di eredi di A.G.;

B.D., vedova P.M.; B.E.; (+ Altri omessi); tutti

elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe Avezzana N.2/b,

presso l’avvocato Latella Stefano, rappresentati e difesi

dall’avvocato Fantini Umberto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.L.E.R. – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n.5, presso

l’avvocato Manzi Luigi, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Capilli Grazia, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.A., (+ Altri omessi);

– intimati –

avverso la sentenza n. 928/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente ALER, l’Avvocato Carlo Albini, con

delega, che si riporta e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex artt. 447 bis e 700 cod. proc. civ., depositato il 15 marzo 2001, il Movimento per la Giustizia Robin Hood ONLUS, G.A.E., (+ Altri omessi), tutti assegnatari di alloggi popolari e annesso locale uso box, situati nei quartieri Forze Armate e Bicocca di Milano, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) della stessa città, chiedendo accertarsi il vincolo di pertinenzialità tra i due immobili e dichiararsi – previa emissione di provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. – il giusto canone globale applicabile, con conseguente condanna dell’ALER alla restituzione delle somme percepite in eccedenza, quale corrispettivo della locazione dei locali adibiti a box. Nel giudizio spiegavano intervento volontario S.V., (+ Altri omessi). Il Tribunale adito, con sentenza n. 12325/2008, dichiarava inammissibili alcuni dei ricorsi e rigettava gli altri nel merito.

2. L’appello proposto dai ricorrenti, notificato anche al P.G. presso la Corte di Appello di Milano, avverso la decisione di prime cure, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 928/2011, depositata il 4 aprile 2011 e notificata il 15 novembre 2011, con la quale il giudice del gravame – rigettate le questioni pregiudiziali e preliminari proposte dagli appellanti, e disattese le istanze cautelari avanzate dai medesimi – riteneva, nel merito, che la normativa speciale in materia di determinazione del canone sociale trovi applicazione solo per gli alloggi destinati a soddisfare le primarie esigenze abitative dei non abbienti e non anche per i locali aventi destinazione diversa, come quelli destinati a box, rispetto ai quali non sussistono esigenze pubblicistiche o finalità di carattere sociale, tali da giustificare un trattamento speciale e privilegiato.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso il Movimento per la Giustizia Robin Hood ONLUS, G.A.E., (+ Altri omessi) quali eredi di A.G., (+ Altri omessi) quale erede di F.G., (+ Altri omessi) nei confronti della Azienda Lombarda Edilizia Residenziale ALER) di Milano, nonchè del P.G. presso la Corte di Appello di Milano, e di S.V., (+ Altri omessi), affidato ad undici motivi. La resistente ALER di Milano ha replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 125 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 3, artt. 101,189,301,429 e 437 cod. proc. civ., art. 77 disp. att. cod. proc. civ. e art. 24 Cost..

1.1. Gli instanti deducono, anzitutto, la nullità dell’impugnata sentenza, per il fatto che le conclusioni trascritte nella pronuncia di appello non sarebbero quelle rassegnate all’udienza di conclusioni del 9 marzo 2011, bensì quelle formulate nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, in data 12 febbraio 2009, concernenti, in particolare, le istanze cautelari, pregiudiziali e di riunione dei giudizi.

1.2. Gli esponenti lamentano, poi, che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello proposto da alcuni di loro, in particolare, quanto ai coniugi B. e M., per difetto di procura, mentre, per gli altri appellanti menzionati nella sentenza impugnata (p. 16), per essere stata la sottoscrizione dei medesimi autenticata da uno solo dei difensori costituiti (Cabri Roberto e Romano Marzio), laddove il mandato sarebbe stato, invece, conferito ai medesimi difensori con autorizzazione ad operare anche disgiuntamente. Al riguardo, gli istanti lamentano, altresì, che la Corte abbia dichiarato la nullità di detta procura per non avere le parti dichiarato il decesso del codifensore, avv. Roberto Cabri, e che abbia ritenuto che il mandato congiunto all’avv. Cabri ed all’avv. Romano fosse stato conferito dai soli appellanti S.M. e Movimento per la giustizia Robin Hood, e non anche dagli altri appellanti.

1.3. La Corte di merito avrebbe, infine, omesso di esaminare le prove documentali allegate al fascicolo di parte degli appellanti, mancante al momento del passaggio della causa in decisione.

1.4. Le censure sono in parte infondate ed in parte inammissibili.

1.4.1. Per quanto concerne la prima di esse, invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (cfr., ex plurimis, Cass. 31/05/2006, n. 12991; Cass. 23/02/2007, n. 4208; Cass. 13/03/2012, n. 3979; Cass. 22/06/2015, n. 12864; Cass. 04/02/2016, n. 2237, relativa ad una vicenda identica alla presente). Nel caso concreto, per contro, la Corte di Appello si è pronunciata, adeguatamente motivando, oltre che sul merito della causa, anche sulle istanze cautelari e di riunione, reputando le prime superate dall’esito del giudizio di merito, sfavorevole agli appellanti (p. 20), e disattendendo la seconda, per esigenze di più rapida trattazione delle cause, in osservanza del principio della “ragionevole durata del processo” ed in ragione delle peculiarità presentate dalla presente controversia (p. 14). Sotto tale profilo, la doglianza è, pertanto, infondata.

1.4.2. Per quanto concerne, poi, l’esistenza e la validità delle procure rilasciate da alcuni degli appellanti, va rilevato che la Corte territoriale non ha affatto dichiarato – come assumono i ricorrenti – la nullità della procura perchè non era stata dichiarata la morte dell’avv. Cabri, ai fini dell’interruzione del processo, che – difatti – non è stato neppure dichiarato interrotto, ma perchè non risultava chiaro se il mandato fosse stato conferito (mediante “cerchiatura”), o meno, congiuntamente ad entrambi i difensori da tutti gli appellanti, come dichiarato in udienza dall’avv. Romano, o ad entrambi solo dalla S. e dal Movimento Robin Hood, come risultava dal primo foglio dell’atto di appello, e dagli altri appellanti al solo avvocato Cabri, come sembrava doversi desumere dai sei fogli successivi. La nullità della procura per alcuni appellanti è stata, pertanto, dichiarata per l’incertezza sul difensore al quale, o ai quali, sarebbe stata conferita (in senso conforme, Cass. 28/07/2010, n. 17629).

E tuttavia, la censura, nella parte in cui contesta l’impugnata sentenza per avere ritenuto che il mandato congiunto all’avv. Cabri ed all’avv. Romano sarebbe stato conferito dai soli appellanti S.M. e Movimento per la giustizia Robin Hood, e non anche dagli altri appellanti, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti trascritto, nè allegato al ricorso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) gli atti contenenti tali procure, al fine di consentire alla Corte di delibarne l’esistenza e la validità sulla base del solo atto introduttivo del presente giudizio.

1.4.3. Nè può ritenersi vi sia stata, in concreto, la denunciata violazione del contraddittorio sul punto, per non avere il giudice di appello sottoposto alle parti la questione relativa alla nullità della procura alle liti, atteso che l’art. 101, comma 2, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, non si applica alla fattispecie concreta ratione temporis, e che comunque le parti hanno avuto modo di dibattere ampiamente sulla questione della validità della procura, che ha costituito anche oggetto di un motivo di gravame avverso la decisione di prime cure.

1.4.4. Alla declaratoria di inammissibilità della doglianza deve pervenirsi, infine, anche in relazione al dedotto omesso esame dei documenti da parte della Corte di merito. Ed invero, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere ed alla produzione documentale effettuata a sostegno della medesima, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (cfr. Cass. 25/08/2006, n. 18506; Cass. 16/10/2007, n. 1621).

Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati, per converso, a dedurre l'”omesso esame delle prove documentali offerte”, genericamente allegando che esse avrebbero potuto comprovare i fatti decisivi della presente controversia (p. 32).

2. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e ss., 70 e ss., 134,136,158,161,273,274 e 298 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

2.1. Deducono gli istanti la nullità dell’impugnata sentenza, per avere partecipato alla decisione il consigliere M., ricusato dai medesimi e per non essere stato il giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., comma 3. Denunciano, poi, la nullità del procedimento di ricusazione per omessa comunicazione ai difensori degli appellanti della data di decisione sulla relativa istanza. Ne sarebbe conseguita la nullità dell’ordinanza che ha deciso sull’istanza in parola, con conseguente nullità derivata dell’impugnata sentenza.

2.2. La decisione impugnata sarebbe, altresì, da considerarsi invalida, per non avere la Corte territoriale disposto la riunione del presente giudizio ad altri, pendenti tra le medesime parti ed aventi lo stesso oggetto.

2.3. Il motivo è infondato.

2.3.1. Per quanto concerne, invero, l’ordinanza che ha rigettato la ricusazione del consigliere M. – peraltro resa nella medesima udienza fissata per la discussione della causa (9 marzo 2011), pertanto nota agli odierni ricorrenti va osservato che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso per cassazione per vizi propri perchè, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) “iudex suspectus”, in quanto l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Nè può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell’art. 53 c.p.c., comma 2, laddove non prevede l’impugnabilità, con il ricorso predetto, dell’ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice del gravame un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa dal giudicante invano ricusato (cfr. Cass. Sez. U. 20.11.2003, n. 17636; Cass. 03/02/2015, n. 1932; Cass. 09/02/2016, n. 2562; Cass. 04/02/2016, n. 2237). Ne discende che non è possibile dedure con il ricorso per cassazione vizi propri del procedimento di ricusazione, onde inferirne la nullità derivata della sentenza per questa sola ragione, ma solo eventuali ragioni di nullità di quest’ultima, conseguenti all’attività posta in essere dal giudice invano ricusato.

In tale prospettiva, va osservato, altresì, che la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina “ipso iure” la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice “a quo” una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all’esito della quale, ove risultino “ictu oculi” carenti – come nel caso di specie – i requisiti formali di legge per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento può continuare, giacchè l’evidente inammissibilità della ricusazione esclude l’automatismo dell’effetto sospensivo, in modo da contemperare le contrapposte esigenze, sottese all’istituto, di assicurare alle parti l’imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l’uso distorto dell’istituto (Cass. 10/03/2006, n. 5236; Cass. 06/12/2011, n. 26267; Cass. 04/12/2014, n. 25709; Cass. 04/02/2016, n. 2237).

2.3.2. Quanto alla mancata riunione dei processi, va osservato che, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U. 06/02/2015, n. 2245; Cass. 21/01/2016, n. 1053; Cass. 19/01/2007, n. 1194).

2.4. Per le ragioni esposte, pertanto, la censura deve essere disattesa.

3. Con il quarto, quinto, quinto bis, settimo ed ottavo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,184,210 e 356 cod. proc. civ., artt. 11 e 12 preleggi, artt. 817,818,948,1337,1338,1362,1419,2043 e 2059 cod. civ., della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 13, 26, 56 e art. 79, lett. b), della L. 7 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, della L. 14 febbraio 1963, n. 60, artt. 2 e 3, del D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471, del D.M. 3 ottobre 1975, attuativo della L. 1 novembre 1965, n. 1179, art. 8, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 19, della L. 8 agosto 1977, n. 513, artt. 22 e 23 nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.1. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte di Appello non abbia ammesso – peraltro con motivazione del tutto incongrua – i mezzi di prova (interpello e testi, ordine di esibizione di documenti e c.t.u.) richiesti dagli istanti a comprova del dedotto rapporto di pertinenzialità tra alloggi e box e dell’inesistenza di contratti sottostanti, in base ai quali l’ALER avrebbe potuto esigere per questi ultimi somme maggiori rispetto a quelle contemplate nei bandi di assegnazione, ovverosia, dapprima l’equo canone, poi canoni di libero mercato, anzichè il canone sociale applicato per gli alloggi.

3.2. La Corte di merito avrebbe, in ogni caso, interpretato non correttamente la giurisprudenza di legittimità citata, non applicabile al caso di specie, nel quale – a differenza dei casi esaminati da dette decisioni – vi sarebbero contratti unici, inclusivi anche della pertinenza box, o contratti disgiunti, “ma sempre e comunque contestuali” (p. 50). D’altro canto, essendo i ricorrenti assegnatari con diritto al riscatto degli alloggi, ai sensi della L. 14 febbraio 1963, n. 60, l’assegnazione al riscatto con patto di futura vendita non potrebbe non includere anche la pertinenza box, talchè l’ALER non sarebbe legittimata a pretendere nei confronti degli assegnatari, che hanno riscattato l’alloggio divenendone proprietari, ma neppure nei confronti di coloro che continuano a pagare il canone locativo agevolato, un diverso corrispettivo per la locazione dei box.

3.3. La Corte territoriale avrebbe, infine, applicato retroattivamente la L.R. 4 maggio 1990, n. 28, benchè i contratti di locazione originari fossero stati stipulati negli anni ‘70, e non avendo i ricorrenti stipulato alcun ulteriore valido contratto.

3.4. I motivi suesposti sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

3.4.1. Per quanto concerne, invero, la mancata ammissione dei mezzi di prova, va osservato che, qualora, con il ricorso per cassazione, venga censurata la mancata ammissione, da parte del giudice di merito, di un’istanza probatoria senza adeguata motivazione, la parte non può limitarsi ad indicare di aver fatto una tempestiva richiesta poi respinta, ma deve dimostrare – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso che detta istanza avrebbe potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia (Cass. 17/11/2009, n. 24221). Il ricorrente ha, pertanto, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., ex plurimis, Cass. 30/07/2010, n. 17915; Cass. 31/07/2012, n. 13677; Cass. 03/01/2014, n. 48).

Nel caso concreto i ricorrenti non hanno, per contro, riprodotto i capitoli di prova nel ricorso, nè indicato il contenuto dei documenti dei quali avevano chiesto l’esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., nè trascritto o allegato – nel rispetto del principio di autosufficienza – almeno qualcuno dei contratti relativi agli alloggi ed ai box, per farne desumere il collegamento e la sussistenza del dedotto vincolo di pertinenzialità, e neppure precisato su quali profili fattuali della vicenda la c.t.u. avrebbe dovuto essere disposta.

3.4.2. Quanto ai profili in diritto della vicenda, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte si è attestata in senso opposto a quanto sostenuto dai ricorrenti. Si è, invero, affermato, in proposito, che all’Istituto autonomo per le case popolari spetta, in aggiunta al canone per l’abitazione calcolato ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 513, un ulteriore corrispettivo per l’eventuale autorimessa, locata originariamente insieme con l’alloggio per una pigione unica, da calcolare secondo le prescrizioni della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 13 (Cass. 24/04/1995, n. 4609). Ed invero, i rapporti locativi stabiliti dagli I.A.C.P. con riguardo a locali con destinazione non abitativa sfuggono alla speciale disciplina dettata dalla L. n. 513 del 1977 in tema di canoni minimi di edilizia residenziale pubblica, ed i predetti Istituti ben possono stipulare corrispettivi di godimento di locali che non soddisfano le primarie esigenze abitative dei meno abbienti. Pertanto, nel caso in cui agli assegnatari di alloggi popolari sia concessa dall’I.A.C.P., con distinto contratto, la disponibilità di un’autorimessa, è legittima la richiesta da parte dell’Istituto stesso di un autonomo canone per la detenzione di quel locale (Cass. 27/01/1998, n. 766).

Tali principi sono stati, da ultimo, riaffermati da questa Corte con la citata sentenza Cass. n. 2237/2016, relativa ad una fattispecie sostanzialmente identica alla presente, nella quale si è ribadito che, in tema di edilizia residenziale pubblica, la normativa speciale in materia di determinazione del canone sociale concerne solo gli alloggi destinati a soddisfare le primarie esigenze abitative dei non abbienti e non anche i locali aventi destinazione diversa (nella specie, autorimesse), rispetto ai quali non sussiste alcuna esigenza pubblicistica nè finalità di carattere sociale, tale da giustificare un trattamento speciale e privilegiato. Nè rileva, stante il suindicato ambito applicativo della normativa speciale, che le autorimesse siano state locate unitamente all’assegnazione dell’alloggio con un unico contratto e con la previsione di un canone unitario.

3.4.3. Per quanto attiene, infine, alla pretesa applicazione retroattiva della L.R. n. 28 del 1990, va osservato che le deduzioni svolte dagli esponenti circa l’irretroattività della legge suindicata non colgono nel segno, avendo la Corte d’appello dato atto della legittimità del canone di locazione, liberamente fissato dall’Istituto in modo distinto per le autorimesse, anche sulla base della normativa di settore precedente alla predetta legge regionale, essendo decisiva, infatti, “la circostanza che i box in quanto tali non possono godere delle stesse facilitazioni degli alloggi, destinati solo questi ultimi a soddisfare esigenze primarie abitative” (p. 20) (cfr., in termini, Cass. 2237/2016).

3.5. Le censure in esame devono, pertanto, essere rigettate.

4. Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 28 del 1990, artt. 28 e 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

4.1. Sostengono gli istanti che il giudice di appello non avrebbe colto compiutamente le questioni di diritto sollevate con l’eccezione di illegittimità costituzionale della suddetta normativa regionale, eccezione che viene, quindi, riproposta, deducendosi la sussistenza di una ingiustificata disparità di trattamento tra i conduttori che usufruiscono di una riduzione del canone globale di locazione per abitazione e pertinenza box, di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 13, lett. b), e gli assegnatari degli alloggi di edilizia popolare, soggetti a canone a libero mercato per i box pertinenziali.

4.2. Il motivo è inammissibile.

4.2.1. La doglianza pone, infatti, una questione del tutto irrilevante ai fini della decisione, avendo la Corte di Appello come dianzi detto – dato atto della legittimità del canone di locazione liberamente determinato dall’Istituto per le autorimesse, poichè aventi destinazione diversa da quella abitativa, anche in base alla normativa nazionale precedente alla L.R. n. 28 del 1990.

4.2.2. Il mezzo, in quanto inammissibile, non può, di conseguenza, trovare accoglimento.

5. Con il nono motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost., artt. 100 e 105 cod. proc. civ., del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10 e della L. 30 luglio 1998, n. 281, art. 2 (applicabile ratione temporis), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

5.1. Con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell’intervento del Movimento per la Giustizia Robin Hood, i ricorrenti sostengono che detto Movimento costituirebbe un ente che tutela interessi diffusi, quali gli abusi di potere e il rispetto della legalità, ed in quanto tale aveva, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, interesse ad agire in giudizio a tutela degli assegnatari delle case ex Gescal, soggetti più deboli, contro gli abusi perpetrati dalla ALER.

5.2. La censura è infondata.

5.2.1. Va osservato, infatti, che gli enti esponenziali di interessi collettivi sono legittimati ad intervenire in giudizio, a condizione di essere portatori di un determinato interesse collettivo di gruppo, di essere iscritti in un apposito elenco abilitante e di tutelare un interesse “ulteriore” e “differenziato” rispetto a quello dei singoli associati; sicchè va esclusa tale legittimazione in capo ad un’associazione non riconosciuta, che persegua una generica finalità di repressione degli abusi e di rispetto della legalità (Cass. n. 2237/2016, cit.).

5.2.2. Nel caso di specie, non risulta dimostrato agli atti l’effettiva iscrizione della ONLUS in questione in un apposito elenco abilitante, non avendo il ricorrente trascritto – nella parte essenziale – nè allegato al ricorso il registro del volontariato nel quale il Movimento per la Giustizia sarebbe iscritto. D’altro canto, lo Statuto dell’associazione indica finalità, quali “la protezione di ogni altro diritto dei soggetti più svantaggiati (accesso alla giustizia, alla casa….etc.) contro qualsiasi forma di discriminazione e di abuso da parte del potere e della P.A.” del tutto generiche, proprie della generalità indifferenziata di tutti i cittadini e non già di un “gruppo” determinato, per quanto esteso, portatore di particolari interessi ritenuti meritevoli di tutela da una specifica legge.

5.3. Il mezzo va, di conseguenza, disatteso.

6. Con il decimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 669 septies e ter-decies, 670,671,700 e 703 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.1. Si dolgono gli esponenti del fatto che la Corte di merito abbia respinto tutte le istanze cautelari e possessorie avanzate dai medesimi anche nel giudizio di appello, prima della decisione definitiva, dirette a consentire una forma di tutela avanzata ed anticipata al diritto degli istanti.

6.2. La doglianza è inammissibile.

6.2.1. Va, per vero, osservato, al riguardo, che gli artt. 669-bis e ss. cod. proc. civ., introdotti dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 74 nel ridisegnare il procedimento diretto all’adozione delle misure cautelari, hanno mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento che lo autorizza, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all’instaurazione di detta causa e poi superato dalla relativa decisione, nonchè modificabile o revocabile anche nel corso del giudizio. Sicchè nei confronti di tali provvedimenti, positivi o negativi, non è ammissibile neppure il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 14/05/2012, n. 7429; Cass. 20/01/2015, n. 896).

6.2.2. Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento.

7. Con l’undicesimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 221 cod. proc. civ., artt. 81,110,316 bis, 317 e 629 cod. pen., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7.1. Deducono gli istanti che la Corte di Appello avrebbe immotivatamente omesso di dare avviso al P.M. della pendenza della causa, in relazione ai vari profili penali della vicenda. Sostengono che nella specie l’intervento del P.M. sarebbe stato obbligatorio, trattandosi di una causa non soggetta alla disciplina delle controversie individuali di lavoro, per le quali è intervenuta la parziale abrogazione dell’art. 70 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 a seguito dell’entrata in vigore della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 2.

7.2. La doglianza è infondata, non sussistendo obbligo alcuno di avviso al P.M. della pendenza di una causa civile nella quale si ravvisino profili penali (Cass. n. 2237/2016, cit.).

8. Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti soccombenti alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA