Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2072 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.A., rappresentato e difeso, per procura in calce al

ricorso, dall’avv. Manuela Maccaroni, elettivamente domiciliato in

Roma, presso il suo studio in via Salaria 53;

– ricorrente –

nei confronti di

F.D.;

– intimata –

avverso il decreto n. 2602/18 del Tribunale per i minorenni di Roma,

emesso in data 30.10.2018 e depositato in data 16.11.2018, R.G.V.G.

n. 239/2018;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott.

Bisogni Giacinto;

Fatto

1. Con provvedimento del 30/10/2018 – 16/11/2018 il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato la incompetenza del T.M. relativamente alla procedura n. 239/18 RGVG instaurata in seguito a ricorso ex artt. 330 e 333 c.c. del sig. M.A. concernente la figlia minore Desirè M. e inteso alla sospensione e alla decadenza della madre, F.D., dalla responsabilità genitoriale. Ha ritenuto il Tribunale per i minorenni che sia competente il Tribunale ordinario ove è pendente il giudizio di separazione fra i coniugi M. e F..

2. Contro tale provvedimento ricorre per regolamento necessario di competenza il sig. M.A. e rileva di aver proposto il ricorso ex art. 333 e 330 c.c. al T.M. in data 9 febbraio 2018 mentre la sig.ra F.D. ha proposto successivamente in data 16 marzo 2018 il ricorso per separazione giudiziale. con il quale ha chiesto al Tribunale civile di Roma di provvedere sull’affidamento e il mantenimento della figlia. Conseguentemente ritiene il ricorrente che, alla luce della riforma dell’art. 38 disp. att. c.c., non può ravvisarsi la competenza del Tribunale ordinario sulla richiesta di sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale essendo competente il T.M. precedentemente adito.

3. Non si è costituita la sig.ra F..

4. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione con requisitoria del 16/18 marzo 2019 sottoscritta dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico e dall’Avvocato Generale Marcello Matera ha chiesto accogliersi l’istanza di regolamento di competenza proposta dal sig. M.A. e per l’effetto dichiarare la competenza del Tribunale per i minorenni a conoscere la causa iscritta al n. 239/2018.

Diritto

RITENUTO

CHE:

5. Il ricorso deve essere accolto conformemente a quanto ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. fra le molte pronunce Cass. civ. sez. VI-1 nn. 21633 del 14.10.2014, 2833 del 12.2.2015, 20202 del 31.7.2018 e 1866 del 23.1.2019) secondo cui, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dall’art. 3 della L. 10 dicembre 2012, n. 219, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorchè, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio anche se con essa sia stata proposta altresì domanda concernente l’affidamento e il mantenimento dei figli. Con tali pronunce, come è noto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale interpretazione dell’art. 38 disp. att. c.c. sia la più aderente al dato letterale della norma, oltre che quella rispettosa del principio della “perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c., nonchè coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta di Nizza.

6. Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni a conoscere della procedura iscritta al n. RGV 239/2018 instaurata su ricorso ex artt. 333 e 330 c.c. proposto dal sig. M.A. nei confronti della sig.ra F.D.. Le spese relative al presente procedimento saranno regolate dal Tribunale minorile.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione e diffusione della presente ordinanza l’indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti e della minore.

Rilevato che il processo è esente dal contributo unificato, dà atto della insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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