Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2072 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 29/01/2010), n.2072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – rel. Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11819/2005 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato SANCHEZ

EMILIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUSCOLINO FRANCESCO

EMANUELE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA (OMISSIS) in persona dei

legali rappresentanti dott.ssa M.R. e dott.ssa R.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

SICILVETRO SPA (OMISSIS) in persona dell’Ing L.P.

quale responsabile dello Stabilimento di (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato

LESTI ISABELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato SPADARO VINCENZO

giusta procura speciale del Dott. Notaio ALFONSO COLOMBO in MILANO

6/6/2005, rep. 123.844;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 92/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 22/10/2004, depositata il 07/02/2005,

R.G.N. 14/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2010 dal Consigliere Dott. DI NANNI Luigi Francesco;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto ed estinzione primi 3

motivi di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 febbraio 2005, ha confermato la decisione del tribunale di Marsala che aveva accolto la domanda proposta dalla spa Sicilvetro contro la ditta Carmelo Carbonaro per conseguire il risarcimento dei danni subiti al proprio impianto elettrico per fatto del C., liquidandoli in oltre L. 155 milioni oltre interessi.

Nel giudizio, su istanza del C., è intervenuta la spa Riunione Adriatica di Sicurtà (di seguito: RAS) sua assicuratrice della responsabilità civile.

2. C.C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, rivolgendolo contro la spa Sicilvetro e la spa Riunione adriatica di sicurtà (RAS), i quali si sono difesi con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. I motivi del ricorso debbono essere esaminati separatamente secondo che si riferiscano all’impugnazione svolta contro la spa Sicilvetro o contro la spa RAS. 4. C.C., con i motivi del ricorso svolto contro la spa Sicilvetro, si riferisce: a) alla liquidazione del danno (1 motivo di violazione degli artt. 1223 e seg. c.c. e difetto di motivazione); b) alla condanna al pagamento dell’i.v.a. su parte del danno liquidato (2 motivo di analoga violazione di legge e di difetto di motivazione); c) alla mancata rivalutazione del danno (3 motivo di violazione dell’art. 1224 c.c. e di omessa pronuncia).

4.1. Il C., con atto depositato il 2 ottobre 2007, ha rinunciato al ricorso con riferimento all’impugnazione svolta contro la spa Sicilvetro, fermo restando le rimanti censure.

4.2. Per effetto di questa rinuncia, nei rapporti C. -RAS, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. con riferimento ai primi tre motivi del ricorso.

4.3. Nei rapporti tra le parti ora indicate le spese del giudizio di cassazione possono essere interamente compensate.

5. Come dispone l’art. 391 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15, il giudizio prosegue con l’esame del quarto e quinto motivo proposto nei confronti della spa RAS. 5.1. Con i motivi ora indicati C.C. si riferisce: a) alla pronuncia con la quale la Corte di Palermo ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna della RAS per mala gestio, la quale era stata proposta per la prima volta in appello la domanda (4 motivo di violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1917 c.c., nonchè difetto di motivazione); b) alla sua condanna al pagamento delle spese del giudizio anche nei confronti della spa RAS. 5.2. Con il quarto motivo, in particolare, C.C. si duole del fatto che la Corte di appello, a parte la domanda di condanna dell’assicuratore per mala gestio, non ha valutato quella di condanna della stessa Compagnia di assicurazione alla rivalutazione del massimale di polizza, trattandosi di debito di valore.

5.3. La censura non è fondata, perchè il debito dell’assicuratore verso il proprio assicurato non è un debito di valore e, quindi, è soggetto alla sola maggiorazione degli interessi dalla domanda, ove il danneggiato non dimostri di avere subito un danno maggiore.

5.4. Nella fattispecie, indipendentemente dalla qualificazione dell’azione, la Corte di appello ha riconosciuto al C. gli interessi sulle somme liquidate in suo favore e la decisione esaurisce ogni altra pretesa.

5.5. Il quinto motivo non è fondato, perchè la condanna alle spese del giudizio disposta dalla Corte di appello è corretta, come quella derivante dalla soccombenza del C. anche nei confronti della RAS chiamata in causa.

Il C. deve sopportare anche il pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della spa RAS.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione con riferimento ai primi tre motivi del ricorso e compensa le spese di questo giudizio nei rapporti tra il C. e la srl Sicilvetro; rigetta gli altri motivi e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della spa RAS, liquidandole in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00, per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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