Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2072 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. un., 28/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/01/2011), n.2072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE MONTALTO DI CASTRO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo

studio dell’avvocato BUONONATO LUCIA, che lo rappresenta e difende,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CAVA ALBEGNA MARSILIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, A.M.,

C.V.;

– intimati –

avverso la decisione n. 6377/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 19/10/2009;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’assegnazione del termine per rinnovo

notifica;

udito l’avvocato Lucia BUONONATO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio:

che il difensore del Comune di Montalto di Castro, ricorrente ex art. 362 c.p.c., comma 1, avverso la sentenza 19.10.2009 del Consiglio di Stato, avendo provveduto alla notifica del ricorso in data 12- 14.10.2010 agli intimati C.V. e A.M. nonchè Cava Albegna Marsiliana s.r.l. in liquidazione, presso il procuratore domiciliatario del difensore nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, ha preso atto dell’esito della notificazione effettuata alla sede del liquidatore della società, in via (OMISSIS) (irreperibilità del destinatario) e con istanza 9.11.2010 ha chiesto autorizzazione al rinnovo di detta notificazione;

che per la valutazione della istanza il Presidente, nella persona del P.P. Aggiunto, con decreto 3.12.2010 ha fissato adunanza in camera di consiglio all’11.1.2011; che con deposito del 10.1.2011 il difensore istante ha prodotto la documentazione della rinnovazione medio tempore spontaneamente effettuata, e, segnatamente, copia della avvenuta spedizione di raccomandata 2.12.2010 alla Cava Marsiliana s.r.l. in liquidazione presso la residenza del legale rapp.te D.D. in via (OMISSIS)), quale risultante da visura camerale;

che alla adunanza dell’11.1.2011 il difensore istante è comparso rimettendosi alla Corte;

che non può dichiararsi spontaneamente effettuata la chiesta rinnovazione, non essendo stata prodotta (perchè presumibilmente non ancora disponibile) la ricevuta di ritorno della suindicata raccomandata;

che potendo tale produzione essere effettuata nelle condizioni e nei termini indicati da questa Corte a S.U. nella sentenza 627/2008 sarà rimesso all’istante utilizzare la autorizzazione sollecitata, e qui concessa, ovvero, prendendo atto del buon fine della rinnovazione spontanea, soprassedere alla esecuzione dell’autorizzazione e produrre l’A.R. della raccomandata negli indicati termini.

P.Q.M.

Autorizza il difensore del ricorrente alla chiesta rinnovazione della notifica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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