Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2072 del 05/02/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2072 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 14215-2011 proposto da:
COIFI SRL 01170560492 in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro tempore Dr. MARCELLO FREMURA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO PICONE, che la
2014
2049

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA
BARTALENA giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 05/02/2015

ROLLE ANNA MARIA RLLNMR40C66E625K, SALVI GIANCARLO
SLVGCR39E07E625H, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio
dell’avvocato DIEGO SOLLECCHIA, rappresentati e
difesi dall’avvocato UGO BOIRIVANT giusta procura

– controricorrente

avverso la sentenza n. 630/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 29/04/2010, R.G.N.
380/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato FRANCESCO PICONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

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speciale a margine del controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/4/2010 la Corte d’Appello di Firenze, in
parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. Giancarlo
Salvi e Anna Maria Rolle e in conseguente parziale riforma della
sentenza Trib. Livorno 2/9/2005, ha rigettato l’originaria

società Aesse Logistica s.r.l. ( poi Agamare Logistica s.r.l. )
di condanna al pagamento di somma pretesa per <>,

non

potendo tale compenso trovare <>, con
<> pertanto del <>
conseguente alla nullità, per «mancanza di causa>>, del
rapporto ad esso sottostante.
Ha confermato per il resto la condanna del Salvi alla
restituzione di somma anticipatagli a titolo di <> per
«la sottoscrizione dell’aumento di capitale>>; nonché il
rigetto della domanda da quest’ultimo in via riconvenzionale
proposta di pagamento <> forniti a
controparte.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Coifi s.r.l. ( già Agamare Logistica s.r.1., già Aesse
Logistica s.r.l. ) propone ora ricorso per cassazione, affidato
a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il Salvi e la Rolle.

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domanda nei confronti dei medesimi monitoriamente azionata dalla

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia <> motivazione su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione dell’art. 2549 c.c., in

Si duole che la corte di merito abbia affermato che il
contratto di associazione in partecipazione non può fondare il
«pagamento delle prestazioni costituenti l’apporto della
associata Aesse Logistica s.r.1.>>, ritenendo che <>, laddove nella specie <>.

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riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 3 c.p.c.

Con il 3 ° motivo denunzia violazione dell’art. 1367 c.c., in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3 c.p.c.
Si duole che, non considerando quanto da essa sostenuto
nella <>, la corte
di merito abbia erroneamente dichiarato <>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto
modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un
lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la
puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c.

_

proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo,
contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno
della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica
precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo
come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la
cassazione della sentenza ( v. in particolare Cass., 19/8/2009,
n. 18421 ).
Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza
di legittimità che i motivi posti a fondamento dell’invocata
cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri
della specificità, della completezza, e della riferibilità alla

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per inesistenza”>> del contratto di associazione in

decisione stessa,

con – fra l’altro – l’esposizione di

argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione
delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto,
essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in
qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma

fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume
essere incorsa la pronuncia di merito ( cfr., da ultimo, Cass.,
2/4/2014, n. 7692 ).
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve
necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma
rispetto ai motivi di impugnazione,

per soddisfare la

prescrizione di cui all’art. 366, l ° co. n. 3, c.p.c. è tuttavia
indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario
una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che V
hanno originato la controversia, nonché delle vicende del
processo e della posizione dei soggetti che vi hanno
partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti
soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad
altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del
giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004,
n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia
possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e
processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la

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indicata, o con l’interpretazione della stessa

portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice

a quo

( v. Cass., 4/6/1999, n. 5492 ).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati
dall’odierna ricorrente.
Va anzitutto posto in rilievo che il ricorso risulta

richiesto all’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che la
ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di
merito E es., all’<>, al <>, ai <>, alla costituzione
di <>, al
<>, alla
contrazione di <>, all’<>, all’<>, all’<>, alla <>, al conferimento <>
di <>, alla
<>, alle
<>, all’<>, alla <>,

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formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità

alle <>, ai <>, all’<>, alle <>, al <>, alle
<>, all’<> ] limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero,
laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni
necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento
alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se
essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche )
in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n.
6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e,
da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una
sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr.
Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure
in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura

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conto corente intestato al sig. Salvi>>, all’atto di appello,

del solo rispettivo ricorso, non ponendo questa Corte nella
condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n.
8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659;
Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,

delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non
è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la
Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito
(v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444;
Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il
ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di
orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di
censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Va per altro verso ribadito che il vizio di motivazione ex
artt. 360, l ° co. n. 5, c.p.c. si configura solamente quando
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia
prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un
insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico
posto a base della decisione ( in particolare cfr. Cass.,
25/2/2004, n. 3803 ).

9

28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità
dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito ( v. Cass.,
14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322 ).
Né il vizio di motivazione può essere invero utilizzato per

operata dal giudice del merito al diverso convincimento
soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in
particolare un pretesamente migliore e più appagante
coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali
aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità
di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei
fatti attengono al libero convincimento del giudice ( cfr.
Cass., 9/5/2003, n. 7058 ).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti
risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est
di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle
finalità del giudizio di legittimità.
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al
giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il
merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,
bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via

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far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti

esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza,

di scegliere,

tra le

complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse

legge ) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti ( v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n.
8718 ).
Né ricorre d’altro canto vizio di omessa pronuncia su punto
decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte
sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza,
incompatibile con la detta domanda ( v. Cass., 18/5/1973, n.
1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355 ). Quando cioè la decisione
adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte
comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se
manchi una specifica argomentazione in proposito ( v. Cass.,
21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967,
n. 1537 ).
Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice
di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l’esplicita
confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata
disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi,
giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa
l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto
convincimento come nella specie risulti da un esame logico e

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sottesi, di dare ( salvo i casi tassativamente previsti dalla

coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le
emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole
idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di
dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove

ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata
decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a
suffragarla, ovvero la carenza di esse ( v. Cass., 9/3/2011, n.
5586 ).
Emerge dunque evidente come lungi dal denunziare vizi della
sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili le
deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo
un modello difforme da quello delineato all’art. 366, l ° co. n.
4, c.p.c., si risolvono in realtà nella mera doglianza circa
l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del
merito agli elementi valutati di un valore ed un significato
difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322),
e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto
probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (cfr.
Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei
tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà
sollecita,

contra ius

e cercando di superare i limiti

istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di
merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte

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prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli,

secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di
merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla
attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di
fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di
pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi (cfr. Cass.,

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità
del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 11.200,00, di cui euro 11.000,00
per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Roma, 21/10/2014

14/3/2006, n. 5443).

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