Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20719 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28464/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

S.R., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

CESARE FUCCI e dall’Avv. LUCIANO FERRI, elettivamente domiciliato

presso il loro studio in Roma, Via Bevignani, 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 1293/3/2018 depositata in data 28 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 luglio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente S.R., pensionato ed ex dipendente INPS, sul presupposto dell’avvenuto verificarsi di un silenzio rifiuto avverso la domanda di rimborso delle imposte dovute sul trattamento pensionistico complementare percepito, ha invocato la mancata applicazione del regime fiscale favorevole di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6, con richiesta di rimborso degli importi trattenuti sulla pensione integrativa a decorrere dal 1 aprile 2008.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 28 febbraio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha osservato la Corte di merito che non è ostativa all’esame del ricorso in sede giurisdizionale la mancata indicazione nella domanda di rimborso dell’importo richiesto, osservando che l’importo è stato successivamente indicato nel ricorso introduttivo; nel merito, il giudice di appello ha ritenuto che al caso di specie si applica il D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, con la relativa aliquota a titolo di imposta agevolata, in luogo del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 6, in tema di dipendenti pubblici, posto che la delega prevista dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 2, lett. p) non è mai stata esercitata.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi; resiste con controricorso parte contribuente, ulteriormente illustrato da memoria, successivamente ridepositata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g) e comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che si sia formato il silenzio rifiuto su una istanza di rimborso. Deduce il ricorrente che il procedimento giurisdizionale ha preso avvio dall’omessa risposta dell’INPS a una richiesta del contribuente di rilascio di una certificazione dell’importo imponibile della propria pensione complementare. Deduce il ricorrente come l’istanza originaria non contenesse alcuna richiesta di rimborso di somme e che la stessa non fosse specificata nel quantum.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, comma 6, nella parte in cui ha ritenuto tale regime applicabile agli ex dipendenti pubblici. Deduce il ricorrente che, in termini opposti all’interpretazione fatta propria dalla sentenza di appello, la disciplina di cui alla citata disposizione normativa ha fatto salva la disciplina previgente rispetto all’art. 11, comma 6, cit., sino all’emanazione di un D.Lgs. che non è mai stato attuato dal Governo.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, commi 5 e 7 nonchè della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 2, non avendo il giudice di appello considerato la finestra temporale posta dalla suddetta disposizione. Rileva il ricorrente come l’anteriorità di un determinato trattamento pensionistico vada valutata in relazione alla maturazione dei montanti sui quali si calcola il trattamento spettante al contribuente, osservando come nella specie i montanti contributivi sono maturati in epoca precedente la data considerata dal giudice di appello per l’applicazione della nuova disciplina (1 gennaio 2007).

2 – Il primo motivo è fondato.

2.1 – Questa Corte è ferma nel principio secondo cui le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti agli estremi di versamento e degli importi relativi all’ammontare delle ritenute IRPEF, nonchè prive della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide. Tali domande non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta, nè consentono al giudice tributario di sindacare le presuntive ragioni del diniego (Cass., Sez. V, 13 dicembre 2018, n. 32263). Si è ritenuto, inoltre, che tale vizio non è sanabile con un successivo deposito di documenti, ove sopravvenuto nel corso del procedimento, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure avere inizio (Cass., Sez. V, 30 novembre 2012, n. 21400; Cass., Sez. V, 20 marzo 2000, n. 3250).

2.2 – La circostanza in fatto è pacifica e ammessa dallo stesso controricorrente (“l’istanza di rimborso del ricorrente costituisce una particolare fattispecie che non ha le indicazioni necessarie che devono caratterizzare le istanze di rimborso per la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile D.Lgs. n. 546 de 1992, ex art. 19, comma 1, lett. g) e comma 3”), nonchè ribadita nella stessa memoria prodotta dal controricorrente e successivamente ridepositata (“il ricorrente (…) chiedeva all’Inps (…) di rilasciargli una certificazione”: pag. 1 mem. cit.); tale circostanza in fatto appare assorbente anche ai fini dell’esame delle ulteriori questioni di diritto sollevate nel motivo di ricorso, incentrate sul fatto che la “domanda” non è stata indirizzata all’Agenzia delle Entrate ma ad altro Ente.

2.3 – Questo principio è stato, inoltre, affermato in un caso del tutto analogo al presente, in cui l’istanza di rimborso aveva ad oggetto, come nella specie, “ritenute alla fonte operate dall’Inps” (Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2019, n. 27377).

2.4 – La Corte di merito, nel ritenere – peraltro apoditticamente – “destituita di fondamento l’eccepita inammissibilità per la mancata indicazione dell’importo del rimborso richiesto”, non ha fatto buon governo dei suddetti principi.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, dichiarandosi assorbiti gli ulteriori motivi, cassandosi la sentenza impugnata e, decidendosi la causa nel merito (non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c.), va rigettata la domanda del contribuente. Le spese del doppio grado di merito sono soggette a integrale compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; le spese del giudizio di legittimità sono soggette a soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; dichiara compensate le spese di lite per i due gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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