Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20719 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

– ricorrente –

e da:

E.A.A. domiciliato in ROMA, via C.Mirabello 23 presso

L’avv. Crisci Simonetta con l’avv. Andrea Callaioli del Foro di Pisa

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente incidentale adesivo –

contro

Ministero dell’Interno e Questore di Pisa;

– intimato –

avverso il decreto n. 1555 cron. in data 28.7.2010 della Corte di

Appello di Firenze;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona de Sost. Proc. Gen. Dott. SGROI Carmelo.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il Questore di Pisa con atto del 31.3.2009 rigettò la richiesta di rinnovo del p.d.s. per ragioni familiari inoltrata dal cittadino del (OMISSIS) E.A.A. traendo ragione dalla sussistenza di numerosi precedenti penali, dalla assenza di lavoro in atto e dalla sua frequentazione con pregiudicati; lo straniero propose opposizione ed avverso il rigetto da parte del Tribunale di Pisa in data 22.01.2010 reclamo alla Corte di Appello di Firenze che, con decreto 28.7.2010, lo respinse; CHE la Corte di Firenze sull’assunto che, anche con riguardo ai limiti alla espulsione ed al favor per la concessione del p.d.s. per ragioni familiari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. C e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. B ( E.A. avendo infatti goduto di p.d.s. perchè convivente con la madre cittadina italiana), doveva ritenersi escludente il divieto ed autorizzante il diniego di rinnovo la situazione di pericolosità per la pubblica sicurezza delineata dai precedenti e dal comportamento dello straniero; CHE per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Firenze con atto del 31.8.2010 al quale ha proposto adesione, con proprio ricorso incidentale dipendente, E.A. A. con atto del 3-11-2010 a quale il Ministro dell’Interno non ha opposto difese ; CHE appare evidente l’inammissibilità del ricorso della Procura Generale fiorentina, posto che il P.M., non munito del ruolo di interventore necessario nel procedimento a quo, non è legittimato al ricorso per cassazione avverso il decreto che lo concluda (in termini Cass. 10886 del 2004 e si rammenta anche S.U. 27145 del 2008);

CHE è invece ammissibile il peraltro tempestivo ricorso adesivo dell’ E.A. (Cass. n. 26505 del 2009) CHE detto ricorso appare fondato posto che:

Il rinvio che l’art. 19, comma 2 del cit. T.U. fa, quale clausola di esonero del divieto di espulsione e del connesso obbligo di rilascio del permesso per coesione familiare D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28 non modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, all’art. 13, comma 1 del cit. T.U. (contemplante casi di competenza ministeriale alla adozione della espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato), importa che anche in sede di rinnovo, come nella specie, del titolo per coesione familiare la ipotesi eccezionale escludente sia quella descritta.

La esclusione de qua è certamente costruita come esonero dal divieto di espulsione che presuppone una specifica valutazione da parte del Ministro, che si accinge ad espellere, della sussistenza delle indicate ragioni espulsive (riservate alla sua valutazione politica) ma non comporta che sia il Ministro il solo organo “competente” ad adottarle, le volte in cui si verta in materia di richiesta di rinnovo del p.d.s. e che si predichi la sussistenza di detta situazione ostativa, in tal caso quello stesso quadro di ragioni escludenti il rinnovo gravando sul Questore competente al rilascio.

La situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.Lgs. n. 30 del 2007 e D.Lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell’allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico.

Erroneamente pertanto la Corte di Appello fiorentina ha posto le varie situazioni ostative (o di contro impositive della espulsione o dell’allontanamento) sullo stesso piano, in tal guisa valutando che i precedenti penali dello straniero, peraltro antecedenti al rilascio del p.d.s. del 2004, e la indebita frequentazione, fossero idonei a giustificare il rigetto della istanza di rinnovo: essi potevano semmai ritenersi integrare ragioni di pubblica sicurezza ma non già quelle ragioni attinenti all’ordine pubblico od alla sicurezza dello Stato (quindi afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.) che soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione od il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente con madre italiana. La maggior ristrettezza di presupposti per integrare la situazione derogatoria della tutela dello straniero beneficiato della coesione familiare – rispetto a quella attingente lo straniero che versi in ipotesi di ricongiungimento – è giustificata dalla preesistenza di un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino-convivente che il legislatore ha mostrato, con la restrizione operata dal richiamo all’art. 13, comma 1 del cit. T.U., di voler tenere fermo al possibile.

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso adesivo può essere trattato in camera di consiglio e accolto (inammissibile il ricorso principale).

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

A criterio del Collegio la trascritta relazione merita di essere condivisa, anche alla luce del recente pronunziato di questa Corte 13972 del 2011 che ha evidenziato come, nella speculare ipotesi di coesione familiare per “ricongiungimento” (speculare rispetto a quella di coesione divietante l’espulsione), l’ostatività è correlata alla stessa formula del fatto che lo straniero possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, in tal guisa apparendo palese che in entrambi i casi, per effetto di un intervento operato sul D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3 (già modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 4) dal D.Lgs. 5 del 2007, art. 2, comma 1, lett. A (attuativo della Direttiva 2003/86/CE), l’ostatività non è rappresentata affatto dalla mera irrogazione di condanne penali ma da quella valutazione che da esse, e da elementi ulteriori, sia lecito trarre in ordine alla sussistenza di grave ed attuale esposizione a pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nella specie, e come denunziato, la Corte ha preso le mosse da precedenti non poco risalenti nel tempo (fatti commessi tra (OMISSIS)) e che non ha affatto analizzato per la loro sintomaticità in termini di elevata pericolosità per la pubblica convivenza e per le istituzioni ma che ha ritenuto, unitamente all’accertato “accompagnarsi” con pregiudicati, essere sintomi di pericolosità pura e semplice. Appare quindi chiaro l’errore commesso nell’aver riguardato la condizione personale del richiedente in un quadro normativo inesattamente invocato e pertanto omettendo di scrutinare quei precedenti – per il tempo della loro commissione, per i titoli di reato accertato, per il loro combinarsi con argomenti comportamentali diversi – al fine di rispondere al quesito se, sulla loro base, potesse configurarsi una situazione di gravità ed attualità di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Cassato il decreto, alla applicazione di tali principii provvederà la Corte di rinvio (alla quale viene anche rimessa la liquidazione delle spese).

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi dichiara inammissibile il ricorso del P.G. presso la Corte di Firenze ed accoglie il ricorso di E.A.A., cassa il decreto e rinvia, anche per le spese, alla stessa Corte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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