Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20718 del 30/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20718
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27531/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;
– ricorrente –
contro
B.P., (C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ROSSELLA VITALI,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. MONICA MASNADA
in Roma, Via Casalmonferrato, 2/C;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, n. 1521/2018 depositata in data 6 aprile 2018, notificata
in data 20 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 9 luglio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Emerge dalla sentenza impugnata che il contribuente B.P. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2008, con il quale era stato accertato un reddito con metodo sintetico D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, comma 4, deducendo decadenza dal potere di accertamento, violazione del principio del contraddittorio e, nel merito, l’esistenza di fonti esterne (aiuti familiari), tali da giustificare la disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva;
che la CTP di Milano ha accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 6 aprile 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio;
che ha osservato il giudice di appello che il contribuente rientra tra i soggetti non tenuti alla dichiarazione in quanto non titolare di redditi, in forza del contenuto di dichiarazioni rese da terzi acquisite agli atti del giudizio;
che, conseguentemente, la Corte di merito ha ritenuto che il contribuente resti soggetto al termine ordinario di decadenza dall’accertamento, quadriennale secondo la formulazione della norma pro tempore, anzichè a quello stabilito in caso di omessa dichiarazione, trattandosi di contribuente non soggetto all’obbligo dichiarativo.
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il contribuente ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7 conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, corredata di ricevuta di presentazione con importo dovuto e di ricevuta di pagamento mod. F24, depositando istanza di cessazione della materia del contendere, ulteriormente reiterata con memoria;
che, trattandosi di definizione della controversia in termini analoghi a un accordo convenzionale con pagamento del dovuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., Sez. Lav., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31021);
che va disposta la compensazione integrale delle spese, compensazione che, in caso di definizione della causa per cessazione della materia del contendere, può essere disposta anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso del ricorrente, poichè il silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi dal fare uso del principio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020