Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20718 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 20/07/2021), n.20718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

O.F., rappr. e dif. dall’avv. Elena Petracca,

elena.petracca.rovigoavvocati.it, elett. dom. presso lo studio in

Rovigo, via Badaloni n. 19, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, via del Portoghesi n. 12 è domiciliato;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Venezia 9.10.2019, n.

4296/2019, in R.G. n. 2829/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.7.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.F. impugna la sentenza App. Venezia 9.10.2019, n. 4296/2019, in R.G. 2829/2018 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Venezia 8.6.2018 che ha respinto l’impugnazione contro il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, condividendo il giudizio espresso dal primo giudice, ha in primo luogo censurato per difetto di specificità e puntualità l’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e ha ritenuto: a) non credibile il narrato, per molteplici contraddizioni rispetto alle versioni offerte e confusione delle dichiarazioni stesse, peraltro non documentate in alcuna circostanza e correlazione con il contesto della Nigeria (Paese d’origine), in punto di partecipazione ad un’azione di sottrazione delle schede elettorali, commissionata e accettata per danaro, culminata in evento delittuoso verso esponente politico dell’APC, in realtà avvenuto in altro luogo e riferito sulla base di appunti tratti da fonti di news nazionali reperibili e mal citate; b) insussistenti i presupposti della persecuzione, mal allegati e stante la natura privatistica della lite, al pari di quelli della protezione sussidiaria, per difetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonché, ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), di un vero conflitto armato nella zona di (OMISSIS) (Edo State), secondo le varie fonti; c) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità, anche in ragione della non credibilità del narrato e del difetto d’allegazione di integrazione sociale rilevante; d) la ostatività, in ogni caso, della confessata partecipazione ad un delitto grave come l’omicidio;

3. il ricorrente propone sei motivi di ricorso; il Ministero si è costituito solo con atto volto a partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. la proposta del consigliere affidatario era stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in data 4 gennaio 2020;

2. nel frattempo, il ricorrente depositava atto di rinuncia il 28 settembre 2020, notificato al Ministero degli Interni;

3. il presidente coordinatore emetteva decreto di fissazione di adunanza in Camera di consiglio il 22 giugno 2021;

4. la cancelleria comunicava solo in data 25 giugno 2021 il reperimento del fascicolo e così, per la prima volta, la rinuncia già depositata;

va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., e non v’e’ luogo a provvedere sulle spese di lite;

non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. n. 23175/2015 e Cass. n. 19071/218).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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