Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20718 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

U.F. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione con l’avv. Rubino Roberta che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Bari – Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso l’ordinanza 5.7.2010 del Tribunale di Bari in c.m.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso: CHE il Tribunale di Bari, in composizione monocratica e nella persona di G.O.T., all’esito di udienza camerale 5.7.2010 con la partecipazione del difensore dello straniero e dello stesso, trattenuto presso il CIE di Bari, in attesa della definizione della procedura di protezione internazionale, ha accolto la richiesta del Questore di proroga per gg. 30 di detto trattenimento;

CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero U.F. ha proposto ricorso denunziando violazioni di legge consistenti 1) nell’essere stato adottato il provvedimento di proroga da parte del Tribunale ordinano e non dal competente Tribunale per i Minorenni, 2) nell’essere stata la udienza di concessione della proroga tenuta da G.O.T. e non da magistrato togato 3) nell’essere stato utilizzato come interprete un “ospite del centro”; 4) nel non essersi provveduto a tradurre la proroga: non sono state svolte difese dall’intimata Amministrazione; CHE appare evidente la infondatezza del ricorso, posto che: quanto alla prima censura, l’eccezione di incompetenza (peraltro infondata) si sarebbe dovuta formulare innanzi al Tribunale ex art. 38 c.p.c., posto che, all’esito delle decisioni di questa Corte (Cass. 4544 e 4868 del 2010), l’Amministrazione ha rettamente disposto che anche la proroga sia adottata in esito ad udienza camerale; quanto alla seconda censura è indiscutibile che la eventuale violazione delle regole tabellari nella assegnazione del procedimento a magistrato onorario e non togato del Tribunale non è causa di nullità del provvedimento adottato (Cass. 5342.09) quanto alla terza e quarta doglianza, non si scorge alcuna lesione al diritto dello straniero nella irritualità della designazione di interprete nè nella omessa traduzione di un decreto costituente l’unico e ben compreso oggetto della questione sottoposta al Tribunale, non potendosi mancare di considerare, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 2, che nè la prima nè la seconda irregolarità costituiscono violazioni del giusto processo; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA

La relazione, ad avviso del Collegio, e vieppiù alla luce della assenza di alcun rilievo critico della difesa di U.F., va pienamente condivisa, sol integrandosi i rilievi ivi svolti con riguardo alla eccepita assenza di traduzione con l’assorbente considerazione per la quale le censure in questa sede proposte per essere esaminate avrebbero dovuto presupporre la immediata eccezione a verbale di udienza di convalida da parte del difensore di fiducia avv. Loredana Liso. Non è infatti configurabile una eccezione afferente la nullità dell’atto del procedimento di merito, posta in sede di legittimità a carico dell’ordinanza conclusiva, che non sia stata ivi previamente sollevata dal difensore costituito e presente.

Si rigetta il ricorso senza provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA