Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20718 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/09/2017, (ud. 23/03/2017, dep.04/09/2017),  n. 20718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4784/2014 proposto da:

S.A., in proprio e quale socio accomandatario e legale

rappresentante della (OMISSIS) S.a.s., elettivamente domiciliato in

Roma, Via Andrea Bafile n. 13, presso l’avvocato Maurizio Fernando

Teti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla

memoria di nomina di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

E.M.A.; P.G.; Fallimento (OMISSIS) S.a.s.

– intimati –

avverso la sentenza n. 18/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il reclamo proposto da S.A., in proprio e nella qualità di socio accomandatario di (OMISSIS) s.a.s., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società e del suo fallimento personale, emessa dal Tribunale di Verona ad istanza dei creditori P.G. e E.M.A..

Per ciò che in questa sede ancora rileva, la corte del merito ha respinto l’eccezione di S., non comparso all’udienza di convocazione fissata dal tribunale, di inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso di fallimento eseguita presso la sede legale della società, a mani di tale T.M., qualificatosi persona “al servizio del destinatario, addetta alla ricezione”: ha, al riguardo, in primo luogo affermato l’inammissibilità della querela incidentale di falso con cui il reclamante aveva impugnato la relazione di notifica, in quanto volta a contestare unicamente la dichiarazione resa dal T. all’ufficiale postale notificante, non assistita da fede privilegiata; ha quindi rilevato che la circostanza dedotta da S., secondo cui l’atto era stato ritirato da persona non incaricata della ricezione e che non aveva mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la società, risultava smentita dalla documentazione allegata dal curatore, dalla quale emergeva che T. era stato dipendente di (OMISSIS), in qualità di impiegato amministrativo, sino al luglio del 2012, con la conseguenza che la sua presenza presso la sede non poteva ritenersi priva di collegamento con l’azienda e con il suo titolare e che la sua dichiarazione di essere addetto al ritiro risultava del tutto congruente con la veste in passato e, presumibilmente, ancora ricoperta, ad onta della formale cessazione del rapporto di lavoro subordinato; ha aggiunto che la presunzione che il ricevente avesse portato l’atto a conoscenza del destinatario emergeva anche dal fatto che S. non aveva curato il ritiro presso l’ufficio postale della successiva raccomandata, che lo avvisava dell’avvenuta notificazione; ha infine osservato che l’accertata validità della notifica eseguita nei confronti della società rendeva superfluo verificare se fosse valida anche quella eseguita nei personali confronti dell’accomandatario, presso la sua residenza e sempre a mani del T., anche in quel caso qualificatosi come addetto alla ricezione.

La sentenza, pubblicata il 7.1.014, è stata impugnata da S.A., in proprio e nella qualità, con ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato da memoria.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, che censura il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile la querela incidentale di falso, il ricorrente sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, egli non aveva inteso contestare unicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dal T. all’agente postale incaricato della notifica, ma il fatto stesso che quest’ultimo si fosse recato presso la sede sociale e vi avesse rinvenuto l’ex dipendente.

2) Col secondo motivo S. lamenta che la corte del merito abbia ritenuto valida la notificazione eseguita a mani del T. senza ammettere la prova testimoniale volta a dimostrare che il ricevente non era addetto, nè in alcun modo legittimato, al ritiro degli atti.

3) Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1) Il primo, oltre a dilungarsi su questioni di cui non è chiarita la rilevanza (l’illeggibilità della firma di colui che aveva ritirato l’atto, perciò non identificabile con certezza nel T.; l’assenza di qualsiasi tipo di rapporto fra quest’ultimo e la famiglia dell’odierno ricorrente, ancorchè si riconosca che, una volta ritenuta valida la prima notifica, era superfluo interrogarsi sulla validità della seconda), lamenta l’omessa valutazione di circostanze decisive, oggetto dei capitoli di prova articolati nella querela, che avrebbero consentito al giudice del reclamo di accertare che l’addetto alla notificazione aveva falsamente attestato di aver compiuto le attività descritte nella relazione di notificazione.

La censura, che – pur se sviluppata sotto il non confacente profilo del vizio di motivazione, che attiene esclusivamente all’apprezzamento delle risultanze istruttorie – imputo in sostan2a alla corte del merito di aver erroneamente escfusò che la querela investisse la parte della relata assistita da fede privilegiata, risulta però illustrata in via meramente assertiva e finisce col confondere il piano della rilevanza del mezzo (nel valutare la quale il giudice deve necessariamente stabilire se le prove fornite od offerte a suo sostegno siano confacenti allo scopo perseguito) con quello delle intenzioni del querelante.

Nella specie, infatti, contrariamente a quanto si sostiene nel motivo, i capitoli di prova da 9) a 11) (gli unici, in tesi, volti a smentire quanto attestato dall’addetto alla notificazione in ordine all’attività da lui compiuta) hanno ad oggetto la circostanza dell’avvenuto trasferimento di tutte le componenti dell’azienda della s.a.s. (maestranze, macchinari, suppellettili) dalla sede legale, ubicata in (OMISSIS), ad altro indirizzo, ma non precisano se i locali di (OMISSIS) (nei quali la società aveva comunque mantenuto la sede legale), fossero stati non solo “svuotati”, ma definitivamente chiusi e se nessuno potesse più avervi accesso: non contengono, dunque, l’allegazione dei fatti necessari a dimostrare la materiale impossibilità per il notificante di trovare la sede aperta e di reperirvi la persona cui l’atto risulta consegnato, ovvero dei soli fatti rilevanti ai fini dell’ammissibilità della querela.

4) Quanto al secondo motivo, risulta dirimente il rilievo del suo difetto di specificità, avendo il ricorrente omesso sia di riportare in ricorso il nominativo dei testi da escutere sui capitoli di prova articolati, sia di precisare se questi fossero stati tempestivamente indicati nell’atto di reclamo. E’ appena il caso di aggiungere che non rileva che i testi siano stati tardivamente individuati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., che non ha funzione integrativa del ricorso e non può sanare le sue originarie mancanze (cfr., per tutte, Cass. SS.UU. 11907/06).

Poichè le parti intimate non hanno svolto attività difensiva non v’è luogo alla liquidazione delle spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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