Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20717 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20254/014 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/02/2014 R.G.N. 1056/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Milano, rigettando con sentenza n. 219/2013 il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha confermato l’accoglimento della domanda con la quale P.R., già dipendente dell’Ente Poste, poi comandata presso il Ministero del Tesoro e quindi trasferita presso il medesimo, chiedeva, per quanto qui ancora interessa, che le fosse riconosciuto, presso il predetto Ministero, l’inquadramento in Area B, posizione economica B3, non essendovi corrispondenza tra l’Area Operativa, ex V qualifica funzionale presso l’Ente Poste, in cui essa era collocata prima del trasferimento e la posizione B2 attribuitale presso il Ministero di destinazione, il tutto con corresponsione delle conseguenti differenze retributive;

la Corte poneva a raffronto la declaratoria dell’art. 43 del c.c.n.l. applicato presso Poste Italiane s.p.a. e quanto inerente le posizioni economiche B2 e B3 presso il Ministero, concludendo nel senso che la posizione B2 non fosse corretta, per carenza di riferimento a conoscenze specialistiche ed a responsabilità di guida e controllo di altro personale, tratti che invece potevano ritrovarsi nella posizione B3;

avverso la sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui è confluito l’allora Ministero del Tesoro, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, cui ha resistito la P. con controricorso, poi illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico articolato motivo di ricorso dispiegato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2112 c.c., L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, D.L. n. 163 del 1995, art. 4, conv. in L. n. 273 del 1995, L. n. 797 del 1981 e della L.n. 312 del 1980, art. 2, per avere la Corte territoriale effettuato la comparazione tra le posizioni di inquadramento economico sulla base dell’art. 43 del c.c.n.l. applicato presso l’Ente Poste e non della declaratoria delle qualifiche applicata presso la pregressa Amministrazione postale, come richiesto dalle S.U. e dalla successiva giurisprudenza;

sostiene quindi il ricorrente che il raffronto tra le qualifiche di cui alla V categoria dell’Amministrazione delle Poste dimostrerebbe che le relative mansioni sarebbero del tutto equiparabili non solo a quelle proprie dei profili appartenenti alla V qualifica funzionale del comparto Ministeri di cui alla L. n. 312 del 1980 e D.P.R. n. 1219 del 1984, ma poi anche a quelle di cui alla posizione B2 dell’Area B del c.c.n.l. Ministeri, di cui all’inquadramento attuato in esito al trasferimento;

il ricorso va respinto;

presso questa Corte si è consolidato, a partire dalla sentenza n. 503 del 12 gennaio 2011 delle Sezioni Unite, l’orientamento secondo cui la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni al personale dell’Ente Poste italiane (ente pubblico economico, in quanto tale equiparato ai datori di lavoro privati) in posizione di comando o fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni, ha inteso valorizzare ai fini in esame la precedente posizione di dipendenti da una Pubblica Amministrazione dei lavoratori postali in questione, configurando una sorta di transitoria ultrattività di tale posizione (v. altresì Cass., S.U., 10 novembre 2010, n. 22800);

sempre le S.U. hanno escluso che su tali profili possa operare autoritativamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M., atto avente natura amministrativa (in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro) che non assolve la funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro (mancando un fondamento normativo all’esercizio di tale potere), ma ha l’unico scopo di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni come previsto dalla L. n. 273 del 1995, art. 4 (che attribuì alla Presidenza del C.M. il solo compito di operare il trasferimento);

in senso analogo, più di recente, si sono espresse, tra le molte, Cass. 27 agosto 2014, n. 18416 e Cass. 2 gennaio 2017, n. 1;

ne discende che, nella vicenda per cui è processo, si è in presenza di un’ipotesi di mobilità esterna fra pubbliche amministrazioni e, quindi, di continuità giuridica del rapporto di lavoro (con mera novazione soggettiva nel lato datoriale), sicchè vige il principio che nel passaggio va in ogni caso garantita l’equivalenza fra l’inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di provenienza e quello spettategli presso l’amministrazione di destinazione, dovendosi individuare quest’ultimo in quello maggiormente corrispondente, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’ente ad quem, all’inquadramento in essere presso l’ente a quo, considerandosi quest’ultimo, per quanto si è sopra detto, con riferimento a quanto applicato allorquando vigeva il sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali;

in definitiva i termini del raffronto, nel caso di specie, devono essere individuati nelle declaratorie di tali qualifiche funzionali e nelle declaratorie della posizioni economiche vigenti nell’Amministrazione (o Ente pubblico) ad quem al momento del trasferimento (Cass. 1/2017, cit.);

la Corte territoriale, solo apparentemente si allontanata dai principi di cui sopra, che in realtà non sono stati da essa violati;

è vero infatti che il raffronto è stato impostato tra la declaratoria di cui all’art. 43 del c.c.n.l. applicato presso l’Ente Poste, ma è pur vero che la Corte ha richiamato incidentalmente i contenuti propri già della V qualifica funzionale di pregressa spettanza, assumendo che essi fossero stati appunto trasfusi nella declaratoria di cui al citato art. 43, ed è altresì vero che, come risulta oramai da molteplici precedenti di questa Corte “la V categoria del personale dell’ex Amministrazione PP. TT di cui alla L. 22 dicembre 1981, n. 797, art. 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica 83 del CCNL comparto Ministeri” e non nella posizione B2 (Cass. 1/2017, cit.; Cass. 11 giugno 2015, n. 12126; Cass. 9 giugno 2015, n. 11923);

pertanto, il giudice di appello ha soltanto elaborato una motivazione meno lineare, ma non si è infine discostato, nei parametri primo (V qualifica) e ultimo (c.c.n.l. Ministeri) presi a riferimento e negli esiti, da quanto stabilito dai precedenti di questa Corte;

il ricorso va dunque rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione dello Stato non è dovuto il raddoppio del contributo unificato (Cass. S.U. 8 maggio 2014, n. 9938).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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