Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20716 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 13/10/2016), n.20716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21859/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.A., B.G., BE.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 53/3/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.N.S., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanze di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS), la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ribadiva che, nella specie, l’attività professionale non era dotata di autonoma organizzazione, non essendo, all’uopo, rilevante nè la disponibilità di uno studio nè l’ausilio di una segretaria part-time.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Le intimate, eredi della contribuente, non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

L’unico motivo, prospettante violazione di legge, è infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo PRI plerurnque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è immune da censure.

Ne consegue il rigetto del ricorso e, attesa la novità della soluzione giurisprudenziale, l’irripetibilità delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara irripetibili le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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