Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20716 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Y.M.T. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione con l’avv. Rubino Roberta che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Bari – Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso l’ordinanza 13.7.2010 del Giudice di Pace di Bari;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6,07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso: CHE il Giudice di pace di Bah, all’esito di udienza camerale 13.7.2010 con la partecipazione del difensore dello straniero trattenuto presso il CIE di Bari, ha convalidato il provvedimento 10.7.2010 del Questore di Agrigento che aveva disposto il trattenimento; CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero Y.M.T. ha proposto ricorso denunziando violazioni di legge processuale penale, commesse con la redazione di verbale riassuntivo, senza la presenza del cancelliere, nel mentre l’Amministrazione non ha svolto difese;

CHE appare evidente la inammissibilità del ricorso, posto che avverso l’ordinanza di convalida, adottata in udienza svoltasi nel pieno rispetto dei principii posti da questa Corte, il ricorso deduce violazioni appartenenti al solo codice di rito penale che non hanno alcun ingresso nella sede della convalida del trattenimento dell’espulso (regolata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte dal rito civile camerale); CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio condivide pienamente le osservazioni sopra trascritte e rileva che avverso le stesse nessun rilievo critico è giunto dalla difesa del ricorrente. Consegue il rigetto de ricorso senza procedere a condanna alle spese in favore dell’Amministrazione, nessuna difesa essendo stata svolta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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