Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20716 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/09/2017, (ud. 18/01/2017, dep.04/09/2017),  n. 20716

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti al n. 25861/2013 R.G. proposti da:

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore sig.ra V.T., rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dal Prof. Avv.

Mario Franzosi, dall’Avv. Federica Santonocito e dal Prof. Avv.

Bruno Sassani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Via

XX Settembre n. 3;

– ricorrente –

contro

HORMANN KG BROCKHAGEN;

– intimata –

e sul ricorso proposto da:

HORMANN KG BROCKHAGEN, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. B.M., rappresentata e difesa, per procura

speciale in data 6 dicembre 2013, dall’Avv. Gian Paolo Di Santo e

dall’avv. Maurizio Vasciminni, con domicilio eletto presso

quest’ultimo in Roma, Via Bocca di Leone n. 78;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A., come sopra rappresentata difesa e

domiciliata;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 554/2013

depositata il 4 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2017

dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara;

uditi gli Avv.ti Bruno SASSANI, Mario FRANZOSI e Federica SANTONOCITO

per la ricorrente principale;

udito l’Avv. Gian Paolo DI SANTO per la controricorrente e ricorrente

incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nell’ambito di un complesso contenzioso tra la Hormann KG Brockhagen, titolare dei brevetti europei (OMISSIS) per porte a pannelli scorrevoli che non si arrotolano su un rullo ma si dispongono orizzontalmente sul soffitto, e la Breda Sistemi Industriali s.p.a., che produceva e commercializzava un prodotto denominato “(OMISSIS)” in pretesa contraffazione, il Tribunale di Monza accertò la validità della porzione italiana del primo dei due brevetti sopra indicati, limitatamente alle rivendicazioni nn. 1, 2 e 18, e della porzione italiana del secondo, limitatamente ad alcune superfici di contatto tra i pannelli, accertando altresì che il portone “(OMISSIS)” prodotto dalla Breda e commercializzato in Lombardia dalla Ditec Team Nord Ovest s.r.l. (ora Ditec Team s.r.l.) nella sua versione originale era in contraffazione del primo brevetto; condannò quindi – per quanto ancora rileva – le convenute Breda e Ditec a risarcire il danno nei confronti della società tedesca, attrice, liquidandolo in Euro 241.742,80 (la Ditec fu condannata, per l’esattezza, solo fino alla concorrenza di Euro 50.000,00).

2. La Corte d’appello di Milano, respingendo il gravame principale delle società italiane e il gravame incidentale della Hormann KG Brockhagen, ha, in particolare, confermato la validità dei due brevetti: il primo perchè, interpretandone il contenuto avvalendosi anche dei disegni, risultava che la combinazione delle rivendicazioni individuate dalla richiedente risolvevano un problema tecnico – quello del rischio di pizzicamento delle dita della mano nelle manovra di chiusura del portone – in maniera originale, evitando la battuta tra i bordi dei pannelli; il secondo perchè, analogamente interpretando il contenuto delle rivendicazioni alla luce anche dei disegni, consentiva in maniera originale l’esatto posizionamento dei pannelli e delle cerniere, la riduzione di sfregamenti e usure, l’alleggerimento delle sollecitazioni a trazione sulle cerniere.

La Corte ha confermato, altresì, la sussistenza del danno, ritenuta dal Tribunale insita nella commercializzazione del prodotto contraffatto, nonchè la liquidazione eseguita dal Tribunale stesso, osservando che, pur in assenza della prova di un danno emergente, “non par dubbio che l’illecita attività contraffattiva di Breda possa avere influito in termini di lucro cessante, come documentato dalla consistente richiesta di fornitura di portoni antipizzicamento soddisfatta da Breda nel periodo interessato dalla contraffazione” e che, non potendosi applicare, nella liquidazione, il criterio della retroversione degli utili, in difetto di idonea documentazione a causa del comportamento della convenuta, doveva ricorrersi al criterio delle royalty presunta – pure previsto dall’art. 125 cod. prop. ind. – applicata nella misura minima, in via equitativa, considerata la limitata portata inventiva del trovato e considerato che del resto il medesimo risultato si sarebbe ottenuto applicando la royalty non già all’intero fatturato della vendita dei portoni (10 milioni di euro), ma al solo minor fatturato della vendita dei pannelli (4.800.000 Euro).

La Breda Sistemi Industriali s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La Hormann KG Brockhagen ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione delle regole sull’interpretazione del brevetto, di cui all’art. 52 cod. prop. ind. (che ha sostituito il R.D. 5 febbraio 1940, n. 224, art. 5, comma 1), si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto coperte dai brevetti per cui è causa anche caratteristiche del prodotto in realtà non rivendicate, ma visibili soltanto nei disegni allegati alla descrizione, affermando che le caratteristiche non rivendicate possono costituire l’ambito di tutela brevettuale e ritenendo che la possibilità di interpretare le rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni significhi possibilità di integrare le rivendicazioni con caratteristiche ivi non presenti.

1.1. Il motivo è infondato perchè la Corte d’appello non ha statuito quanto lamentato dalla ricorrente, bensì ha proceduto alla interpretazione delle rivendicazioni anche alla luce dei disegni. Il che è consentito dalla legge. Questa Corte, invero, ha già avuto occasione di chiarire che la rivendicazione deve essere interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione (Cass. 1072/1999, 15705/2016), e dunque anche dai disegni (espressamente richiamati dall’art. 52, comma 2, cod. prop. ind.).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 125 cod. prop. ind., si lamenta che la Corte d’appello abbia desunto la sussistenza del lucro cessante in base alle scritture contabili depositate dalla Breda su ordine del Tribunale, con ciò discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di esibizione delle scritture contabili è valida ai fini della liquidazione del risarcimento, ma solo successivamente alla dimostrazione dell’esistenza di un danno e non quale sostitutivo di tale prova.

2.1. Il motivo è infondato.

La sussistenza del danno, sotto il profilo del lucro cessante, è stata dai giudici di merito ritenuta sulla base dell’accertata commercializzazione di portoni contraffatti da parte della Breda. La sufficienza della prova dell’avvenuta vendita del prodotto contraffatto, ai fini della prova del danno da contraffazione, è stata già affermata da Cass. 4739/2012, richiamata dalla controricorrente; mentre Cass. 12545/2004, richiamata dalla ricorrente principale, ha sì affermato la necessità della prova del danno, ma proprio perchè mancava la prova dell’avvenuta commercializzazione del prodotto contraffatto.

Che, poi, l’esibizione delle scritture contabili possa essere disposta ai soli fini della liquidazione di un danno già provato nell’an, e non anche ai fini della prova della sussistenza di un danno, è affermazione che non trova riscontro nelle norme che disciplinano tale istituto, nè in alcuno dei precedenti questa Corte (Cass. 16647/2008, 12545/2004, 3604/1990) richiamati dalla ricorrente principale.

3. Con il ricorso incidentale, denunciando violazione dell’art. 125 cod. prop. ind. (in precedenza R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 86), nonchè dei principi in materia di risarcimento da contraffazione di brevetto, si lamenta che la Corte d’appello abbia liquidato il danno senza tener conto dell’utile conseguito dal contraffattore e limitandosi ad applicare il principio della royalty virtuale, per di più errando nell’applicazione di quest’ultimo criterio essendosi limitata ad applicare la royalty nella misura minima, senza applicare alcun correttivo al rialzo sul solo, apodittico rilievo della “limitata portata inventiva del trovato” e senza tenere in considerazione altri elementi della fattispecie concreta, quali la condotta della Breda, l’utile – quantomeno presunto – da essa conseguito, la lesione dell’avviamento commerciale del titolare del brevetto, lo sviamento della clientela, la mancata ripartizione di costi di sviluppo del brevetto, il danno morale. Inoltre la Corte d’appello è incorsa, secondo la ricorrente incidentale, in un errore di calcolo: infatti se avesse applicato la royalty maggiore il danno risarcibile sarebbe stato maggiore, e cioè pari ad Euro 240.000 a titolo di solo capitale, a fronte dei 150.000 invece liquidati.

3.1. La complessiva censura è infondata.

La Corte d’appello, infatti, nell’accertata impossibilità di determinare l’ammontare degli utili conseguiti dal contraffattore, ha proceduto alla liquidazione del lucro cessante secondo il criterio della royalty, espressamente previsto dall’art. 125, comma 2, cod. prop. ind., mentre l’applicazione di correttivi al rialzo in base agli elementi indicati dalla ricorrente incidentale costituisce questione nuova, non dedotta nel giudizio di appello (nel controricorso non si riferisce di deduzioni siffatte davanti al giudice di secondo grado, nè di esse vi è traccia nella sentenza impugnata).

La denuncia, infine, dell’errore di calcolo è inammissibile, non rientrando essa nelle denunciate violazioni di norme di diritto, nè essendo dalla ricorrente incidentale articolata una censura di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, qui applicabile ratione temporis).

4. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate fra le parti per metà, in considerazione della reciproca soccombenza, e poste, per la restante metà, a carico della ricorrente principale, la cui soccombenza ha carattere prevalente. Esse sono liquidate per l’intero come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese processuali per metà e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, della restante metà di tali spese, che liquida per l’intero in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico di entrambe le parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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