Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20715 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 13/10/2016), n.20715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19912/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 417/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO del 22/01/2015,

depositata il 26/02/2015.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di S.O. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 417/29/2015, depositata in data 26/02/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (avvocato) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata, in parte, riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel dichiarare dovuto, in parziale accoglimento del gravame dell’Agenzia delle Entrate, il solo rimborso dell’IRAP versata per i periodi di imposta (OMISSIS), avendo il contribuente effettuato la definizione agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, delle imposte dovute sino all’anno (OMISSIS), hanno sostenuto, quanto agli anni mm coperti dal condono, che difettava il requisito necessario dell’autonoma organizzazione, essendo stata svolta l’attività professionale con il solo ausilio “di un lavoratore dipendente a tempo parziale”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente vagliato i compensi “corrisposti per lavoro dipendente, parttime”, ritenendoli, in ogni caso, insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

2. La censura è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP), il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in reazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per (esercizio dell’attività in assenza a organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il attore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, la ricorrente incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente.

I,a decisione della C.T.R. non è pienamente conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, in quanto viene affermata, in ogni caso, la irrilevanza delle spese per lavoro dipendente, nella specie “part-time”, senza valutare se effettivamente, nella specie, si fosse nell’ambito “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione, per nuovo esame, limitatamente alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata negli anni (OMISSIS). Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione, per nuovo esame ed anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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