Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20714 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 20/07/2021), n.20714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9835-2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso e all’avvocato

PERERA PAOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), MINISTERO della DIFESA (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 30848/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data non indicata nel ricorso la Prefettura di Treviso notificò a F.S. un avviso di intimazione (c.d. “avviso di mora”), ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, richiedendo il pagamento della somma di Euro 144,60 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione al codice della strada, ed avverso la quale tutte le impugnazioni dell’intimato erano state rigettate.

2. Avverso tale atto l’interessato propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Treviso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, invocando la prescrizione della sanzione pecuniaria, nonché di quelle accessorie.

L’opposizione venne rigettata sia in primo che in secondo grado.

In grado di appello, in particolare, il “bunale di Treviso ritenne improponibile il gravame, sul presupposto che l’unico rimedio consentito all’interessato fosse l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., e non l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 23.

3. Avverso la sentenza d’appello F.S. propose ricorso per cassazione.

Questa Corte, con ordinanza 29 novembre 2018 n. 30848, pur accogliendo il ricorso, ritenne di poter decidere la causa nel merito e rigettò l’opposizione.

La suddetta ordinanza ritenne che:

-) la circostanza che l’opponente, errando, avesse formalmente qualificato la propria domanda come “opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 23”, invece che come “opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.” non bastava, di per sé, a ritenere improponibile la domanda, in quanto occorreva avere riguardo al contenuto effettivo delle doglianze poste a fondamento dell’opposizione;

-) nel caso di specie, l’opponente aveva “nella sostanza esperito una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.”; che pertanto doveva essere esaminata nel merito;

-) la sentenza impugnata andava perciò cassata, ma non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa poteva essere decisa nel merito.

4. A questo punto la suddetta ordinanza passa ad esaminare il merito dell’opposizione, e sviluppa un ragionamento così riassumibile:

-) l’opponente aveva dedotto, a fondamento dell’opposizione all’esecuzione, la sopravvenuta prescrizione del credito erariale, maturata dopo la formazione del titolo esecutivo;

-) tuttavia la questione non poteva essere proposta perché su essa si era formato il giudicato;

-) il giudicato si era formato perché, nel pregresso e separato giudizio di impugnazione del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, conclusosi con una sentenza della Corte di cassazione (n. 4574/14), quest’ultima aveva rilevato la tardività dell’eccezione di prescrizione, “sollevata soltanto nella memoria”.

5. Di tale ordinanza è richiesta la revocazione da Fina Sergio, con ricorso fondato su un solo motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è ammissibile.

Esso, infatti, non pone una questione di corretta valutazione del giudicato (che sarebbe questione di diritto): più semplicemente, il ricorso sostiene che l’ordinanza revocanda avrebbe erroneamente ravvisato l’esistenza, nel precedente e separato giudizio di impugnazione della sanzione amministrativa, di un “esplicito provvedimento di rigetto” dell’eccezione di prescrizione.

Tuttavia dall’esame della sentenza di questa Corte n. 4574/14 emerge che in quel giudizio non si fece mai questione di prescrizione: e del resto nemmeno si sarebbe potuta fare, in quanto la prescrizione invocata nel giudizio di opposizione all’esecuzione concluso dall’ordinanza revocanda si assumeva essere maturata dopo la formazione del titolo esecutivo.

Non sussistendo dunque palesi ragioni di inammissibilità, la causa va rinviata alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

-) rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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