Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20714 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 13/10/2016), n.20714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16103/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– ricorrente –

contro

C.L.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7627/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di I ATIN A del 27/11/2014,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.L.C. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 7627/39/2014, depositata in data 16/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP) versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, ad eccezione dell’istanza di rimborso dell’IRAP versata anteriormente al 24/11/2004, stante il mancato rispetto del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che non ricorreva il requisito della “significativa e non trascurabile organizzazione di mezzi e persone”, essendosi la contribuente limitata all'”utilizzo minimo ed indispensabile di mezzi strumentali e personale con funzione ausiliaria e necessaria all’esercizio dell’attività di medico” (“una dipendente per poche ore al giorno e per una spesa annua documentata di circa 5.000,00 Euro”).

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Cotte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione c/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente vagliato i compensi “corrisposti ad un lavoratore dipendente non occasionale”, ritenendoli insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma Organizzazione.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed; insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure ai avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali -“eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente, seppure con mansioni meramente esecutive (come accertato, peraltro, dai giudici di appello, tenuto conto anche dell’entità del compenso e dell’orario di lavoro).

La decisione della C.T.R. è invece conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere alla liquidazione delle spese prcessuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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