Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20713 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10786-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MODIGEL SRL, AG. RISCOSSIONE SIRACUSA RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1635/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, rigettava l’appello proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla MODI.GEL s.r.l. contro la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, effettuato sulla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente per l’anno d’imposta 2001. Riteneva la CTR che il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 29 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente e Riscossione Sicilia S.p.A. non hanno svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Sostiene che, nel caso di specie, concernente l’omesso versamento di imposte dichiarate, non essendovi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, non sussisteva l’obbligo dell’Amministrazione di inviare alla contribuente l’avviso bonario.

Il ricorso è fondato.

A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata dalla società contribuente per l’anno 2001, l’Agenzia delle entrate – riscontrata l’indebita utilizzazione di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante, così come dichiarato nel quadro RU (Euro 1.200,00), mentre dall’esame del Mod. F24 emergeva l’effettivo utilizzo in compensazione dell’importo di Euro 13.057,00 – provvedeva alla iscrizione a ruolo delle somme dovute, oltre sanzioni e interessi. Veniva quindi emessa cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

Ciò posto, è di tutta evidenza che l’utilizzo in compensazione di un credito di imposta superiore a quello spettante sulla base della dichiarazione integra un omesso parziale versamento delle imposte dichiarate dalla stessa società contribuente.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “In materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 20” (Cass. n. 13759 del 2016; in senso conforme, Cass. n. 17479 del 2019).

La sentenza impugnata, affermando la necessità dell’invio alla contribuente dell’avviso bonario in fattispecie che si sostanzia nell’omesso parziale versamento delle imposte dovute, non si è uniformata al principio di diritto sopra enunciato e va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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