Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20713 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 20/07/2021), n.20713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11324-2019 proposto da:

C.L., C.M., M.E., C.P., in

proprio e quali eredi legittimi del Sig. COLETTA CIRO, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA MOROSINI 12, presso lo studio

dell’avvocato STRANI E., rappresentati e difesi dagli avvocati

LOMBARDI CARMINE, DELLA RAITA DOMENICO;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.U., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato

CILIBERTI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FEDELI RENATO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 22578/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.L., C.M., C.P. ed M.E. hanno chiesto la revocazione per errore materiale dell’ordinanza di questa Corte 25 settembre 2018 n. 22578.

2. Il giudizio concluso dalla suddetta ordinanza può essere riassunto come segue.

Gli odierni ricorrenti, in data non indicata nel ricorso, né nella ordinanza revocanda, né nel controricorso, convennero dinanzi al Tribunale di Milano la società Istituto Europeo di Oncologia s.r.l. ed P.U., chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

A fondamento della domanda dedussero che il proprio congiunto C.C. era deceduto dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico di vertebrectomia, eseguito dal dottor P.U. in una clinica gestita dalla società convenuta.

3. Sia il Tribunale di Milano, sia la Corte d’appello della stessa città, rigettarono la domanda.

La sentenza d’appello venne impugnata per cassazione dai soccombenti e questa Corte, con la suddetta ordinanza 25 settembre 2018 n 22578, dichiarò inammissibile il ricorso.

Ritenne questa Corte che il ricorso fosse stato tardivamente proposto, sulla base delle seguenti considerazioni:

-) la sentenza d’appello, pubblicata il 17 febbraio 2012, era stata notificata a mezzo PEC il 26.2.2016 dal difensore delle parti vittoriose all’avv. T.C.;

-) l’avvocato T.C., secondo quanto indicato nella comparsa conclusionale depositata in grado di appello dai congiunti di C.C., era uno dei due codifensori nominati dagli appellanti, al quale era stato espressamente attribuito il potere di ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento all’indirizzo di posta elettronica cesare.triberti.milanopecavvocati.it;

-) il ricorso per cassazione era stato proposto il 10 marzo 2017, e quindi ben oltre il 60 giorno dalla suddetta notifica.

4. Di tale decisione i congiunti di C.C. hanno chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con controricorso unitario sia l’Istituto Europeo di Oncologia s.r.l. che P.U..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti assumono, in buona sostanza, che la Corte di cassazione sarebbe incorsa nel seguente errore materiale: avere confuso l’indirizzo PEC presso il quale gli appellanti avevano eletto domicilio.

Sostengono che nel giudizio di appello essi avevano eletto domicilio (anche digitale) presso l’avvocato D.R.D., mentre la Corte ha creduto per errore materiale che essi avessero eletto domicilio presso l’avvocato T.C..

1.1. Per i soli fini che qui rilevano, e cioè ai fini del giudizio di ammissibilità della fase rescindente, il ricorso è ammissibile.

I ricorrenti, infatti, prospettano in buona sostanza che l’ordinanza revocanda avrebbe letto un indirizzo in luogo d’un altro, ritenendo di conseguenza che gli appellanti avessero eletto domicilio presso l’avv. Triberti, invece che presso l’avv. D.R..

P.Q.M.

dichiara ammissibile il ricorso e rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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