Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20713 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 13/10/2016), n.20713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15772/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2111/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 18/03/2015,

depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di S.M. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 2111/39/2015, depositata in data 9/04/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (media convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2.a.2. è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, nella specie, si era in presenza di mero esercizio della tipica attività professionale, in assenza di organizzazione di impresa, non potendo mai l’attività del professionista intellettuale “trasformarsi in attività autonomamente organizzata”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata prova del perfezionamento della notificazione e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Invero, l’Agenzia delle Entrate ricorrente, non presente all’udienza del 14/09/2016, non ha documentato l’esito positivo della notifica del ricorso per cassazione al contribuente, non costituitosi o comparso all’udienza, notifica che risulta effettuata a mezzo del servizio postale presso il domiciliatario eletto in appello, con atto spedito l’11/06/2015.

Non v’è da provvedere sulle spese processuali, in difetto di attività difensiva dell’intimato.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA