Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20713 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione con l’avv. Aschero Graziano del Foro di Savona

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto TUG di Savona;

– intimato –

avverso il decreto n. 96 cron. in data 24.5.2010 del Giudice di Pace

di Savona;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 6.07.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SGROI

Carmelo.

Fatto

RILEVA IN FATTO

IL Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE con decreto 11-10-2009 il Prefetto di Savona dispose l’espulsione di B.P. dal territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 perchè, espulso il 16.10.2006 sotto il diverso nome di K.G. (come attestato dai riscontri dattiloscopici), lo straniero era indebitamente rientrato in Italia, senza autorizzazione ministeriale, prima dei dieci anni di legge; CHE il Gdp di Savona ha esaminato l’opposizione dello straniero e ha ritenuta legittima l’espulsione, non ritenendo fondati i rilievi afferenti una pendenza di domanda di emersione nè situazioni ostative alla espulsione, e con decreto 24.5.2010 ha rigettato il ricorso; CHE per la cassazione di tale decisione il B.P. ha proposto ricorso notificato il 26.7.2010 al Prefetto di Savona, che non ha opposto difese, ivi deducendo il grave errore commesso dal GdP nel non essersi avveduto della documentata disponibilità di un permesso di soggiorno valido anteriore alla espulsione, recante il n. (OMISSIS); CHE appare evidente la inconsistenza della censura, posto che, se dal decreto impugnato si desume la affermazione di una (non provata) previa domanda di emersione, sarebbe stato onere del ricorrente allegare in ricorso con piena autosufficienza la disponibilità del menzionato permesso, precisando: 1) data del permesso ed Autorità rilasciante; 2) data e modalità di prospettazione di tal fatto innanzi al Giudice di Pace, nel mentre nulla di tutto ciò è fatto in ricorso ed anzi, sebbene nel suo indice si precisi la avvenuta produzione della copia del detto permesso (n. 3), tra gli atti depositati in sede di iscrizione a ruolo di tal permesso non è traccia, essendo stati prodotti solo in copia i verbali di udienza; CHE in siffatta situazione di assoluta carenza di allegazione, nessuna omissione valutativa da parte del GdP è prospettabile e rimane integro il chiaro impianto motivazionale del decreto; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio condivide pienamente quanto esposto e proposto nella relazione e prende atto della assenza di alcuna contestazione critica da parte della difesa del ricorrente. Consegue il rigetto del ricorso senza che sia luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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