Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20712 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 13/10/2016), n.20712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4542/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 353/16/2014 della COMMSSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del

21/01/2014, depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di A.P. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 353/16/2014, depositata in data 4/02/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (avvocato) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravarne della contribuente, hanno sostenuto che non ricorreva il requisito dell’autonoma organizzazione, avendo la contribuente svolto l’attività professionale “senza l’ausilio di collaboratori professionisti e senza organizzazione di capitali”, disponendo “solo dei beni strumentali essenziali” e di una dipendente “segretaria”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 2697 c.c.” in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente vagliato i compensi corrisposti ad un lavoratore dipendente”, sia pure con mansioni di “segretaria”, ritenendoli insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni sostanzialmente di segretaria.

La decisione della C.T.R. è invece conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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