Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20712 del 10/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20712 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA
sul ricorso 20303-2007 proposto da:
GALLORO FORTUNATA GLLFTN69H41G722H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PALESTRO 56, presso lo studio
dell’avvocato GALLO FRANCO, rappresentata e difesa
dagli avvocati CANDREVA BRUNELLA, DE LUCA FRANCESCO;
– ricorrente contro

2013
1740

RUSSO

GARIBALDI

RSSGBL43M01G722L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA QUINTO AURELIO SIMMACO 7OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NERI NICOLA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 10/09/2013

PAOLILLO SALVATORE;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 537/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 27/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MATERA;
udito l’Avvocato FRANCO GALLO con delega dell’avvocato
CANDREVA BRUNELLA, difensore della ricorrente, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato NICOLA NERI difensore del resistente
che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. LINA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10-2-1998 Galloro Fortunata,
premesso che con contratto preliminare stipulato in data 30-1-1994
Russo Garibaldi le aveva promesso in vendita un immobile sito in

all’uso cui era destinato, essendo privo del certificato di abitabilità,
conveniva in giudizio il predetto Russo Garibaldi, per sentir
dichiarare la risoluzione del preliminare per inadempimento del
convenuto, con conseguente condanna di quest’ultimo alla
restituzione dell’acconto versato ed al risarcimento dei danni.
Nle costituirsi, il convenuto resisteva alla domanda e chiedeva
in via riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare per
grave inadempimento dell’attrice, la quale non aveva provveduto a
versargli, alle scadenze previste, le somme dovute per il mutuo
accollato e per migliorie extracontrattuali richieste ed accettate, e si
era rifiutata di procedere alla compravendita, non essendosi
presentata .davanti al notaio alla data fissata dal promittente
venditore.
Con sentenza in data 31-7-2001 il Tribunale di Vibo Valentia
rigettava la domanda attrice; in accoglimento della domanda
riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto preliminare di
compravendita del 30-1-1994 per grave inadempimento della
Galloro; ordinava al Russo di restituire all’attrice la somma di lire

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Pizzo Calabro, e che l’alloggio consegnatole risultava inidoneo

80.000.000 percepita a titolo di acconto e alla Galloro di rilasciare
l’appartamento oggetto del contratto in favore del Russo;
condannava l’attrice al pagamento in favore del convenuto della
somma di lire 40.990.440, oltre rivalutazione monetaria ed interessi,

Avverso la predetta decisione proponeva appello la Galloro.
Con sentenza in data 27-9-2006 la Corte di Appello di
Catanzaro dichiarava inammissibile l’impugnazione, rilevando che
dalla relata di notifica risultava che l’appello era stato proposto il
31-1-2002, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della
sentenza di primo grado, perfezionatasi il 28-12-2001.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Galloro
Fortunata, sulla base di tre motivi.
Russo Garibaldi ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 24 Cost. Deduce che la sentenza
impugnata, nel ritenere intempestivo il gravame, in quanto pervenuto
alla conoscenza del Russo in data 31-1-2002, nonostante fosse stato
depositato presso l’ufficio notifiche il 26-1-2002, ha leso il diritto di
difesa dell’odierna ricorrente, facendole subire un effetto di
decadenza dovuto esclusivamente al ritardo nel compimento di
un’attività riferibile all’ufficiale giudiziario. L’illustrazione del

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a titolo di risarcimento danni.

motivo è accompagnata dalla formulazione del seguente quesito di
diritto, ex art. 366 bis c.p.c.: “Può considerarsi legittimo il
riconoscimento ai danni della notificante degli effetti di decadenza
dovuti unicamente al ritardo nel compimento di un’attività riferibile

giudiziario o l’agente postale?”
Con il secondo motivo la Galloro lamenta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla declaratoria
di inammissibilità dell’appello.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’erronea
valutazione di un documento decisivo ai fini della prova
dell’osservanza del termine di impugnazione. Deduce che la Corte di
Appello, nel ritenere tardivo inammissibile l’appello, ha
erroneamente valutato la relata di notifica, dalla quale risultava in
modo inequivoco che la consegna del plico all’ufficiale giudiziario
era avvenuta il 26-1-2002, e cioè quando mancavano ancora due
giorni alla scadenza del termine breve di trenta giorni per proporre il
gravame.
2) I tre motivi, che per ragioni di evidente connessione
possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a seguito
delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del
2004, deve considerarsi operante nell’ordinamento vigente un

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non alla stessa notificante, ma a soggetti diversi, quali l’ufficiale

principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la
modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto
processuale, allorchè debba essere effettuata entro un termine
determinato, si intende perfezionata, nei confronti del richiedente, al

ossia della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (Cass. Il-I2007 m. 390; Cass. 28-7-2005 n. 15797; Cass. 2-3-2004 n. 4289).
Una volta che il notificante abbia consegnato l’atto all’ufficiale
giudiziario, pertanto, la notificazione deve ritenersi per lui
perfezionata, e non gli si può addebitare l’eventuale ritardo con cui
l’ufficiale giudiziario abbia proceduto alla notificazione al
destinatario.
La tempestività della consegna dell’atto da notificare
all’ufficiale giudiziario va valutata sulla base di elementi che
offrano sufficienti garanzie di certezza. In particolare, la relativa
prova può essere desunta anche dal timbro apposto su tale atto ai fini
della liquidazione delle spese di notifica (Cass. 30-5-2013 n. 13640;
Cass. Sez. Un. 20-6-2007 n. 14294; Cass. 11-1-2007 n. 390; Cass.
28-7-2005 n. 15797; Cass. 1-4-2005 n. 6836).
Alla luce degli enunciati principi, nella specie deve ritenersi la
tempestività dell’atto di appello proposto dalla Galloro.
Dal timbro apposto a tergo di tale atto, recante la data e la
sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, infatti, risulta l’avvenuto

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momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta,

pagamento dei diritti di notifica e delle relative tasse erariali in data
26-1-2002. Ciò vale a dimostrare che l’atto medesimo è stato
consegnato all’Ufficio Notifiche della Corte d’Appello, per la
notificazione alla controparte, entro il termine legale di trenta giorni

previsto dall’art. 325 c.p.c.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, s’impone la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione
della Corte di Appello di Catanzaro, la quale si atterrà ai principi di
diritto innanzi indicati ed esaminerà il merito del gravame proposto
dalla Galloro. Il giudice del rinvio provvederà anche alla
regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di
Catanzaro.

u

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25-6-2013
Il Consigliere estensore

Il Pry sì nte

dalla notificazione della sentenza appellata (avvenuta il 28-12-2001),

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