Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20712 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.H. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione con l’avv. Rubino Roberta che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Bari – Ministero dell’Interno dom.ti in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende per legge;

– intimati –

avverso l’ordinanza 30.06.2010 dei Giudice di Pace di Bari;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 6.07.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il Giudice di pace di Bari, all’esito di udienza camerale con la partecipazione del difensore dello straniero trattenuto presso il CIE di Bari, ha accolto la richiesta del Questore di proroga per gg. 30 di detto trattenimento; CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero C.H. ha proposto ricorso denunziando violazioni di legge processuale penale, commesse con la redazione di verbale riassuntivo, senza la presenza del cancelliere, violazioni che la costituita Amministrazione ha ritenuto inconsistenti, essendo il ricorso inammissibile; CHE appare evidente la inammissibilità del ricorso, posto che avverso l’ordinanza di proroga, adottata in udienza svoltasi nel pieno rispetto dei principii posti da questa Corte con le decisioni 4544 e 4868 del 2010, il ricorso deduce violazioni appartenenti al solo codice di rito penale che non hanno alcun ingresso nella sede della proroga del trattenimento dell’espulso (regolata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte dal rito civile camerale); CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio condivide pienamente le osservazioni sopra trascritte e rileva che avverso le stesse nessun rilievo critico è giunto dalla difesa del ricorrente. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna alle spese in favore dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare all’Amministrazione controricorrente le spese di giudizio determinate in Euro9 00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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