Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20711 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. II, 31/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7661-2015 proposto dalla:

AZIENDA AGRICOLA IL BOSCHETTO di B.M.E. e

Be.Ma.Si. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante e

scio illimitatamente responsabile B.M.E., e da

B.M.E. in proprio, rappresentati e difesi dagli Avvocati

CORRADO DE MARTINI e RENATO DABORMIDA ed elettivamente domiciliati

presso lo studio del primo in ROMA, VIA F. SIACCI 2b;

– ricorrenti –

contro

BE.AN., rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCO SOLERIO e

PAOLO MEREU ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in ROMA, VIA G. G. BELLI 27;

– controricorrente –

nonchè

BE.MA.SI. e BE.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1623/2014 della CORTE di APPELLO di TORINO,

pubblicata il 2/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 1.7.1994, BE.AN. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Acqui Terme l’AZIENDA AGRICOLA IL BOSCHETTO DI B.M.E. E BE.MA.SI. & C. s.n.c. e, in proprio, B.M.E., BE.MA.SI. e BE.CA. per sentir dichiarare la nullità ed inefficacia dell’atto del 30.6.1984 a rogito Notaio S.A. di Tortona rep. n. 61983/9353, perchè vendita stipulata a non domino, in quanto la s.d.f. F.lli Be. venditrice non era proprietaria degli immobili alienati alla s.n.c. Azienda Agricola il Boschetto, immobili che appartenevano ad Be.An. e a Be.Ca. pro-quota indivisa. L’attore chiedeva il ristoro dei danni.

Si costituiva in giudizio l’Azienda Agricola il Boschetto s.n.c., chiedendo che fosse dichiarata la validità dell’atto controverso e, nel merito, il rigetto della domanda.

Tra gli altri convenuti si costituiva in giudizio la sola B.M.E., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e instando, nel merito, per il rigetto della domanda.

Con sentenza depositata in data 5.8.2003 il Tribunale di Acqui Terme accoglieva la domanda di Be.An., dichiarando la nullità e l’inefficacia dell’atto di compravendita; riservava ad altro e separato giudizio la liquidazione dei danni e condannava i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponevano appello l’Azienda Agricola il Boschetto s.n.c., Be.Ma.Si. e B.M.E.. L’Azienda chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale, accertato il nesso di dipendenza e pregiudizialità esistente tra il giudizio e altro avente a oggetto l’acquisto per usucapione dei terreni per cui è causa, di sospendere il giudizio; di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione dell’atto di citazione; e, nel merito, di rigettare la domanda.

Proponevano appello, B.M.E., con atto di appello identico a quello dell’Azienda Agricola e Be.Mi.Si., con impugnativa limitata alla condanna ai danni.

Si costituiva in giudizio Be.An., concludendo separatamente nei confronti dell’appello presentato dall’Azienda e nei confronti degli appelli proposti da Be.Ma.Si. e da B.M.E., riproponendo le domande di cui all’atto introduttivo del giudizio; nei confronti dell’Azienda eccepiva la nullità e/o inesistenza dell’atto di appello con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello e di intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Il processo veniva riunito alle cause di appello promosse da B.M.E. e Be.Mi.Si..

Con sentenza n. 1290/2005 del 2.9.2005 la Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello dell’Azienda Agricola il Boschetto per tardività; accoglieva gli appelli proposti da Be.Ma.Si. e da B.M.E.; respingeva la domanda attorea di danni.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione B.M.E., quale socia della s.n.c. Azienda Agricola il Boschetto e l’Azienda medesima.

Be.An. resisteva in giudizio, mentre Be.Ma.Si. e Be.Ca. non si costituivano.

Con sentenza n. 23541/2011, depositata in data 10.11.2011, la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata, ritenendo che non vi fosse alcuna incertezza sulla procura e sulla riferibilità al procuratore nominato dal legale rappresentante della s.n.c. Azienda Agricola il Boschetto, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino anche per le spese.

Con atto di riassunzione del 10.1.2012 Be.An. chiedeva alla Corte d’Appello di Torino di confermare la sentenza del Tribunale, rimettendo i danni a separato giudizio; in subordine chiedeva il ristoro dei danni per mancato utilizzo pro quota dei beni e, in subordine, CTU diretta ad accertare l’equo corrispettivo commerciale dell’utilizzo in via esclusiva della quota del 50% dei terreni in oggetto.

Si costituivano le parti, con esclusione di Be.Ca. rimasto contumace.

Con sentenza n. 1623/2014, depositata in data 2.9.2014, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado; condannava l’Azienda Agricola il Boschetto di B.M.E. e Be.Ma.Si. & C. s.n.c., nonchè B.M.E. e Be.Ma.Si. alla rifusione delle spese di lite del grado di appello, del giudizio di legittimità e della fase di rinvio.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione l’Azienda Agricola il Boschetto di B.M.E. e Be.Ma.Si. & C. s.n.c. e B.M.E., sia in proprio, sia quale socio illimitatamente responsabile, sulla base di quattro motivi; resiste Be.An. con controricorso; gli intimati M.S. e Be.Ca. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione di disposizioni di diritto processuale ovverosia dell’art. 102 c.p.c. – mancata partecipazione al giudizio di una parte necessaria al processo”. Osserva parte ricorrente che al giudizio non ha partecipato fin dall’inizio la s.d.f. F.lli Be., che invece riveste un ruolo assai rilevante in quanto soggetto da cui l’azienda Agricola il Boschetto s.n.c. aveva acquistato la proprietà dei beni immobili in oggetto e nei cui confronti era stata richiesta in via riconvenzionale la declaratoria di usucapione per decorso del termine prescrittivo ultraventennale; essendo pertanto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tale parte.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – E’ sufficiente il richiamo al consolidato principio, cui ci si conforma nella presente sede, secondo il quale, nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita dalle parti o rilevata di ufficiodla non integrità del contraddittorio a causa (come nella specie) Un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il primo ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione (Cass. n. 21096 del 2017; conf. Cass. n. 5061 del 2007).

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 75 c.p.c. per carenza di legittimazione attiva di Be.An. a promuovere il giudizio sia sotto il profilo della capacità di stare in giudizio che come legittimato processualmente a farlo”, in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la parte attrice in riassunzione “fosse certamente legittimata sostanziale” in quanto comproprietaria del fondo in base a un titolo (atto di acquisto dell’8.2.1961 da parte di A. e Be.Ca. in proprio e non quali soci della s.d.f.). Sottolinea parte ricorrente che con scrittura del 27.2.1982, autenticata nelle firme dal Dott. M.E., rep. 18342, Be.An., in qualità di socio della F.lli Be. s.d.f., aveva già ceduto tutte le sue quote di compartecipazione nella suddetta società a R.G.B..

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – La contestata affermazione della Corte di merito riposa sul principio a mente del quale la legitimatio ad causam (o legittimazione ad agire), che costituisce una condizione dell’azione, va intesa come il diritto potestativo non già di ottenere una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e si risolve, perciò, nella titolarità del potere di promuovere (o del dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell’effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto controverso, la quale attiene, invece, al merito della decisione ed è riservata all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile se immune da vizi logici o giuridici (Cass. n. 796 del 1985; conf. Cass. n. 4524 del 1983).

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7 in punto di ammissibilità e rilevanza delle prove orali dedotte nel corso del giudizio di primo grado e reiterate in sede di comparsa di costituzione del giudizio di rinvio”, là dove il giudice di primo grado aveva ammesso tali prove in data 8.6.2002, ritenendole rilevanti ai fini della prova della domanda di declaratoria di intervenuta usucapione, ma con successiva ordinanza del 30.1.2003 le aveva revocate, in seguito alle produzioni documentali di cui all’udienza del 18.7.2002. Secondo la parte ricorrente il giudice di primo grado avrebbe errato, in quanto l’Azienda non tendeva a provare clausole orali estranee a quelle scritte, ma solo a provare da parte di un soggetto terzo rispetto alla s.d.f. F.lli Be. una diversa situazione di fatto fondante la domanda di usucapione; sicchè la Corte distrettuale avrebbe dovuto ammettere le prove orali, pienamente ammissibili perchè non contrarie ad alcuna norma di legge, oltre che rilevanti.

3.1. – Il motivo non è ammissibile.

3.2. – E’ assorbente il rilievo che i ricorrenti abbiano omesso di riportare il contenuto dei capitoli di prova di cui lamentano la mancata ammissione, con ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione.

Questa Corte ha affermato che il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 28336 del 2011; cfr. Cass. n. 19985 del 2017; Cass. n. 17915 del 2010).

4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7 e degli artt. 2247 e 2248 c.c. in punto di ammissibilità e rilevanza delle prove costituite offerte nel corso del giudizio e della sussistenza di una società di fatto tra i fratelli Be., in cui il cespite oggetto di lite era acquisito al patrimonio e come tale compravenduto dall’Azienda”, in quanto la Corte di merito avrebbe con ciò omesso di tenere conto di una serie di indici, dipanatisi fin dalla nascita della società di fatto nel 1958 (ed ampiamente e complessivamente evidenziati dalla parte nel ricorso), che avrebbero dovuto far propendere il giudice del merito per la proprietà in capo alla ricorrente medesima, ma soprattutto di trarre le conseguenze giuridiche a livello di ricostruzione di società di fatto (art. 2247 c.c.) e non di comunione di godimento (art. 2248 c.c.) del soggetto venditore.

4.1. – Il motivo non può essere accolto.

4.2. – Sotto un primo profilo (ritenuta, al di là del richiamo ad una asserita violazione di legge, la formulazione di vizi di motivazione), è consolidato il principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Ed è altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile (cosa che nella specie non è dato ravvisare) solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il convincimento del giudice, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

4.3. – Inoltre, sotto l’altro correlato profilo (peraltro sotteso pressochè a tutti i motivi di ricorso), va rilevato che la censura si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando i ricorrenti di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

5. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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