Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20711 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 13/10/2016), n.20711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1429/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATERA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2884/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 24/01/2014, depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di G.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2884/20/2014, depositata in data 28/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto e diniego opposti dall’Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, nonchè direttore sanitario di case di riposo) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, non ritenendo rinvenibile il requisito dell’autonoma organizzazione, necessario ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP, stante l’utilizzo unicamente di un’autovettura e di un persona) computer, nonchè dell’ausilio “di un infermiera professionale per sole otto ore al mese”.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, da un lato, che “il supporto – peraltro limitato a poche ore al mese – dell’infermiera professionale” non poteva avere “incrementato in via aggiuntiva, il reddito del professionista” e, dall’altro lato, che la partecipazione del contribuente alla “srl Medicina di gruppo Teglio” (circostanza questa allegata dall’appellante Agenzia, in quanto emersa successivamente, da altro contenzioso, e non risultante dalla dichiarazione dei redditi) rappresentava “elemento estraneo alla controversia”.

seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

Preliminarmente, avendo la ricorrente depositato atto di rinuncia al ricorso, in difetto di costituzione dell’intimato, dalla suddetta rinuncia consegue l’estinzione del giudizio.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA