Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20711 del 10/08/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 20711 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MAROTTA CATERINA
Data pubblicazione: 10/08/2018
SENTENZA
sul ricorso 19597-2016 proposto da:
DE VIZIA TRANSFER S.P.A., in persona del
legale
2018
1578
rappresentante
pro
tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
presso lo studio
CORNELIO NEPOTE
16,
dell’avvocato
ROSARIA
INTERNULLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA
GRASSO giusta delega in atti;
– ricorrente contro
ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO SPAGNOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA
MINOZZI giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 146/2016 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositata il
20/06/2016 R.G.N. 21/2016;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/04/2018 dal
Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che
ha concluso per )
l’estinzione del ricorso.
GABOR ADRIAN, elettivamente domiciliato in
R.G. 19597/2016
FATTI DI CAUSA
1.1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste,
decidendo sul reclamo proposto dalla De Vizia Transfer S.p.A. nei
confronti di Adrian Gabor, in parziale riforma della decisione del
Tribunale di Udine, resa sull’opposizione ex art. 1, co. 51 e ss., della
co. 48 della medesima legge, confermata l’insussistenza della causa di
apprendistato professionalizzante di cui al contatto formale tra le parti
e la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato,
qualificato il recesso della società come licenziamento privo di giusta
causa o di giustificato motivo e confermata, altresì, la disposta
reintegra nel posto di lavoro, condannava la società, ex art. 18, co. 4 e
7, della I. n. 300/1970 nel testo introdotto dalla I. n. 92/20120, al
pagamento in favore del lavoratore delle retribuzioni globali di fatto
maturate dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, detratti
i redditi di lavoro percepiti aliunde dal lavoratore e comunque entro il
limite massimo di 12 mensilità.
1.2. Adrian Gabor aveva lavorato dapprima come autista presso la
sede operativa della De Vizia Tranfer S.p.A. di Gemona in forza di un
contratto di lavoro somministrato stipulato con la GI Group S.p.A. in
data 26/4/2011, con scadenza fissata al 9/5/2011, poi prorogata al
30/6/2011 e poi era stato assunto direttamente dalla De Vizia in data
1/7/2011 con un contratto di apprendistato professionalizzante della
durata di tre anni, venendo inquadrato nel livello 2B del c.c.n.l. FISE
con la qualifica di operaio e le mansioni di operatore ecologico.
1.3. Secondo la Corte territoriale non era stato rispettato dalla
società l’onere di approntare, in forma scritta e contestuale al
contratto, il piano formativo legislativamente previsto allo scopo di
prevenire gli abusi del contratto di apprendistato (irrilevante essendo
l’avvenuta predisposizione dello stesso, peraltro in modo incompleto ed
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legge n. 92/2012 proposta dalla società avverso l’ordinanza ex art. 1,
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anche con indicazioni incoerenti rispetto alle mansioni da svolgersi, in
data successiva all’inizio del contratto).
Inoltre il Gabor non aveva ricevuto alcuna formazione sul lavoro,
non avendone d’altronde bisogno avendo di fatto svolto le stesse
mansioni di autista (semplici e ripetitive), di cui al periodo
immediatamente precedente l’inizio dell’apprendistato nel quale aveva
tesi dell’azienda secondo cui tale formazione, nell’ottica della
legislazione all’epoca vigente, sarebbe coincisa con la pratica in sé
rilevando che, a termini dell’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 la
formazione da svolgersi ‘sul’ lavoro costituiva un elemento
caratterizzante il contratto di apprendistato.
Rilevava la Corte d’appello, sotto altro profilo, che dovendo
applicarsi nella specie la riduzione del periodo di apprendistato prevista
dall’art. 14, co. 7 del c.c.n.l., comunque il recesso della società fosse
intervenuto tardivamente, e cioè quando era già avvenuta la
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, e considerava che
lo stesso si fosse sostanziato in un licenziamento privo di
giustificazione.
Quanto
alle conseguenze, riteneva applicabile la tutela
reintegratoria attenuata con il limite delle 12 mensilità e detratto
Valiunde perceptum.
2. Avverso tale sentenza la De Vizia Transfer S.p.A. propone
ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
3. Adrian Gabor resiste con controricorso.
4. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al
ricorso, accettata dal controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 cod.
proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista
l’accettazione manifestata da parte controricorrente.
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operato come lavoratore somministrato; né poteva convenirsi con la
R.G. 19597/2016
2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di
inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13,
co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co.
17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente
non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di
tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n.
19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’Il aprile 2018
norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto