Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20711 del 04/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.04/09/2017),  n. 20711

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 18159 del 2013 proposto da:

AMISTA’ S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avvocati Marina Bertelli e Daniele

Ciuti, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma,

via Giuseppe Pisanelli, n. 2;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e

presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– controricorrente –

e contro

N.M. e G.M., rappresentate e difese

dall’Avvocato Daniela Boscolo Rizzo, con domicilio eletto nello

studio dell’Avvocato Vittorio Suster in Roma, via della Giuliana, n.

52;

– contro ricorrenti –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova in data 13 maggio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Pronunciando nella causa vertente tra Amistà s.a. (attrice) e G.M. (convenuta), ammessa preventivamente dall’Ordine degli avvocati di Padova al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale di Padova, con sentenza n. 369/2012, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertava la sussistenza tra le parti di un contratto di locazione per uso abitativo, con la G. nella veste di conduttrice; condannava la società Amistà alla rifusione in favore della G. delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 7.417 e, data l’ammissione di questa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disponeva che il pagamento di queste ultime fosse eseguito a favore dello Stato.

2. – A conclusione del procedimento, l’avv. N.M., difensore della G., ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, presentava al giudice del procedimento istanza per la liquidazione degli onorari.

Il giudice, con provvedimento in data 12 luglio 2012, revocava l’ammissione di G.M. al patrocinio a spese dello Stato, motivando che la stessa avrebbe dovuto indicare nell’istanza di ammissione al patrocinio beneficiato quali e quanti aiuti ricevesse da terze persone, tanto da poter concludere un contratto di locazione con un esborso mensile di Euro 350.

3. – Il Tribunale di Padova, con ordinanza in data 13 maggio 2013, ha accolto l’opposizione della G., revocando il provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha rilevato che non vi è contraddizione tra la dichiarata circostanza di assenza di redditi nell’anno 2009 e l’avere concluso il contratto di locazione, atteso che la mancata percezione di redditi è implicitamente confermata dalla morosità della G. rispetto al rapporto di locazione nonchè dal rilievo secondo cui la stessa opponente ben avrebbe potuto disporre, al momento della conclusione del contratto, di risparmi ovvero godere di modeste liberalità necessarie al pagamento del canone, in relazione alle quali non correva l’obbligo a carico della G. di dare contezza in sede di richiesta del gratuito patrocinio, considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 si sarebbe dovuto tenere conto solo del reddito di eventuali altri familiari conviventi, e non anche degli aiuti economici provenienti dai terzi.

Il Tribunale ha quindi rilevato che la conclusione cui è pervenuto il giudice in sede di revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio muoveva da una deduzione non suffragata dalla dimostrazione di una condotta omissiva o reticente da parte della G..

4. – Per la cassazione dell’ordinanza resa dal Tribunale di Padova la società Amistà ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 luglio 2013, sulla base di cinque motivi.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Hanno resistito con controricorso anche l’avv. N. e la G..

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la s.r.l. Amistà (già s.a. Amistà) ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso della società Amistà è affidato a cinque motivi di censura. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza e del procedimento, per la mancata partecipazione al procedimento a quo del Ministero della giustizia, quale litisconsorte necessario. Il secondo mezzo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia su due domande proposte dalla società Amistà, per non essersi il giudice a quo pronunciato sul difetto di legittimazione attiva in capo all’avv. N. e sul difetto di interesse ad agire in capo alla G.. Con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76) la ricorrente censura che il Tribunale non abbia considerato che, ai fini della determinazione della soglia di reddito, vanno considerati anche gli aiuti economici prestati da familiari non conviventi o da terzi. Il quarto mezzo lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., sotto il profilo della disponibilità delle prove. Il quinto motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

2. – Nel loro controricorso, l’avv. N. e la G. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della società ricorrente.

Il Ministero ha invece concluso per la propria estromissione dal giudizio.

3. – Il ricorso è inammissibile.

In tema di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del processo civile, l’opposizione proposta dalla parte che si è vista revocare il beneficio avverso il relativo decreto adottato d’ufficio dal giudice richiesto, a conclusione del procedimento, di provvedere sulla liquidazione dei compensi del difensore, è diretta unicamente nei confronti dell’Amministrazione statale, la quale è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio (cfr. Cass., Sez, 2, 26 ottobre 2015, n. 21700).

E poichè in tale procedimento di opposizione non assume la veste di contraddittore la controparte di colui che nel giudizio civile era stato ammesso al beneficio del patrocinio, questa neppure è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che abbia accolto l’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento di revoca.

4. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Ministero della giustizia, che liquida in Euro 1.000 oltre alle spese prenotate a debito, nonchè dalle controricorrenti avv. N. e altra, che liquida in Euro 1.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; dichiara – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA