Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20710 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. II, 31/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 998/2015 proposto da:

L.R.N., D.P.B., D.P.A.,

D.P.G., elettivamente domiciliati in MESSINA, Corso Cavour, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVININI n.

49, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AMAGLIANI che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

CO.GI., DI.PI.AN. E M.T. elettivamente

domiciliati in ROMA, Piazza Irnerio n. 11, rappresentati e difesi

dall’avv.to CARMELO MATAFU’;

– controricorrenti –

Nonchè

CO.FR., D.P.R., M.F.,

M.G., MA.MA., d.p.a., D.P.S.,

D.P.R., D.P.R., D.P.M., D.P.N.,

D.P.V., DI.PI.RO., D.P.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 751/2013 della CORTE D’APPELLO di Messina,

depositata il 14 novembre 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

marzo 2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del Dott. Alberto

Celeste che ha concluso per la declaratoria di estinzione del

giudizio.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione del 15 giugno 1984 Di.Pi.Mi., unitamente al fratello G., chiamava in giudizio Co.Gi. e Fr., D.P.V., An. e R., C.A. e M.A., chiedendo, previa apertura della successione, la declaratoria di nullità per simulazione di tre atti di compravendita con i quali la comune dante causa F.R., deceduta il (OMISSIS), aveva simulato altrettante donazioni, beneficiando, con vendite fittizie, solo gli altri coeredi in danno degli attori, donazioni da ritenersi nulle per difetto di forma, e per l’effetto chiedeva che gli immobili oggetto delle stesse rientrassero nella successione di F.R. e che venisse dunque disposta la divisione in favore di tutti gli eredi legittimi.

2. Con sentenza non definitiva del 10 gennaio 2006 il Tribunale di Messina accoglieva la domanda di simulazione proposta da D.P.G. e Mi. e dichiarava la nullità delle donazioni simulate, e rimetteva la causa sul ruolo.

3. Avverso la sentenza non definitiva proponevano appello C.A., Co.Gi. e Di.Pi.An..

Il primo, eccepiva in via pregiudiziale, la nullità della stessa e di tutti gli atti, anche istruttori compiuti nel precedente grado del giudizio, in quanto pronunciati e posti in essere nonostante si fosse verificata una causa di interruzione automatica del processo, costituita dalla morte, nel dicembre 2002, dell’avvocato Antonio Landi, procuratore della convenuta M.A. e, sempre in via pregiudiziale, eccepiva la non integrità del contraddittorio per essersi svolto il giudizio in primo grado senza la partecipazione del terzo al quale era stato venduto il bene.

In via subordinata nel merito censurava la sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato oltre che per la errata valutazione degli elementi indiziari.

Gli altri due appellanti censuravano la sentenza in quanto basata su una errata valutazione delle prove.

4. Intanto nella fase successiva alla pronuncia della sentenza non definitiva, il tribunale di Messina dichiarava, con ordinanza del 25 gennaio 2008, l’interruzione del giudizio per la morte dell’avvocato Antonio Landi, difensore della convenuta M.A..

5. Il giudizio veniva riassunto da Co.Fr., il 4 luglio 2008, e dagli eredi di Di.Pi.Mi., il 25 luglio 2008. A seguito della riassunzione, i convenuti Co.Gi., Di.Pi.An. e C.A. depositavano ulteriore comparsa, eccependo l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione. La stessa eccezione era formulata da M.T., costituitasi in giudizio quale erede di M.A..

6. Il Tribunale di Messina dichiarava l’estinzione del giudizio, regolandone le spese.

7. Avverso la sentenza definitiva proponevano appello L.R.N., D.P.B., A. e G., sostenendo l’erroneità della pronuncia di estinzione del giudizio per la mancanza del presupposto della legale conoscenza dell’evento interruttivo del giudizio, in quanto la decorrenza del termine semestrale di riassunzione andava computata dalla comunicazione dell’ordinanza di interruzione.

Gli appellanti censuravano, altresì, la mancata pronuncia definitiva del Tribunale sulle domande formulate con l’atto introduttivo del giudizio.

8. La Corte d’Appello, in totale riforma della prima sentenza, e in parziale riforma della seconda dichiarava l’estinzione dell’intero giudizio, affermando che restavano al carico delle parti le spese anticipate.

9. L.R.N. e D.P.B., A. e G. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

10. Co.Gi. e C.A. hanno resistito con controricorso.

11. Alla Camera di consiglio del 21 novembre il collegio ha rinviato la causa alla odierna pubblica udienza.

12. Con atto del 19 marzo 2019, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e contestualmente i controricorrenti hanno accettato la rinuncia.

13. Deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

14. Per effetto della suddetta accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi del medesimo art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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